ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08425

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 609 del 19/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: DELLA VALLE IVAN
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2016
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2016
FANTINATI MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2016
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2016
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 19/04/2016
Stato iter:
20/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/04/2016
Resoconto DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 20/04/2016
Resoconto SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 20/04/2016
Resoconto DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/04/2016

SVOLTO IL 20/04/2016

CONCLUSO IL 20/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08425
presentato da
DELLA VALLE Ivan
testo di
Martedì 19 aprile 2016, seduta n. 609

   DELLA VALLE, VALLASCAS, CRIPPA, FANTINATI, DA VILLA e CANCELLERI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (legge stabilità 2016) consente di protrarre la durata delle concessioni per l'estrazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine dalla costa «per la durata di vita utile del giacimento»;
   la legge in materia prevedeva che le concessioni di coltivazione avessero una durata trentennale (prorogabile attraverso apposita richiesta per periodi di ulteriori 5 o 10 anni) e i permessi di ricerca una durata di 6 anni (con massimo due proroghe consentite di 3 anni ciascuna);
   la norma promessa dal Governo, a giudizio degli interroganti, potrebbe essere illegittima, in quanto prevedendo una durata a tempo indeterminato delle concessioni violerebbe le regole sulla libera concorrenza;
   la previsione di legge, in altri termini, si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea e, segnatamente, con la Convenzione di Aarhus e la direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (recepita dall'Italia con decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625); proprio quest'ultima, al fine di realizzare taluni obiettivi, tra cui il rafforzamento della competitività economica e la garanzia dell'accesso non discriminatorio alle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi e al loro esercizio, secondo modalità che favoriscono una maggiore concorrenza nel settore, prescrive che «la durata dell'autorizzazione non superi il periodo necessario per portare a buon fine le attività per le quali essa stata concessa» e che solo in via eccezionale (e non in via generale e a tempo indeterminato) il legislatore statale possa prevedere proroghe della durata dei titoli abilitativi, «se la durata stabilita non è sufficiente per completare l'attività in questione e se l'attività stata condotta conformemente all'autorizzazione»;
   d'altra parte, la vicenda è simile al caso dell'applicazione della «direttiva Bolkestein», in relazione alle proroghe delle concessioni balneari (sulla quale la Corte di giustizia si pronuncerà a breve);
   indipendentemente da una procedura di infrazione che l'Unione europea potrebbe aprire nei confronti dell'Italia, qualora la norma sulla durata delle concessioni arrivasse sul tavolo della Corte costituzionale, questa ne potrebbe dichiarare l'illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Se ciò accadesse, le concessioni tornerebbero di nuovo a scadere secondo la data originariamente prevista, proprio come si è proposto con il referendum del 17 aprile 2016 –:
   se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, condivida quanto espresso in premessa e se ritenga di adottare ulteriori iniziative al fine di evitare un'eventuale procedura di infrazione da parte dell'Unione europea o una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale.
(5-08425)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 aprile 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-08425

  In merito alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che le norme italiane e le procedure seguite dal nostro Paese, in materia di attività estrattive, sono allineate a quelle degli altri Paesi europei e, proprio il recente intervento operato con la legge di stabilità, ha reso il quadro normativo ancora più aderente ai principi delle Convenzioni internazionali.
   Per meglio esplicitare le ragioni esposte, voglio ricordare che un giacimento è un bene dello Stato, che può essere dato in concessione, di cui «l'idrocarburo» ne costituisce il frutto.
  La concessione mineraria, quindi, differisce profondamente dagli altri tipi di concessione di beni dello Stato, trattandosi nel caso di specie di concessione di sfruttamento e non di mera concessione d'uso del bene stesso.
  Al termine di vita di una concessione mineraria il frutto della miniera è esaurito ed il bene residuo è sterile e non più utilizzabile per scopi estrattivi. Il paragone con la concessione demaniale ad uso turistico-ricreativo è pertanto non appropriato, trattandosi in quel caso di mera concessione di bene demaniale che, al termine del periodo di concessione, deve essere restituito nelle condizioni iniziali e può essere nuovamente posto in gara, più e più volte, nel rispetto delle norme sulla concorrenza.
  Nel caso della concessione mineraria, invece, una volta esaurito il contenuto della miniera, il giacimento non esiste più e non può quindi essere più dato in concessione (rimane nella disponibilità dello Stato il volume esaurito che può eventualmente essere utilizzato, ad esempio, come stoccaggio sotterraneo di gas naturale).
  La concessione è finalizzata al completo sfruttamento del giacimento, nell'interesse collettivo, ed è conferita per periodi definiti (oggi 20 anni), prorogabili nel caso in cui il concessionario abbia assolto agli obblighi imposti dalla legge.
  L'articolo 1, comma 239, della legge di stabilità 2016 ribadisce ed esplicita un principio già contenuto nella dottrina mineraria, non solo nazionale, in base al quale le concessioni devono essere commisurate alla durata di vita del giacimento.
  Questo principio non incide né modifica in alcuna misura le procedure di rilascio delle proroghe, che pertanto continueranno ad essere rilasciate, come previsto dalla normativa attualmente vigente.
  Colgo l'occasione per ribadire, in questa sede, che non è assolutamente sancito, in alcuna parte della norma della legge di stabilità 2016, il rilascio di concessioni a tempo indeterminato. Il tempo di durata delle concessioni, come detto in precedenza, rimane quello previsto dall'ordinamento che resta pienamente in vigore: 20 anni, per la prima concessione, a cui può seguire una ulteriore proroga di 10 anni e successive proroghe di 5 anni ciascuna.
  Ritengo, infine, utile ricordare che l'ottenimento della proroga, da parte del concessionario, è sempre subordinata alla dimostrazione di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle normative di settore, con particolare riguardo alla sicurezza delle attività estrattive ed al rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

restrizione alla concorrenza

licenza edilizia

idrocarburo