ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08436

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 610 del 20/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: IORI VANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 20/04/2016
Stato iter:
07/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/07/2016
Resoconto CESARO ANTIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 07/07/2016
Resoconto IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/04/2016

DISCUSSIONE IL 07/07/2016

SVOLTO IL 07/07/2016

CONCLUSO IL 07/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08436
presentato da
IORI Vanna
testo di
Mercoledì 20 aprile 2016, seduta n. 610

   IORI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   in applicazione del decreto ministeriale 1o luglio 2014 «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo vivo, a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163» ed a seguito del parere consultivo espresso dell'apposita Commissione teatro/prosa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il direttore generale dello spettacolo dal vivo del Ministero dell'ambiente e delle attività culturali stesso con decreto del 22 luglio 2015 ha ripartito parte dei contributi del FUS – fondo unico dello spettacolo — destinati alle imprese di produzione teatrali, a valere per il triennio 2015-2017;
   nella ripartizione effettuata è stata operata una esclusione, caratterizzata dal fatto di colpire per l'intero triennio di erogabilità del fondo unico per lo spettacolo, il «genere operetta», settore peraltro sempre riconosciuto negli anni precedenti e portatore di una lunga e collaudata tradizione artistica, non solo in Italia ma anche in altri Paesi europei, specie in Francia, Germania, Austria, ove ha registrato la presenza di grandi autori artistico-musicali;
   tale esclusione contrasta con quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto ministeriale 1o gennaio 2014 che fissa il sistema di valutazione delle domande per la determinazione e attribuzione del contributo, e con quanto esplicitato nello stesso modello emesso e validato dal Ministero con decreto 1o luglio 2014, laddove nella «domanda di programma annuale» si cita espressamente all'articolo 14, comma 1, che i beneficiari sono specificatamente definiti «imprese di produzione teatrale – commedia musicale e operetta» –:
   se, alla luce di più approfondite valutazioni, non si intendano riconsiderare i criteri di ripartizione del fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2015-2017 proposti dalla commissione consuntiva che, per quanto riguarda l'operetta, ha espresso, ad avviso dell'interrogante, un orientamento estraneo al contenuto del decreto ministeriale 1o luglio 2014, articolo 14, comma 1. (5-08436)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 luglio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-08436

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Iori chiede se, alla luce di più approfondite valutazioni, non si intendano riconsiderare i criteri di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2015-2017 proposti dalla commissione consultiva che, per quanto riguarda l'operetta, ha espresso, ad avviso dell'interrogante, un orientamento estraneo al contenuto del decreto ministeriale 1 luglio 2014, articolo 14, comma 1, escludendo tale genere musicale dai contributi per detto triennio.
  Come giustamente ha ricordato l'Onorevole interrogante, il decreto ministeriale 1o luglio 2014, recante Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, prevede all'articolo 14, comma 1, la possibilità della concessione di un contributo alle «imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta» che possiedano i requisiti minimi ivi indicati.
  Per poter richiedere il contributo, le imprese di produzione teatrale devono presentare un'istanza contenente, tra l'altro, il programma artistico triennale e un programma annuale contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica, alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa del progetto.
  Le domande di contributo sono esaminate dalle competenti commissioni consultive che ne valutano la qualità artistica, attribuendo il relativo punteggio. Per poter ricevere un contributo, i progetti devono raggiungere la soglia di dieci punti di qualità artistica.
  La commissione non valuta il genere cui appartiene il progetto, ma esprime un giudizio sulla capacità e sullo spessore progettuale, secondo una griglia valutativa di obiettivi operativi che discendono dagli obiettivi strategici di cui all'articolo 2 del suddetto decreto del 1o luglio 2014.
  La commissione consultiva per il teatro, nell'ambito della sua funzione, non ha ritenuto idoneo uno specifico progetto, specificatamente caratterizzato per appartenere al genere dell'operetta musicale, in quanto non ritenuto idoneo rispetto ai nuovi criteri di valutazione introdotti dal decreto del 1o luglio 2014; ha accolto, però, altre proposte artistiche e progettuali che coniugano comunque forme espressive musicali e di canto con quelle di testo. Pertanto, appare improprio voler concludere, dall'esclusione di una sola domanda, che sia stata esclusa un'intera categoria.
  Colgo l'occasione per ricordare che, come è noto alla Commissione e all'interrogante, una recente sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio ha annullato il decreto ministeriale 1o luglio 2014, determinando una situazione di incertezza sia con riferimento alle assegnazioni già fatte che alle domande per il 2016.
  Peraltro, su istanza del Ministero, il 2 luglio scorso il Consiglio di Stato ha sospeso con provvedimento d'urgenza la sentenza del TAR. Quindi al momento non vi sarà alcun blocco all'erogazione dei contributi statali alle attività di prosa, danza e musica.
  Tengo quindi ad assicurare alla Commissione il massimo impegno del Ministero per superare il più rapidamente possibile la situazione di oggettiva incertezza così determinatasi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

arti dello spettacolo

liquidazione dei beni