ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08376

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 605 del 11/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: ALLASIA STEFANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 11/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/04/2016
Stato iter:
13/04/2016
Fasi iter:

RINUNCIA ATTO PER ASSENZA IL 13/04/2016

DICHIARATO DECADUTO IL 13/04/2016

CONCLUSO IL 13/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08376
presentato da
ALLASIA Stefano
testo di
Lunedì 11 aprile 2016, seduta n. 605

   ALLASIA. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, ha sancito l'applicazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10, alle aziende di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, prevedendo per esse l'applicazione delle stesse semplificazioni previste per le aziende ubicate nelle isole minori, in considerazione del fatto che anche il territorio di confine possa rappresentare un ostacolo all'esercizio dell'attività di distribuzione elettrica;
   l'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, ha abrogato il citato comma 4, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 78 del 2009 e affidato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di individuare per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale;
   in attuazione dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo, l'Autorità, con la delibera 24 novembre 2011, ARG/elt 168/11, ha approvato le modalità di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le piccole gestioni elettriche;
   il metodo di calcolo del PSA, risentendo, secondo l'interrogante, dell'influenza discrezionale dell'Autorità, è stato applicato in maniera diversa alle aziende ad esso sottoposte, penalizzando principalmente le gestioni elettriche minori;
   infatti, lo stesso si discosta da quanto stabilito dalla delibera Aeeg n. 96/04, istitutiva del regime di perequazione specifica aziendale, la quale tiene conto dell'impatto delle variabili esogene sul ricavo ammesso solo se queste sono utili a giustificare i maggiori costi sostenuti, cioè solo se le variabili esogene presentano un valore positivo e non negativo;
   le istruttorie relative al riconoscimento del regime di perequazione specifica aziendale condotte fino ad oggi dall'Autorità si sono concluse senza considerare il potenziale effetto negativo delle variabili esogene, in conformità con quanto stabilito dalla citata delibera n. 96/04;
   fino ad oggi, l'orientamento adottato dall'Autorità, ai sensi del comma 6.1, dell'allegato A, della deliberazione, Aeeg n. 168/11, ha, secondo l'interrogante, danneggiato i comuni che svolgono direttamente l'attività di distribuzione dell'energia elettrica a meno di 5.000 punti di prelievo, in considerazione del fatto che gli stessi presentano valori altamente negativi della variabile esogena relativa alla dispersione dell'utenza nel territorio servito dall'impresa;
   le esigenze delle piccole aziende di distribuzione elettrica sono state recentemente accolte nel documento 499/14/EEL dell'Autorità; a tale documento, tuttavia, non ha ancora fatto seguito alcun atto di compensazione delle somme dovute per legge alle suddette aziende;
   la mancata attribuzione di tali somme costringerebbe molti piccoli comuni a dover svendere le aziende partecipate con il rischio che i nuovi soggetti subentranti garantiscano un servizio di scarsa qualità a costi più elevati;
   oltretutto, a quanto consta all'interrogante che il Governo vorrebbe mettere mano ad una riforma della disciplina per assoggettare nuovamente le piccole gestioni elettriche alla citata legge n. 10 del 1991 e conseguentemente abrogare l'attuale regime di perequazione specifica; se così fosse, le imprese elettriche correrebbero il rischio di perdere le risorse riconosciutegli per legge –:
   se il Ministro interrogato intenda assumere le necessarie iniziative affinché venga data immediata attuazione alle disposizioni di cui alla delibera 499/14/EEL dell'Autorità, facendo sì che, per quanto di competenza, eventuali future modifiche normative alla disciplina non andranno ad inficiare i benefici spettanti per legge alle piccole gestioni elettriche, a garanzia del mantenimento di un elevato standard qualitativo del servizio. (5-08376)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

distribuzione d'energia

energia elettrica

impresa commerciale