ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08423

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 609 del 19/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: GALGANO ADRIANA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 19/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOMBASSEI ALBERTO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 19/04/2016
QUINTARELLI GIUSEPPE STEFANO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 19/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 19/04/2016
Stato iter:
20/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 20/04/2016
Resoconto GALGANO ADRIANA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 20/04/2016
Resoconto SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 20/04/2016
Resoconto GALGANO ADRIANA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/04/2016

SVOLTO IL 20/04/2016

CONCLUSO IL 20/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08423
presentato da
GALGANO Adriana
testo di
Martedì 19 aprile 2016, seduta n. 609

   GALGANO, BOMBASSEI e QUINTARELLI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   «Hacking team» è una società information technology con sede a Milano che vende servizi di intrusione offensiva e sorveglianza a Governi, organi di polizia e servizi segreti di tutto il mondo: sono stati costruiti rapporti e relazioni anche a diretto riporto del Presidente degli Stati Uniti d'America, lavorando con NSA, CIA ed FBI;
   i suoi sistemi di controllo remoto (RCS Galileo) permettono di monitorare le comunicazioni degli utenti internet, decifrare i loro file e le loro e-mail criptati, registrare le conversazioni telefoniche, Skype e altre comunicazioni Voice over IP, attivare a distanza microfoni e videocamere sui computer presi di mira, tenere sotto controllo telefoni cellulari (telefonate, rubriche, sms, spostamenti, calendari eccetera), leggere e rilevare anomalie nel modo dei social network;
   le società è stata criticata per aver fornito tali servizi a Governi scarsamente rispettosi dei diritti umani;
   sin dal 2012 gli strumenti di Hacking team sono stati associati a numerosi attacchi a dissidenti politici, giornalisti e difensori dei diritti umani, in almeno 21 Paesi;
   Hacking team dichiara di essere in grado di disabilitare i software distribuiti in caso di uso non etico, tuttavia la società, posta dinanzi a prove stringenti che dimostravano l'utilizzo dei suoi strumenti da parte dei Governi accusati di sistematiche violazioni dei diritti umani, ha sostanzialmente deciso di non confermare o negare le accuse;
   secondo il report pubblicato da «Privacy international» del febbraio 2016, Hacking team avrebbe venduto sofisticati strumenti di controllo remoto alla Technical Research Department (TRD), un'unità segreta legata al servizio generale di intelligence egiziano;
   in tale report Hacking team sostiene di avere l'autorizzazione delle autorità italiane alle vendite in Egitto;
   per prodotti «dual use» si intendono quei beni, anche a carattere immateriale (quali il software e le tecnologie), suscettibili di essere utilizzati per fini sia civili che militari;
   l'esportazione dei beni e delle tecnologie duali è disciplinata da una varietà di norme, criteri e procedure e tecnologie a duplice uso che figurano nell'allegato I;
   rileva in particolare il regolamento (CE) n. 428/2009, successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 338/2012, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso che figurano nell'allegato I;
   in Italia le disposizioni del regolamento (CE) n. 428/2009 sono state recepite con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, recante «Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della legge 1o marzo 2002, n. 39»;
   essendo prodotti e tecnologie ad elevato valore strategico sono assoggettati ad alcuni accorgimenti relativi al loro trasferimento internazionale;
   tali accorgimenti, di fatto, si traducono nel rilascio di un'apposita autorizzazione preventiva (la quale può essere di diverso tipo, ad esempio specifica-individuale, globale-individuale o nazionale-generale) per la loro esportazione e nell'adozione di una serie di procedure particolarmente restrittive della loro circolazione (ad esempio tenuta di dettagliati registri commerciali o di una documentazione dettagliata delle loro esportazione conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nel rispettivo Stato membro, come fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione);
   nell'ordinamento italiano l'autorità competente per l'esportazione dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso è il Ministero dello sviluppo economico, Divisione IV della Direzione generale per la politica commerciale;
   secondo notizie apparse sugli organi di stampa, il 31 marzo 2016 la direzione generale per la politica commerciale internazionale (Autorità per l'esportazione beni a duplice uso), che fa capo al dicastero dello sviluppo economico, ha deciso di revocare «con decorrenza immediata», due anni prima della scadenza fissata al 30 aprile 2018, l'autorizzazione globale concessa solo dodici mesi fa all'azienda milanese Hacking Team alla commercializzazione delle Remote control system «Galileo», il sistema che consente di spiare a distanza dati e informazioni che transitano su computer e smartphone. A seguito di tale revoca l'azienda dovrà richiedere un visto per ogni singola operazione commerciale per il sistema Galileo;
   nella lista dei 46 Stati verso i quali la società italiana Hacking Team (che nel luglio scorso ha subito l'intrusione illegittima e la divulgazione di 400 gigabyte di file riservatissimi) aveva ottenuto, il 3 aprile 2015, il via libera alla commercializzazione del software figura anche l'Egitto, da due mesi teatro di un durissimo braccio di ferro con l'Italia che pretende chiarimenti sull'omicidio del giovane ricercatore friulano Giulio Regeni;
   Giulio Regeni è stato trovato morto mercoledì 3 febbraio 2016 ai margini dell'autostrada tra El Cairo e Alessandria, nella periferia della capitale egiziana, dopo che si erano perse le sue tracce dal 25 gennaio, giorno dell'anniversario della rivoluzione anti Mubarack;
   due autopsie hanno confermato che Regeni è stato brutalmente torturato;
   le circostanze della morte sono tuttora da chiarire e le versioni non coincidenti che provengono dalle autorità egiziane non fanno che indurre sospetti ed inquietudine nel nostro Paese. Si affaccia l'ipotesi dell'omicidio politico legato all'attività del giovane, che lo portava a contatto con i sindacati indipendenti egiziani ed a collaborare in Italia con il quotidiano Il Manifesto, testata giornalistica nella quale avrebbe, in periodi recenti, firmato articoli con pseudonimi, temendo per la propria incolumità;
   di particolare rilievo in merito è il lavoro che Giulio Regeni faceva da tempo come studente della Cambridge University a Oxford e, al Cairo, come dottorando dell'American University; difatti, uno degli ambiti di ricerca riguardava le «Indagini sull'uso delle piattaforme digitali e gli strumenti di mobilitazione in rete nei movimenti per il cambiamento politico in Medio Oriente, al fine di creare “sfere di dissidenza” e “nuove culture di attivismo”»;
   secondo numerose fonti giornalistiche, a determinare il sequestro e l'uccisione dello studente sarebbero stati i contatti e i numeri di cellulare presenti sul cellulare di Regeni che, oltretutto, non è mai stato ritrovato –:
   se il Ministro interrogato abbia approfondito a quale organizzazione governativa egiziana fosse destinato il software e se esistano elementi per escludere che esso sia stato usato, in qualche modo, contro Regeni, nonché se sia vero e per quali motivi sia stata revocata alla società «Hacking Team» l'autorizzazione globale alla commercializzazione. (5-08423)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 aprile 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-08423

