ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08342

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 603 del 06/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: PANNARALE ANNALISA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 06/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 06/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 06/04/2016
Stato iter:
07/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/04/2016
Resoconto PANNARALE ANNALISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 07/04/2016
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 07/04/2016
Resoconto PANNARALE ANNALISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/04/2016

SVOLTO IL 07/04/2016

CONCLUSO IL 07/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08342
presentato da
PANNARALE Annalisa
testo di
Mercoledì 6 aprile 2016, seduta n. 603

   PANNARALE e GIANCARLO GIORDANO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con tre differenti bandi ha avviato, peraltro con imperdonabile ed ingiustificato ritardo, una procedura concorsuale pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato nel triennio 2016-2018 di 63.172 docenti così come previsto nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 (cosiddetta Buona scuola), procedura che, visti i requisiti di ammissione, sta creando non pochi disagi allo stesso Governo;
   il concorso, infatti, non rappresenta la tanto attesa ed adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico nella scuola, né tanto meno è capace di evitarne la sua ricostituzione. Lo stesso oltre a non prevedere una riserva di assunzioni in favore di quei candidati con più di 36 mesi di servizio, continuando in tal modo a disattendere la sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014 che ha dichiarato illegittima la normativa italiana nella parte in cui permette, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, l'abuso di contratti a termine per un periodo superiore a tre anni, ha ammesso a partecipare alle prove esclusivamente quei candidati già in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, i quali, anche a fronte di costi rilevanti, sono già stati ampiamente valutati negli stessi ambiti e programmi in cui si intende valutarli di nuovo e che molto spesso occupano graduatorie permanenti per le quali è stato necessario valutarne gli stessi titoli e le medesime conoscenze;
   in sostanza per gli interroganti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha preferito bandire un nuovo concorso, nonostante avesse l'immediata possibilità di attingere dalle graduatorie degli abilitati o, meglio, di procedere ad un concorso per soli titoli, considerato che la tabella di valutazione titoli del concorso appena bandito presenta gli stessi titoli già ampiamente e adeguatamente considerati e valutati dallo Stato nella formulazione delle graduatorie degli abilitati, il tutto, con un dispendio di risorse pubbliche per organizzarlo, la cui entità non è ancora definita e senza considerare che le stesse risorse sono state già ampiamente utilizzate per organizzare i concorsi di abilitazione, per pagare i docenti universitari che hanno tenuto i corsi, i membri delle commissioni di valutazione degli abilitandi, e tutti quei docenti che hanno seguito il tirocinio che gli abilitandi hanno dovuto sostenere in aula e nelle istituzioni scolastiche;
   inoltre, l'indizione del concorso ha gettato nello sconforto i docenti dell'infanzia già inseriti nelle graduatorie del concorso del 2012 delle regioni Sicilia, Campania, Puglia e Calabria che, dopo il varo della riforma cosiddetta sulla Buona scuola, avevano sperato nella legittima assunzione a tempo indeterminato, prima della scadenza della stessa graduatoria, e che a questo punto vedrebbero realizzare le loro aspettative solo nella remota ipotesi che le procedure concorsuali dovessero tardare a perfezionarsi o si dovessero prolungare oltre la fine dell'estate prossima;
   a complicare il suddetto quadro è intervenuto il recentissimo pronunciamento del Tar del Lazio, che ha accolto in ragione del principio del favor partecipationis, il ricorso di un candidato senza abilitazione che chiedeva di partecipare alle prove concorsuali, e che potrebbe aprire nuovi scenari sullo svolgimento delle stesse, avendo nel frattempo alimentato la speranza all'ammissione con riserva al concorso per tutti coloro che, pur non essendo abilitati, stanno chiedendo il rispetto del principio di affidamento e del diritto di parità di accesso alla docenza, ma che il concorso nella fattispecie ha riservato, come si è visto, ai soli docenti abilitati. Tale circostanza, infatti, fa ragionevolmente presumere che il concorso avrà necessariamente una battuta d'arresto: decine di migliaia sarebbero infatti i ricorrenti sprovvisti di abilitazione che, in seguito al predetto pronunciamento del Tar del Lazio ai non abilitati, potrebbero, con buona probabilità essere ammessi con riserva, alle procedure concorsuali;
   di più qualora le misure cautelari del Tar dovessero trovare buon esito, dando di fatto pieno titolo di partecipazione al concorso ai cosiddetti ricorrenti non abilitati, di contro, gli aspiranti docenti già abilitati, sentendosi, a pieno titolo, «truffati» dallo Stato, stanno valutando la possibilità, a quanto consta agli interroganti, di richiedere un risarcimento dei danni;
   quanto premesso dimostra per gli interroganti che il Ministero ha preferito intraprendere una strada che lo sta confinando in un vicolo cieco per non aver voluto avviare alcun confronto con i sindacati, né una riflessione sul reale stato degli organici della scuola che avrebbero, di contro, evitato i suddetti errori e favorito, al di là dei posti messi a concorso, un piano pluriennale di stabilizzazioni –:
   se il Ministro interrogato non ritenga, di fronte all'evidenza di un concorso il cui meccanismo di reclutamento, ad avviso degli interroganti non poggia su basi razionali né tanto meno opportune, di dover assumere un atto grande di responsabilità annullando il concorso in premessa ed avviando un piano straordinario di assunzioni, attuato, in primis, grazie allo scorrimento di tutte le graduatorie permanenti, il solo capace di contrastare il fenomeno del precariato storico nella scuola e di evitarne la sua ricostituzione. (5-08342)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 aprile 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-08342

