ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08320

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 603 del 06/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 06/04/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08320
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Mercoledì 6 aprile 2016, seduta n. 603

   CARRESCIA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   con istanza formulata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, la VBIO1 società agricola srl ha richiesto alla regione Marche – P.F. rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi –, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse di potenza nominale pari a 999 kwe, impianto ricadente nel Comune di Corridonia (Mc);
   la legge regione Marche n. 7 del 2004, vigente all'epoca della presentazione della domanda, prevedeva la sottoposizione del progetto a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (così detto screening);
   la società aveva, altresì, proposto, in data 4 ottobre 2011, apposita istanza alla Provincia di Macerata, competente in materia di valutazioni ambientali la quale il 26 gennaio 2012, archiviava il procedimento di verifica di assoggettabilità, avendo l'articolo 24 della intervenuta legge regione Marche n. 20 del 2011, in vigore dal 9 novembre 2011, modificato la lettera n-terdecies) del punto 6) dell'allegato B2 alla legge regione Marche n. 7 del 2004, nel senso di escludere dalla valutazione impatto ambientale i progetti sotto la soglia potenziale termica di 3 Mwt;
   la regione Marche con «decreto del dirigente della P.F. rete elettrica regionale autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi» n. 52/EFR del 5 giugno 2012 rilasciava quindi alla predetta società l’«autorizzazione a realizzare ed esercitare l'impianto di produzione di energia elettrica da Biogas nel comune di Loro Piceno (MC)»;
   con ricorso promosso innanzi al tribunale amministrativo regionale delle Marche, il comune di Corridonia ha impugnato il predetto decreto; il Tribunale amministrativo regionale con sentenza 10 ottobre 2013 n. 659, ha accolto il ricorso, decisione poi confermata dal Consiglio di Stato (Sez. IV sentenza del 22 settembre 2014 n. 4730);
   le suddette decisioni hanno annullato l'autorizzazione regionale, dichiarando non applicabile la citata legge regionale n. 20 del 2011 e, in ogni caso, in ragione del contrasto tra l'articolo 24 della legge della regione Marche n. 20 del 2011 e la direttiva 2011/92/UE (con conseguente disapplicazione della norma interna), anche alla luce della sentenza del 22 maggio 2013 n. 93 della Corte costituzionale, con la quale sono stati dichiarati incostituzionali gli allegati alla legge della legge regione Marche n. 3 del 2012 nella parte in cui una serie di progetti erano esonerati dalla verifica di assoggettabilità a VIA unicamente in base a soglie numeriche relative alla potenza o all'estensione territoriale degli impianti e non già alla luce dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 2011/92/UE;
   successivamente al deposito della sentenza del Tar, la VBIO1, ha presentato domanda di avvio della procedura di impatto ambientale di cui al combinato disposto dell'articolo 23 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 12 e seguenti della legge della regione Marche n. 3 del 2012;
   con determina dirigenziale n. 374 del settore 10 – ambiente del 15 novembre 2013 è stato disposto l'assoggettamento a VIA del progetto;
   con determinazione dirigenziale n. 243 – 10o settore del 7 luglio del 2014 del dirigente del settore ambiente provincia di Macerata, è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni;
   contro tale atto ha ricorso il comune di Corridonia deducendo tra l'altro, la violazione e/o elusione e/o falsa e/o erronea applicazione dell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della direttiva 85/337/CEE (ora 2011/92) articolo 2, numeri 1-3, primo comma, sostenendo che l'impianto già realizzato non poteva essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (cosiddetto screening) VIA;
   il giudizio è stato sospeso dal Tar Marche al fine di richiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea una decisione in ordine alla compatibilità comunitaria dell'esperibilità della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale articolo 4, comma 2, direttiva 2011/92/UE) e, conseguentemente, alla VIA, relativamente ad un impianto già realizzato;
   all'epoca dell'adozione del provvedimento autorizzativo successivamente annullato (autorizzazione regionale n. 52/EFR del 25 giugno 2012), la normativa nazionale prevedeva la verifica di assoggettabilità alla VIA solo per gli impianti per la produzione di energia elettrica (e di vapore e acqua calda) con potenza termica complessiva superiore a 50 MW (si veda il punto 2-a dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006);