  In merito alla vicenda dell'omicidio di Giulio Regeni, trovato senza vita al Cairo lo scorso 3 febbraio, il Governo ha chiesto sin dall'inizio, e continua a chiedere con fermezza all'Egitto la verità.
  Come ribadito in più occasioni dal Presidente Renzi e dal Ministro Gentiloni, la posizione del Governo italiano è chiara: non saranno accettate verità di comodo e tantomeno si considereranno piste che appaiano poco probabili. Come è a tutti noto, l'Italia ha richiesto all'Egitto, attraverso i canali diplomatici, di ottenere elementi e materiali necessari alla conduzione delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Roma, e finora gli egiziani hanno risposto solo parzialmente.
   La visita a Roma, lo scorso 7 aprile, degli investigatori egiziani non ha dato i risultati sperati. Per questa ragione, è stato richiamato a Roma per consultazioni l'Ambasciatore d'Italia al Cairo per una valutazione urgente delle iniziative più opportune per rilanciare l'impegno volto ad accertare la verità sul barbaro omicidio di Giulio Regeni.
  Ciò premesso, nello specifico dell'argomento richiesto con l'atto in parola informo per quel che segue.
  Nel Regolamento UE n. 1382 del 24 ottobre 2014 (pubblicato in GUCE il 30 dicembre 2014 ) è stato inserito (a pag. 130) una particolare categorie di beni (cat. 4 A005) i c.d. «software di intrusione».
  Si tratta di beni, come è ad esempio il Trojan RCS Galileo prodotto e commercializzato dalla soc. Hacking Team, che a seguito del citato Regolamento, sono passati dal regime di libera esportazione a quello dei beni duali (ossia beni sensibili che possono avere un utilizzo civile lecito ed uno o più impieghi collegati alla proliferazione delle armi di distruzione di massa), e pertanto, richiedono per legge una specifica licenza prima di essere esportati.
  Per continuare ad esportare i propri prodotti, la Hacking Team ha richiesto il 5 marzo 2015 un'autorizzazione di tipo «globale individuale» al MiSE, (fattispecie prevista dall'articolo 5 decreto legislativo n. 96/2003) al fine di poter vendere tale prodotto e la tecnologia informatica necessaria per la sua installazione in vari Paesi. La relativa licenza è stata poi rilasciata il 3 aprile 2015 per una serie di Paesi tra cui l'Egitto.
  Evidenzio che ogni autorizzazione che viene rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico per l'export dei beni dual use tecnology deve essere accompagnata da un parere favorevole sulle medesime autorizzazioni, del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 96/2003.
  Tale comitato è composto dai rappresentanti del Ministero degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, dell'istruzione università ricerca, della salute, dell'Agenzia delle dogane e dello sviluppo economico.
   Ogni Amministrazione interviene nel Comitato per la parte di sua diretta e particolare competenza con riguardo alle operazioni di esportazione del bene duale richiesto dall'impresa. La presenza di rappresentanti delle citate Amministrazioni consente di avere uno spettro di valutazione molto completo e relativo ad ogni aspetto dell'operazione di esportazione medesima, compreso il rispetto dei diritti umani.
  Circa il quesito sul fatto specifico, ossia se il Ministero abbia approfondito a quale organizzazione governativa egiziana fosse destinato il software esportato dalla HT evidenzio che, essendo l'autorizzazione rilasciata di tipo globale individuale, quest'ultima, non prevede un approfondimento preventivo sull’end user da parte dell'Autorità che emette il provvedimento autorizzativo.
  Confermo, infine, che il Ministero recentemente in relazione alle mutate condizioni politiche, ha comunicato all'impresa Hacking Team che al posto della autorizzazione globale individuale – che è stata, pertanto, revocata – dovrà ora, nel qual caso intendesse esportare i propri prodotti duali in Paesi terzi alla UE, utilizzare lo strumento dell'autorizzazione specifica individuale.
  Le successive esportazioni di beni dual use che la citata società volesse realizzare nel futuro, potranno essere conseguite solo se rilasciate su parere del Comitato Consultivo emesso di volta in volta, sulla base di uno specifico ordine o contratto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti umani

esportazione

controllo delle esportazioni