ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08340

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 603 del 06/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: D'UVA FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 06/04/2016
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 06/04/2016
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 06/04/2016
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 06/04/2016
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 06/04/2016
Stato iter:
07/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/04/2016
Resoconto D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 07/04/2016
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 07/04/2016
Resoconto D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/04/2016

SVOLTO IL 07/04/2016

CONCLUSO IL 07/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08340
presentato da
D'UVA Francesco
testo di
Mercoledì 6 aprile 2016, seduta n. 603

   D'UVA, VACCA, SIMONE VALENTE, BRESCIA, MARZANA e DI BENEDETTO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, denominata «riforma Gelmini», Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvun), per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito;
   l'articolo 5 della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha delegato il Governo, in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, all'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento di vari obiettivi, tra cui la «valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università» (si vede l'articolo 5, comma 1, lettera a;
   secondo quanto disposto dal successivo comma 3 dell'articolo 5 della suddetta legge, invece, tali fini dovranno essere raggiunti attraverso l'utilizzo di criteri specifici, quali l'introduzione «di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'Anvur, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne, il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche»;
   con l'introduzione della legge di riforma, cosiddetta «Gelmini», nonché dei successivi decreti attuativi, il legislatore ha così inteso introdurre per il sistema universitario e della ricerca italiano un modello di valutazione periodica, affidato alla diretta gestione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur);
   ad avviso degli interroganti tuttavia, le evidenti distorsioni derivate dall'attuazione e dall'applicazione materiale dei precetti normativi, hanno condotto, nel corso degli ultimi anni, ad uno svilimento della funzione formativa universitaria, nonché ad un progressivo allontanamento qualitativo e funzionale tra gli atenei italiani, i quali beneficiano oggi di finanziamenti «premiali» basati su criteri non evidentemente adeguati a valorizzare il merito, nonché su attribuzioni economiche direttamente sottratte all'ordinario finanziamento delle università italiane;
   il nuovo sistema di stanziamenti premiali sottrae, infatti, risorse dal fondo di finanziamento ordinario per ridistribuirle, invece, agli atenei considerati meritevoli, creando, da un lato, un metodo di finanziamento del merito, dall'altro un sistema sostanzialmente punitivo, essendo la cosiddetta quota premiale parte del fondo di finanziamento ordinario, il quale ha inoltre subito per l'anno 2015 una riduzione pari a 87,4 milioni di euro rispetto allo stesso stanziamento disposto per l'anno 2014;
   a norma dell'articolo 3 del decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 335, 1.385.000.000 di euro, pari a circa il 20 per cento del totale delle risorse disponibili, «vengono assegnate a fini premiali. Tale somma è assegnata alle Università e agli Istituti ad ordinamento speciale secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 1 e per le percentuali di seguito indicate: 65 per cento in base ai risultati conseguiti nella valutazione della qualità della ricerca (VQR 2004-2010); 20 per cento in base alla valutazione delle politiche di reclutamento; 7 per cento in base ai risultati della didattica con specifico riferimento alla componente internazionale; 8 per cento in base ai risultati della didattica con specifico riferimento al numero di studenti regolari che hanno acquisito almeno 20 CFU»;
   almeno tre quinti della cosiddetta quota premiale vengono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della cerca (Anvur);
   come già evidenziato, è facile verificare che le assegnazioni dei fondi di cui al suddetto decreto, ministeriale, e riservate alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, non provengano da finanziamenti ulteriori e diversi rispetto al fondo di finanziamento, ordinario, ma sono parte integrante di esso, tolti direttamente alla quota base periodicamente stanziata;
   per le ragioni sin qui esposte nel corso dell'anno 2015, sono sorte in tutta Italia manifestazioni di opposizione all'attuale sistema di valutazione sopra descritto, le quali, sotto la sigla «#StopVqr», hanno determinato l'astensione da parte dei docenti universitari preposti, anche quali revisori della procedura di valutazione, nell'ottemperare alla documentazione necessaria alla VQR 2011-2014;
   con il decreto ministeriale 27 giugno 2015 n. 458, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato le linee guida per la valutazione qualità della ricerca (VQR) 2011-2014, stabilendo, all'articolo 2, come «il processo di valutazione di cui al presente decreto è avviato con l'emissione di apposito bando del Presidente dell'Anvur e si conclude con la pubblicazione dei risultati entro il termine del 31 ottobre 2016»;
   l'8 luglio 2015 l'Anvur pubblicava la versione «provvisoria» del bando di partecipazione della valutazione della qualità della ricerca 2011-2014, il quale determinava l'avvio dell'esercizio di valutazione, disciplinando le modalità di partecipazione dei soggetti preposti all'esercizio della relativa procedura di valutazione, tra i quali i cosiddetti esperti di valutazione (GEV);
