ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08319

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 603 del 06/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/04/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/04/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 04/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/04/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 04/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08319
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Mercoledì 6 aprile 2016, seduta n. 603

   GAGNARLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il 12 febbraio 2016 è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Toscana la legge n. 10 del 9 febbraio 2016, n. 20, «Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1994»;
   la norma detta misure straordinarie in ordine alla gestione delle popolazioni di ungulati e quindi alla redazione del piano faunistico venatorio, del calendario venatorio e di piani di controllo della fauna selvatica, al fine del ripristino, raggiungimento e mantenimento di densità sostenibili degli ungulati in Toscana, rispetto all'impatto che queste specie producono sulle colture agricole, sui boschi, sull'ambiente, sulle altre specie e sulle attività antropiche;
   per quanto attiene ai piani di controllo della fauna selvatica, l'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 impone che l'attuazione degli abbattimenti sia affidata esclusivamente ai seguenti soggetti:
    a) guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali;
    b) proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
    c) guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
   nonostante tale precisa disposizione, l'articolo 5 della legge regionale Toscana n. 10 del 2016, amplia il numero di soggetti, includendo, oltre a quanto sopra riportato:
    le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;
    gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;
    le guardie giurate e le guardie forestali e campestri delle comunità montane;
    le guardie venatorie volontarie;
    le guardie ambientali volontarie;
    le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
    i soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l'ISPRA;
    i cacciatori iscritti nel registro regionale per la caccia di selezione;
    le squadre di caccia al cinghiale;
   sul tema delle figure abilitate al controllo faunistico, così come disposto dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha già promosso, con delibera del 26 febbraio 2015, l'impugnazione avanti la Corte costituzionale, della legge regionale Liguria n. 29 del 30 dicembre 2015 pubblicata sul BUR n. 23 del 31 dicembre 2015, che prevede che i piani di abbattimento siano eseguiti da soggetti non ricompresi nell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992;
   la citata delibera del Consiglio dei ministri, afferma che la Corte Costituzionale ha già riconosciuto che «l'identificazione delle persone abilitate all'attività in questione compete esclusivamente alla legge dello Stato e che, al riguardo, l'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 contiene un elenco tassativo (sentenza n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012)» (sentenza n. 107 del 2014)» –:
   se, sulla base di quanto esposto in premessa, il Governo non ritenga che sussistano i presupposti per procedere con urgenza a sollevare la questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge regionale Toscana n. 10 del 9 febbraio 2016. (5-08319)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

volontariato

consiglio dei ministri

fauna