ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08435

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 609 del 19/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: ALLASIA STEFANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 19/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 19/04/2016
Stato iter:
28/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/04/2016
Resoconto GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 28/04/2016
Resoconto ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/04/2016

DISCUSSIONE IL 28/04/2016

SVOLTO IL 28/04/2016

CONCLUSO IL 28/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08435
presentato da
ALLASIA Stefano
testo di
Martedì 19 aprile 2016, seduta n. 609

   ALLASIA. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, ha sancito l'applicazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10, alle aziende di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, prevedendo per esse l'applicazione delle stesse semplificazioni previste per le aziende ubicate nelle isole minori, in considerazione del fatto che anche il territorio di confine possa rappresentare un ostacolo all'esercizio dell'attività di distribuzione elettrica;
   l'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, ha abrogato il citato comma 4, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 78 del 2009 e affidato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeeg) il compito di individuare per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale;
   in attuazione dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo, l'Autorità, con la delibera 24 novembre 2011, ARG/elt 168/11, ha approvato le modalità di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le piccole gestioni elettriche;
   il metodo di calcolo del PSA, risentendo dell'influenza discrezionale dell'Autorità, è stato applicato in maniera diversa alle aziende ad esso sottoposte, penalizzando principalmente le gestioni elettriche minori;
   infatti, lo stesso si discosta da quanto stabilito dalla delibera Aeeg 96/04, istitutiva del regime di perequazione specifica aziendale, la quale tiene conto dell'impatto delle variabili esogene sul ricavo ammesso solo se queste sono utili a giustificare i maggiori costi sostenuti, cioè solo se le variabili esogene presentano un valore positivo e non negativo;
   le istruttorie relative al riconoscimento del regime di perequazione specifica aziendale condotte fino ad oggi dall'Autorità si sono concluse senza considerare il potenziale effetto negativo delle variabili esogene, in conformità con quanto stabilito dalla citata delibera n. 96 del 2004;
   fino ad oggi l'orientamento adottato dall'Autorità, ai sensi del comma 6.1, dell'allegato A, della deliberazione Aeeg 168/11, per l'interrogante ha danneggiato i comuni che svolgono direttamente l'attività di distribuzione dell'energia elettrica a meno di 5.000 punti di prelievo, in considerazione del fatto che gli stessi presentano valori altamente negativi della variabile esogena relativa alla dispersione dell'utenza nel territorio servito dall'impresa;
   le esigenze delle piccole aziende di distribuzione elettrica sono state recentemente accolte nel documento 499/14/EEL dell'Autorità; a tale documento, tuttavia, non ha ancora fatto seguito alcun atto di compensazione delle somme dovute per legge alle suddette aziende;
   la mancata attribuzione di tali somme costringerebbe molti piccoli comuni a dover svendere le aziende partecipate con il rischio che i nuovi soggetti subentranti garantiscano un servizio di scarsa qualità a costi più elevati;
   oltretutto, sembrerebbe che il Governo voglia mettere mano ad una riforma della disciplina per assoggettare nuovamente le piccole gestioni elettriche alla citata legge n. 10 del 1991 e conseguentemente abrogare l'attuale regime di perequazione specifica; se così fosse, le imprese elettriche correrebbero il rischio di perdere le risorse riconosciutegli per legge –:
   se il Ministro interrogato intenda assumere le necessarie iniziative affinché venga data immediata attuazione alle disposizioni di cui alla delibera 499/14/EEL dell'Autorità, facendo sì che, per quanto di competenza, eventuali future modifiche normative alla disciplina non andranno ad inficiare i benefici spettanti per legge alle piccole gestioni elettriche, a garanzia del mantenimento di un elevato standard qualitativo del servizio. (5-08435)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 aprile 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-08435

  In merito alle questioni rappresentate dall'Onorevole interrogante, premetto che, per la specificità delle piccole aziende di distribuzione elettrica è stato affidato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di definire una regolazione calibrata in base alle peculiarità di tale sistema di distribuzione elettrica.
  Ciò è avvenuto con il decreto legislativo n. 93 del 2011, citato dall'Onorevole Interrogante, che ha istituito un apposito meccanismo di «perequazione specifica aziendale» e ha previsto che tale regime di perequazione si applichi con metodi di calcolo forfettario dal 2008 alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
  L'attuazione di questa norma, da parte dell'Autorità per l'energia e il gas, non può dirsi conclusa, essendo ancora in corso un approfondimento e un confronto con le aziende del settore.
  L'Autorità ha avviato, nell'ottobre 2014, una consultazione per raccogliere le osservazioni degli interessati sulla possibile revisione del regime di «perequazione specifica aziendale» per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo. La revisione viene incontro alle proposte avanzate dall'associazione di categoria e dalla stessa ANCI.
  In tale documento la proposta dell'Autorità prevede, tra l'altro, di ammettere a regime di perequazione specifica aziendale anche le imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo. Tali aziende devono essersi costituite dopo il 2008, ma prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93 del 2011.
  Al termine della consultazione e di ulteriori confronti, l'Autorità ha approvato le disposizioni inerenti la Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023.
  In relazione a queste previsioni, l'Autorità ha informato di voler svolgere comunque ulteriori approfondimenti confrontandosi con le imprese, al fine di valutare con attenzione le potenzialità e l'efficacia degli interventi da porre in essere.
  Colgo quindi l'occasione per ribadire in questa sede che il Governo ritiene particolarmente importante avere una completa e rapida attuazione della riforma già introdotta nel 2011 e continuerà, nell'ambito delle proprie competenze, ad operare in tale direzione.
  Anche per questo il Governo auspica che l'Autorità per l'energia elettrica assicuri, quanto prima, la definizione di un quadro regolatorio completo che possa garantire maggiori certezze alle imprese del settore.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

energia elettrica

distribuzione d'energia

impresa commerciale