   in attuazione di quanto previsto dalla legge nazionale, la legge regione Marche n. 20 del 2011 (in vigore dal 9 novembre del 2011) prevedeva l'esenzione della verifica di assoggettabilità a VIA per gli «Impianti termici, inclusi quelli a celle a combustibile, per la produzione di energia elettrica vapore e acqua calda alimentati a biomasse, a olii combustibili vegetali o a biodiesel, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW»;
   l'archiviazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, sulla base dell'entrata in vigore della legge appena richiamata, e quindi la mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ha portato all'annullamento dell'autorizzazione rilasciata dalla regione Marche, con l'impianto già in funzione, che è stato successivamente spento, con avvio della procedura di verifica di assoggettabilità di cui al combinato disposto dell'articolo 23 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 12 e seguenti della legge regionale n. 3 del 2012;
   la legge Regione Marche n. 20 del 2011 è stata modificata dalla legge regionale n. 3 del 2012 (quest'ultima legge, che confermava l'esenzione da verifica di assoggettabilità a VIA sulla base di soglie numeriche, come già accennato è stata dichiarata incostituzionale, per tale parte, dalla sentenza n. 93 del 22 maggio del 2013 della Corte costituzionale;
   infine, quest'ultima legge è stata modificata dalla legge della regione Marche 19 ottobre del 2012 n. 30, con la quale la regione ha provveduto ad introdurre modifiche sia all'articolo 3 che all'allegato C della legge regionale n. 3 del 2012, recanti l'esplicita previsione della necessità di tener conto, caso per caso ed indipendentemente dalle soglie dimensionali, di tutti i criteri di selezione dei progetti indicati negli allegati della direttiva;
   la nuova procedura di VIA è stata effettuata secondo le previsioni di cui sopra, nonché secondo quelle della normativa nazionale;
   è da ricordare, con riguardo alla normativa nazionale, che articolo 15 comma 4, del decreto legge del 25 giugno 2014 n. 91 recava la previsione che, nei casi in cui dovessero essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile del 2006, n. 152, e nella legislazione regionale di attuazione la procedura di verifica di assoggettabilità fosse svolta a norma dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del predetto decreto legislativo, ferma restando la prosecuzione dell'attività fino all'adozione dell'atto definitivo da parte dell'autorità competente e, comunque, non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
   la norma è stata soppressa in sede di conversione per cui non ha trovato applicazione;
   con la modifica all'articolo 6, comma 7-c, del decreto legislativo n. 152 del 2006 introdotta dall'articolo 15, comma 1-c, del già citato decreto legislativo del 24 giugno 2014 n. 91 è stata prevista l'introduzione di nuove soglie mediante decreto ministeriale, con la precisazione che nel frattempo la valutazione circa la verifica di assoggettamento doveva essere effettuata caso per caso sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   come è noto, in precedenza, la Commissione europea aveva avviato la procedura d'infrazione 2009/2086 per non conformità delle norme nazionali (parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006) con la direttiva VIA 2011/92/UE relativamente, tra l'altro, alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
   con il decreto ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015 sono state emanate le «Linee guida nazionali destinate a ridefinire i criteri e le soglie per determinare l'assoggettamento alla procedura di verifica dei progetti dell'Allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006», portando all'archiviazione della procedura in data 19 novembre 2015. Il decreto però non è applicabile ratione temporis ai procedimenti definiti in precedenza;
   ne consegue, ad avviso del Tar delle Marche, che nell'ordinamento interno italiano non sia attualmente presente alcuna norma che disciplini la valutazione di impatto ambientale cosiddetta postuma, ad impianto realizzato;
   per gli impianti già autorizzati, l'articolo 29, comma 1, de decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce semplicemente che i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale sono annullabili per violazione di legge;
   in caso di realizzazione degli impianti senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, il medesimo articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone, al comma 4, che l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, o, in caso di inottemperanza, d'ufficio. Il successivo comma 5 prevede che «in caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale»;