   tale procedura veniva prorogata, così come riscontrabile dal sito internet dell'Anvur, in data 19 febbraio 2016, quale annunciava come «per tenere conto dell'esigenza manifestata dalla CRUI di un rinvio della scadenza del conferimento dei prodotti della ricerca da presentare alla VQR 2011-2014, richiesta motivata da problemi tecnici indipendenti dall'Agenzia (tempi di “caricamento” pdf articoli e monografie, eccetera), il Consiglio direttivo dell'ANVUR ha deliberato di prorogare tale scadenza al 14 marzo per gli Atenei e al 30 marzo 2016 per gli Enti di ricerca e altre Istituzioni. In relazione a tale proroga, si comunica altresì che si riapre fino al 26 febbraio la possibilità per gli addetti di richiedere i file pdf delle monografie agli editori»;
   «Conseguentemente», continuava la nota, «la scadenza per il caricamento dei file pdf da parte degli editori è prorogata al 7 marzo 2016. Poiché la proroga rende viepiù critici i tempi previsti dal Decreto Ministeriale per la conclusione della VQR 2011-2014, l'ANVUR invita gli atenei in grado di chiudere la procedura di conferimento dei prodotti prima del 14 marzo a provvedere, in modo da consentire ai GEV di iniziare tempestivamente la fase di valutazione»;
   a tali ritardi hanno certamente contribuito secondo gli interroganti gli aderenti alla citata iniziativa « #StopVqr», i quali, così come riportato in data 13 febbraio 2016 dal quotidiano consultabile online « Il Fatto Quotidiano», hanno predisposto il boicottaggio delle procedure relative alla VQR 2011-2014;
   la portata di tali manifestazioni è significativamente risaltata dalla lettura dei dati statistici sul conferimento prodotti dell'università così come pubblicata dall'Anvur in data 16 marzo 2016, un breve documento di sintesi delle statistiche del conferimento prodotti alla VQR 2011-2014;
   dall'analisi di tali statistiche è possibile rilevare come, alla scadenza per la trasmissione delle schede di valutazione dei prodotti della ricerca, la percentuale di prodotti conferiti rispetto a prodotti attesi per la VQR 2011-2014 risulta pari solo al 92 per cento, 3,3 punti percentuali più bassa rispetto alla stessa percentuale relativa alla VQR 2004-2010;
   tali squilibri risultano macroscopicamente evidenti se viene analizzata la tabella relativa ai singoli atenei, dal momento che è possibile verificare come ad esempio, atenei quali università di Pisa, università del Salento e università Partenope di Napoli presentino percentuali dei prodotti conferiti rispetto a prodotti attesi per la VQR 2011-2014 notevolmente ridotti se riferiti agli stessi dati per la VQR 2004-2010;
   l'università di Pisa, in particolare, presenta una percentuale di prodotti conferiti rispetto a prodotti attesi per la VQR 2011-2014 pari al 77,1 per cento, a fronte di una percentuale pari al 96 per cento di prodotti conferiti rispetto ai prodotti attesi della VQR 2004-2010;
   la macroscopica difformità deve essere necessariamente letta anche in considerazione degli avvenimenti che hanno interessato negli ultimi mesi l'università di Pisa, così come riportati da un articolo pubblicato il 12 febbraio 2016, dal quotidiano consultabile online « Il Tirreno», il quale rilevava la presenza di una importante manifestazione in atto all'interno dell'università di Pisa; le ragioni della protesta sono per gli interroganti legittime e anche condivisibili, ma sottrarsi alla valutazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrebbe creare un danno economico enorme all'ateneo;
   a tali considerazioni si aggiungano altre gravi irregolarità che pare abbiano interessato la procedura di valutazione terminata in data 14 marzo 2016;
   se, infatti, in alcuni casi la procedura è stata boicottata attraverso la non partecipazione dei preposti, in altri casi le schede di valutazione sono state comunque compilate da altro personale della struttura valutata, previa autorizzazione esplicita ovvero attraverso un mero silenzio-assenso degli addetti alla ricerca sottoposti alla valutazione, fornendo in tal modo una fotografia che rischia di essere inevitabilmente falsata dalla partecipazione alla procedura di soggetti diversi da quelli altrimenti previsti dal regolamento;
   non risulta chiaro, invece, il numero di addetti alla ricerca sottoposti alla valutazione che hanno invece espressamente negato la compilazione delle schede per la valutazione, risultando necessario appurare se a tale negazione non abbia comunque fatto seguito una compilazione da parte di soggetti diversi da quelli preposti;
   appare urgente per gli interroganti la necessità di disporre una approfondita indagine del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, affinché venga verificata la presenza di gravi irregolarità nella procedura di valutazione, ovvero la possibilità che i dati relativi alla VQR 2011-2014 così come pubblicati dall'Anvur, non siano stati sostanzialmente falsati dall'astensione dei soggetti preposti aderenti alla protesta denominata « #StopVQR» –:
   se il Ministro interrogato non intenda rendere nota la reale portata degli effetti determinati dalla protesta relativa alla VQR 2011-2014, e se intenda autorizzare per l'anno in corso la distribuzione delle risorse assegnate per fini premiali secondo il regime previsto per la quota base del fondo di finanziamento ordinario, senza l'applicazione dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 335, valutando, infine, di assumere iniziative per l'introduzione di un nuovo sistema di finanziamento che garantisca, prima di ogni previsione premiale, le risorse comunque necessarie al funzionamento ordinario di tutte le università pubbliche italiane.
(5-08340)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 aprile 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-08340

