ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08330

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 603 del 06/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 06/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 06/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 06/04/2016
Stato iter:
07/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 07/04/2016
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 07/04/2016
Resoconto MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 07/04/2016
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/04/2016

SVOLTO IL 07/04/2016

CONCLUSO IL 07/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08330
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Mercoledì 6 aprile 2016, seduta n. 603

   BUSIN e GUIDESI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 attribuisce all'Agente della riscossione, ossia ad Equitalia, il potere di ordinare a terzi, senza richiedere alcun intervento del giudice, il versamento di quanto dovuto dal debitore direttamente nelle proprie casse fino a concorrenza del debito iscritto a ruolo;
   questo comporta, quindi, anche la possibilità, da parte di Equitalia, di ordinare alla banca di versare nelle casse erariali le somme di denaro presenti sul conto corrente del contribuente debitore fino alla concorrenza del credito;
   se il conto corrente è cointestato, per procedere al pignoramento nel limite della quota del debitore, è necessario invece seguire la procedura ordinaria giudiziaria;
   ad esclusione di una serie di categorie di crediti (come i crediti pensionistici, quelli alimentari, quelli per i sussidi per maternità e per malattie), tutti gli altri, tra cui quelli derivanti da stipendi e indennità per cessazione di rapporto di lavoro, sono pignorabili nel limite massimo di un quinto;
   spesso, però, il pignoramento non viene notificato, almeno non tempestivamente, al contribuente-debitore, nonostante i doveri di trasparenza e di informazione a cui la banca è tenuta e, soprattutto, in violazione dei doveri di diligente e corretta esecuzione del mandato;
   se invece venisse sempre notificato l'atto di pignoramento, il debitore avrebbe 60 giorni di tempo per versare l'importo dovuto ad Equitalia ed evitare che il conto corrente venga bloccato;
   in particolare, Equitalia non potrebbe pignorare le somme dovute a titolo di stipendio o pensione in misura superiore a 1/10 per importi tra i 2.500 e i 5.00 euro e 1/ 5 per somme superiori a 5.000 euro, ma spesso si assiste al mancato rispetto dei suddetti limiti: infatti, essendo depositate sullo stesso conto corrente somme provenienti da crediti diversi e confondendosi quest'ultime con ricavi e risparmi, ne risulta che stipendi, Tfr o stipendi possono essere pignorate anche al 100 per cento;
   una sentenza del tribunale di Savona ha infatti stabilito che si può impedire che un creditore pignori tutto il conto corrente del pensionato o del dipendente qualora si dimostri al giudice che nel conto confluiscono solo la pensione o lo stipendio;
   il contribuente-debitore può difendersi soltanto con la contestazione dell'atto di pignoramento davanti al giudice dell'esecuzione, ma per i crediti tributari le opposizioni non si possono esercitare in tutti i casi, se non per contestare la pignorabilità dei beni e per i casi che non riguardano la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo;
   non è dunque possibile opporsi per la mancata notifica o irregolarità formale della cartella esattoriale di Equitalia e quindi al contribuente non resta che rivolgersi al giudice per contestare il pignoramento sul fatto che la banca non ha rispettato la corretta esecuzione dei propri obblighi di mandato;
   si rende dunque necessaria una modifica della normativa vigente a riguardo considerato, da un lato, che, come è stato rilevato anche dallo stesso amministratore delegato di Equitalia in sede di audizione presso la Commissione bilancio del Senato, il 20,5 per cento dei 1.058 miliardi di euro di crediti sono inesigibili perché crediti annullati dagli stessi enti creditori in quanto ritenuti «indebiti a seguito di provvedimenti di autotutela da parte degli stessi enti o di decisioni dell'autorità giudiziaria», e tenuto conto dall'altro, delle condizioni in cui versano molte piccole imprese e piccoli professionisti che scontano ancora il peso della crisi in termini di pagamenti arretrati nei tributi, fallimenti e debiti verso i fornitori –:
   se non ritenga opportuno intervenire, anche con iniziative normative urgenti per prevedere una più equa e protettiva nei confronti dei contribuenti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione che contenga il divieto di pignoramento, da parte dell'agente della riscossione, di conti correnti di importo inferiore o pari a 100.000 euro e che preveda, al contempo, l'inefficacia del pignoramento verso terzi fino a quando non intervenga la notifica al debitore, al fine di obbligare le banche e gli istituti di credito a richiedere all'agente di riscossione l'avvenuta notifica al contribuente-debitore, prima dell'esecuzione dell'ordine. (5-08330)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 aprile 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08330

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti sollecitano iniziative normative volte a rivedere la disciplina del pignoramento presso terzi effettuato dall'Agente della riscossione per il soddisfacimento delle pretese erariali con riferimento alle contribuenti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione.
  Inoltre, gli Onorevoli interroganti evidenziano l'opportunità che venga modificata la disciplina vigente in modo tale da prevedere l'inefficacia del pignoramento presso terzi fino a quando non intervenga la notifica della cartella al contribuente-debitore, obbligando così le banche e gli istituti di credito a richiedere la prova della avvenuta notifica prima dell'esecuzione dell'ordine.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (Pignoramento dei crediti verso terzi) prevede espressamente che «1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi IV, V e VI, c.p.c., e dall'articolo 72-ter del presente decreto, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
   a) nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
   b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme».