  Dopo aver assunto circa 90.000 insegnati per il corrente anno scolastico, grazie al concorso bandito lo scorso febbraio, assumeremo, nel triennio, ulteriori 63.712 docenti, cui si aggiungeranno altri 30.000 docenti inseriti nelle GAE. Avremo così in poco tempo dotato la scuola italiana di oltre 180.000 nuovi docenti per soddisfare le esigenze espresse dalle scuole e il fabbisogno legato al turn over.
  In merito alle perplessità espresse circa le ragioni di indire un nuovo concorso, ricordo che è la stessa legge n. 107 a prevederlo, in conformità con il dettato costituzionale che all'articolo 97 recita: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso».
  Difatti, la legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, prevede che, una volta esaurite le graduatorie ad esaurimento, l'unico canale di reclutamento a tempo indeterminato del personale docente ed educativo sia il concorso pubblico.
  Ricordo, comunque, che in via transitoria continuerà ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico sull'istruzione, ossia il cosiddetto doppio canale (50 per cento GAE, 50 per cento concorsi), fino a completo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.
  In tal modo si sono volute porre le condizioni per ridurre il precariato della scuola a numeri fisiologici e dare certezza a chi vuole entrare nel mondo della scuola. D'ora in avanti, difatti, si avrà un accesso programmato alla funzione docente coerente con la scuola dell'autonomia che abbiamo rilanciato e con la qualità del sistema di istruzione e formazione che abbiamo ridisegnato. Nonché rispettoso della dignità della funzione docente.
  In merito all'ipotesi di un «concorso per soli titoli» evidenzio che è lo stesso articolo 400 del TU in materia di istruzione a stabilire che il concorso per diventare docenti sia per titoli ed esami. Il Ministero, quindi, ha dato piena attuazione a una disposizione di legge. Una procedura che non prevedesse una selezione per merito non potrebbe essere definita un «concorso». Si replicherebbe solo l'ennesima graduatoria. In nessun caso, poi, l'abilitazione all'esercizio di una professione, dà il diritto di svolgerla alle dipendenze dello Stato.
  Con riferimento alla riserva in favore dei candidati con più di 36 mesi di servizio, ricordo che nella valutazione dei titoli è stato valorizzato tutto il servizio a tempo determinato prestato presso le scuole.
  Quanto alla presunta reiterazione della violazione della normativa comunitaria, sottolineo che la Commissione europea proprio alla luce della complessiva riforma operata da «La buona scuola» ha archiviato la procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese.
  Circa la partecipazione dei soli abilitati alla nuova procedura concorsuale le evidenzio che è la legge n. 107 che ha ribadito tale requisito. Inoltre, per quanto concerne i docenti iscritti nelle graduatorie di terza fascia di istituto, il MIUR sta avviando il relativo iter per indire, quanto prima, percorsi abilitanti TFA.
  Concludo riferendo che con i provvedimenti da Lei citati il Tar del Lazio non è intervenuto nel merito della legittimità delle disposizioni impugnate. Il Tar si è infatti limitato, considerato che le date per l'udienza collegiale sono successive al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, a concedere ai ricorrenti di avanzare comunque la domanda, ciò esclusivamente in ragione del pericolo di pregiudizio irreparabile a carico dei richiedenti, derivante dall'imminente scadenza del termine. Il MIUR dal canto suo continuerà ad adoperarsi nelle opportune sedi affinché il concorso si svolga così come previsto dalla legge n. 107, e dunque, in particolare, che a partecipare allo stesso siano solo i docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento prescritto per legge.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

indennizzo

sentenza della Corte CE

insegnante