  «La distribuzione delle risorse assegnate a fini premiali secondo il regime previsto per la quota base del FFO» è una strada non praticabile, in quanto oltre ad essere un meccanismo rigidamente regolato per legge, il criterio premiale costituisce un fattore altamente qualificante nella distribuzione delle risorse pubbliche che non può più essere affidata a criteri meramente storici che risentono, peraltro, di ingiustificate asimmetrie accumulatesi nel corso dei decenni. D'altra parte di recente la Commissione europea in un Rapporto sull'istruzione universitaria ha confermato la bontà delle scelte sia del costo standard che della quota premiale che collocano il nostro Paese all'interno dei più avanzati standard internazionali.
  La quota premiale, ricordo, è parte integrante del Fondo di finanziamento ordinario e la sua incidenza è disciplinata normativamente dall'articolo 13, della legge n. 240 del 2010.
  L'articolo 60, comma 01, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ha stabilito poi che la stessa sia determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento.
  Come noto, tale quota deve essere ripartita tra gli atenei per almeno tre quinti sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
  Posto ciò, proprio per evitare che dall'applicazione dei diversi criteri ogni ateneo possa subire una riduzione del FFO rispetto all'anno precedente superiore ad una determinata percentuale, tenuto conto della contrazione del stesso, il Ministero ha da sempre previsto, nell'ambito del decreto ministeriale che stabilisce i criteri di riparto del FFO, una cosiddetta «quota di salvaguardia». Tale quota, lo ricordo, è stata fissata negli ultimi 3 anni rispettivamente al –5 per cento (anno 2013), – 3,5 per cento (anno 2014), –2 per cento (anno 2015).
  Ogni anno in sede di esame della legge di stabilità il MIUR si impegna affinché lo stanziamento del FFO sia incrementato almeno proporzionalmente all'incremento percentuale minimo che la legge prevede di destinare alla quota premiale onde evitare che tale incremento sia sostanzialmente sempre compensato da una analoga riduzione della cosiddetta quota base del FFO. Ciò proprio per non esporre a rischio il funzionamento ordinario del singolo ateneo.
  Relativamente al fatto che le modalità di conferimento delle pubblicazioni della VQR 2011-2014 a causa del cosiddetto «boicottaggio» possano falsare e quindi compromettere le modalità di riparto del FFO, si ritiene opportuno riferire che proprio per rendere l'analisi della qualità della ricerca più rispondente alla effettiva consistenza quali-quantitativa in tutte le università italiane, l'ANVUR ha deciso di riaprire i termini per il conferimento delle pubblicazioni dal 4 al 15 aprile 2016, sottolineando che l'obiettivo della VQR consiste nella valutazione delle Istituzioni, e non dei singoli.
  Sarà in ogni caso cura del Ministero ponderare attentamente le modalità di utilizzo dei risultati della VQR 2011-2014 per il riparto della quota premiale FFO 2016 tenendo altresì in debita considerazione la quantità di prodotti conferiti direttamente dagli addetti alla ricerca rispetto a quelli conferiti dalle singole Università nell'interesse dell'ateneo.
  Posto quindi la rilevanza strategica del fattore premiale e della VQR, atteso inoltre che è una legge dello Stato a prevedere che una percentuale crescente del FFO sia attribuita in base alla premialità legata ai risultati della VQR e che il FFO è la principale fonte di entrata degli atenei su cui si basa la sostenibilità degli stipendi del personale, risulta evidente che la preminenza dell'interesse pubblico al buon andamento delle attività dell'Istituzione, in primis a favore degli studenti che sono i principali contribuenti delle Università, è quella di realizzare il miglior risultato possibile nella VQR attraverso la misurazione della produzione scientifica di coloro che sono istituzionalmente responsabili della formazione universitaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

universita'

distribuzione delle risorse

metodo di valutazione