  Si tratta, pertanto, a tutti gli effetti di un atto di pignoramento.
  In proposito, il Ministero della giustizia, con propria circolare del 20 luglio 2011, preso atto di un quesito pervenuto dalla Direzione generale della giustizia civile ha precisato che: «Il procedimento di espropriazione di crediti del debitore presso terzi ha inizio con la notifica dell'atto di pignoramento di cui all'articolo 543 c.p.c. al terzo e al debitore esecutato. In proposito, si osserva che le norme che disciplinano la notifica del predetto atto nell'espropriazione presso terzi non prevedono un ordine tassativo tra terzo e debitore, anche se si ritiene consigliabile notificare l'atto di pignoramento prima al terzo, al fine di assicurare il credito da indebite tempestive sottrazioni da parte del debitore o preservarlo da contingenti vicende esterne al procedimento di espropriazione in questione. Il funzionario UNEP che ha proceduto alla notificazione dell'atto di pignoramento al terzo e al debitore, è tenuto a depositarne immediatamente l'originale nella cancelleria del Tribunale per la formazione del fascicolo previsto dall'articolo 488 c.p.c. Al riguardo, si osserva che condizione necessaria affinché si concreti il pignoramento presso terzi e possa essere depositato nella cancelleria competente, è l'avvenuto espletamento della notificazione dell'atto di pignoramento al terzo, in quanto la mancata notifica a tale parte impedisce l'ulteriore corso della procedura esecutiva».
  Senza contare che, anche nell'ipotesi in cui la notifica del pignoramento al terzo e al debitore avvenisse nello stesso giorno, il terzo sarebbe comunque tenuto, dal giorno della notifica, a non disporre delle somme dovute e se bene in ragione del rapporto sussistente con il debitore ed assoggettato, pertanto, ai sensi dell'articolo 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo stabilito dalla legge.
  Per ciò che concerne, inoltre, le opposizioni esperibili da parte del debitore, la scelta, operata dal legislatore, di escludere parzialmente, per le entrate tributarie, i rimedi di cui agli articoli 615 e 617 c.p.c. ed il trattamento apparentemente differente dedicato alle entrate tributarie rispetto a quelle non tributarie, previsto dagli articoli 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e 29 del decreto legislativo n. 46/1999, risponde, infatti, alla specifica ratio di preservare i confini riservati, in materia di entrate tributarie, alla giurisdizione speciale delle Commissioni Tributarie.
  Infatti, poiché, le controversie aventi ad oggetto le entrate tributarie appartengono, per effetto di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 546/1992, alla predetta giurisdizione, ammettere, per tale tipologia di entrate, la possibilità di proporre opposizione nelle forme «ordinarie» di cui agli articoli 615 e 617 del c.p.c., significherebbe realizzare una palese elusione del termine decadenziale (di sessanta giorni) entro il quale gli atti antecedenti alla procedura di riscossione coattiva (vale a dire gli atti di natura accertativa dell'Amministrazione finanziaria ovvero la stessa cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione o l'eventuale, successivo avviso di intimazione) devono essere impugnati, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546/1992, per far valere i vizi delle pretese tributarie in essi incorporate.
  Quanto, infine, ai limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, in caso di relativo accredito sul conto corrente intestato al debitore, la disciplina speciale contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, all'articolo 72-ter, comma 2-bis, come modificato dal comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone espressamente che «gli obblighi del terzo debitore non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo».
  Le stesse somme, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono, invece, a norma dell'articolo 545, comma 8, c.p.c. «essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge».
  La sentenza richiamata dall'Onorevole interrogante, che (a dispetto di quanto previsto da giurisprudenza consolidata e costante, secondo la quale, «le somme, una volta versate nel libretto, perdono la loro natura peculiare siano esse versate a titolo di stipendio, pensione o mantenimento, poiché, entrando nella sfera patrimoniale dell'esecutato, si confondono nel patrimonio di questi; da ciò consegue che esse non sono sottoposte a vincolo alcuno, né soggette al limite, invocato dagli Onorevoli interroganti, di parziale impignorabilità») stabilirebbe l'impignorabilità del conto corrente nel caso in cui si dimostri al giudice che nel conto confluiscono solo la pensione o lo stipendio può ritenersi, pertanto, oramai superata dall'introduzione delle citate disposizioni di legge (speciale ed ordinaria) che regolano la fattispecie di interesse.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

restrizione quantitativa

cessazione d'impiego

concorrenza