ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08297

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 600 del 01/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 01/04/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08297
presentato da
RUBINATO Simonetta
testo di
Venerdì 1 aprile 2016, seduta n. 600

   RUBINATO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 15, comma 1, lettera i-octies) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, contempla la possibilità di detrarre per un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni;
   l'articolo 1, comma 151 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetto «buona scuola» ha modificato il succitato testo unico delle imposte sui redditi, e introdotto, al medesimo articolo 15, con la lettera e-bis), una detrazione IRPEF per le “spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente";
   in riferimento all'attuazione delle suddette disposizione e al combinato disposto della lettera i-octies) e la lettera e-bis) l'Agenzia delle entrate con circolare ministeriale n. 3/E/2016 ha interpellato il Ministero competente per sapere: «(...) quali siano i criteri per distinguere le spese per la frequenza scolastica, ammesse in detrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 400 euro, e le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies) senza limite di importo (...)»;
   l'amministrazione interpellata (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) ha precisato – e tale precisazione è riportata nella predetta circolare ministeriale n. 3/E/2016 in ordine al quesito 1.15 – che alla luce del combinato disposto delle lettere e-bis) e i-octies) dell'articolo 15, «i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all'edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell'ambito di applicazione della lettera i-octies). Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis)»;
   pervengono segnalazioni di dubbi interpretativi da parte di amministrazioni comunali e di caf in quanto l'Agenzia delle entrate non sembra aver fornito una risposta definitiva sulla specifica detraibilità della mensa scolastica, avendo solo interpellato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riportando poi sulla circolare il chiarimento inviato dal Ministero stesso (in questo senso v. portale Caf Acli); anche da parte di responsabili di Caf Cgil sono stati sollevati dubbi sull'applicazione operativa della nuova disposizione riportati anche sulla stampa locale: «Quali sono i criteri distintivi che consentono di definire una spesa quale costo sostenuto per la frequenza scolastica a fronte di miriadi di diverse spese che i genitori sostengono per l'istruzione dei propri figli ? Qual è l'ente che deve certificare la spesa ? Ad esempio, per i contributi d'iscrizione è ovvio pensare all'istituto scolastico, ma se si parla della mensa la questione si complica poiché in genere la mensa non gestita dalla scuola, ma dal Comune o dalla cooperativa alla quale il Comune ha appaltato il servizio e i versamenti vengono effettuati al gestore del servizio con i metodi più disparati» (si veda L'Eco di Bergamo del 24 marzo 2016);
   va considerata la rilevanza sociale connessa all'attuazione della nuova disposizione di cui alla lettera e-bis) dell'articolo 15 del Tuir e la circostanza che la mensa fa parte dell'offerta formativa e del progetto educativo –:
   se il Governo non ritenga urgente, al fine di assicurare la piena ed effettiva attuazione dell'agevolazione fiscale a favore delle famiglie introdotta dalla «Buona Scuola», precisare o comunque ribadire che tra gli ambiti applicativi della succitata norma rientrano sicuramente le spese del servizio mensa anche se non deliberate dagli istituti scolastici quando il servizio di refezione è organizzato – sulla base dei pof – dalle amministrazioni comunali o dai soggetti a cui il comune lo abbia affidato. (5-08297)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

frequenza scolastica

imposta sul reddito