   con riguardo alla posizione del giudice interno, recenti pronunce hanno affermato la compatibilità comunitaria, della VIA successiva alla realizzazione dell'impianto. Essa non sarebbe in contrasto con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria, la quale si preoccupa di chiarire quali conseguenze derivino dalla mancata previa effettuazione della VIA o della verifica di assoggettabilità alla VIA. Si è argomentato che l'omissione comporta, in generale, la sospensione o l'annullamento dell'autorizzazione, salvo casi eccezionali in cui risulti preferibile per l'interesse pubblico che gli effetti del provvedimento siano conservati, ma il vero vincolo per le autorità e i giudici nazionali è che le conseguenze della violazione del diritto comunitario siano cancellate (Corte di giustizia del 28 febbraio 2012, C-41/11, InterEnvironnement Wallonie, punto 63);
   la sospensione o l'annullamento sono quindi soluzioni giuridiche strumentali, il cui scopo è consentire l'applicazione del diritto comunitario, anche attraverso l'effettuazione della valutazione non eseguita in precedenza, o in alternativa attraverso il risarcimento chiesto dai soggetti che abbiano subito pregiudizi a causa dell'omissione (Corte di giustizia sentenza del 14 marzo 2013 C-420/11, Leth, punto 37; Corte di giustizia sentenza del 7 gennaio 2004, C201/02, Wells, punto 65);
   si è quindi ritenuta, sulla base delle predette argomentazioni, la possibilità di effettuare in un secondo momento l'esame necessario per escludere la verifica di assoggettabilità alla VIA (Tar di Brescia 4 giugno 2015, sentenza n. 795: in questo caso la verifica di assoggettabilità è stata successiva ma ha avuto esito negativo, per cui l'impianto non è stato sottoposto a VIA). Al contrario, il Consiglio di Stato ha più volte escluso la possibilità di una VIA postuma, seppure con riferimento alla possibilità di mantenere in esercizio gli impianti (in particolare, si veda in sede cautelare Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 19 febbraio 2014 n. 798);
   anche nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. III del 5 marzo 2013, n. 1324 si è affermato il necessario carattere preventivo della VIA, in una decisione che però non riguardava un caso di VIA cosiddetta postuma, ma l'annullamento di un'autorizzazione per l'omesso svolgimento della procedura di VIA:
   il problema riguarda quindi l'esperibilità della valutazione di impatto ambientale ad impianto già realizzato nel caso di annullamento dell'autorizzazione per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA;
   l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'unione europea definisce i principi della politica dell'Unione europea in materia ambientale e in particolare, al punto 2, afferma che La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». L'articolo 2 della direttiva 2011/92/UE (e, in precedenza, l'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE) stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto;
   pur in presenza di una chiara enunciazione del carattere preventivo della VIA, la giurisprudenza della Corte di Giustizia citata in precedenza sembra non escludere del tutto la possibilità di rimediare al mancato esperimento dalla procedura. È però ben noto che, in un'altra sentenza, la Corte di giustizia si è espressa per la contrarietà al diritto comunitario di una norma generale che permettesse la realizzazione della VIA a posteriori (Corte di giustizia sentenza del 3 luglio 2008, causa C-215/06, Commissione contro Irlanda), ribadendo la natura preventiva della procedura di VIA (in particolare punto 51);
   il Tar delle Marche, con ordinanza ha ritenuto necessaria la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per chiarire se, in riferimento alle previsioni di cui all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea e all'articolo 2 della direttiva 2011/92/UE, sia compatibile con il diritto comunitario l'esperimento di un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ed eventualmente a VIA) successivamente alla realizzazione dell'opera, qualora l'autorizzazione sia stata annullata dal giudice nazionale per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto tale verifica era stata esclusa in base a normativa interna in contrasto con il diritto comunitario –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per fare chiarezza agli enti e alle imprese che operano nel settore delle fonti rinnovabili di energia in merito alla possibilità o meno, nell'ordinamento italiano, di rimediare ex-post al mancato esperimento della procedura di valutazione di impatto ambientale. (5-08320)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impatto ambientale

studio d'impatto

protezione dell'ambiente