ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08296

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 600 del 01/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: DI VITA GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 01/04/2016
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 01/04/2016
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 01/04/2016
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 01/04/2016
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 01/04/2016
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 01/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 01/04/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/04/2016

SOLLECITO IL 26/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08296
presentato da
DI VITA Giulia
testo di
Venerdì 1 aprile 2016, seduta n. 600

   DI VITA, SILVIA GIORDANO, MANTERO, LOREFICE, GRILLO, BARONI e COLONNESE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 190 del 2012, al comma 50, lettera b) dell'articolo 1, dispone che il Governo, nell'attuazione della delega, preveda «in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico», la medesima legge delega prevedeva inoltre che nella disciplina fossero compresi gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
   il decreto legislativo n. 39 del 2013, attuativo della legge delega innanzi citata, prevede specifiche cause di inconferibilità e di incompatibilità e segnatamente, all'articolo 5, prevede che «gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale»;
   non di rado accade che le nomine di direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie locali ricadano invece su soggetti che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto cariche o incarichi in enti di diritto privato che, in presenza o meno di controllo pubblico, sono di fatto regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
   dinanzi a questi casi di presunta inconferibilità, come segnalati anche all'Anac, emerge un «affanno interpretativo» che appare concentrarsi sulla distinzione tra «enti regolati o finanziati» ed «enti in controllo pubblico» oppure, in altri casi, su quali siano le cariche o gli incarichi inconferibili, con particolare riferimento alla presenza o meno di poteri gestionali;
   questo «affanno interpretativo» si evince in diversi pareri, orientamenti e segnalazioni dell'Anac medesima che, come più volte ha richiesto anche al Parlamento, necessita di un sostegno del legislatore nella corretta ed autentica interpretazione delle norme sulla prevenzione della corruzione, anche al fine di rendere rispondenti i principi e criteri direttivi della delega con i susseguenti decreti legislativi emanati;
   si cita, a titolo di esempio comunque non esaustivo, il caso di alcuni amministratori o dirigenti della la S.E.U.S. Scpa (Sicilia emergenza-urgenza sanitaria), che sono stati nominati, anche a distanza di pochi mesi, direttori sanitari o generali nelle aziende del servizio sanitario regionale; la S.E.U.S. Scpa è una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico, costituita tra la regione Siciliana, socio pubblico di maggioranza, e le aziende del servizio sanitario regionale e, nell'ambito delle convenzioni sottoscritte finalizzate a fornire personale e mezzi per la gestione del servizio di trasporto nell'ambito del servizio di emergenza-urgenza territoriale 118, è senza dubbio finanziata dal servizio sanitario regionale;
   nell'ambito quindi dei presunti profili di inconferibilità riguardo gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, come segnalati anche da alcuni deputati del M5S, è emersa da parte dell'Anac la necessità di accertare, prioritariamente, la sussumibilità della Seus Scpa quale «ente di diritto privato regolato e finanziato da pubbliche amministrazioni», oppure quale «ente di diritto privato in controllo pubblico», discrimine che, a parere dell'Anac, rende sussistente o meno la causa d'inconferibilità come definita all'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2013; tale discrimine invece non sembra rinvenirsi nei principi e criteri direttivi della legge delega sopra richiamata che, all'articolo 1, comma 50, lettera b), parla di esplicita inconferibilità per coloro che «abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione»;
   non si può non rilevare che l'articolo 5 del decreto n. 39 del 2013 fa riferimento ad enti finanziati dal servizio sanitario regionale (e non già o non solo dalla pubblica amministrazione conferente) quasi a rilevare una peculiarità che ben potrebbe esse inclusiva tanto degli enti in controllo pubblico quanto degli enti che non lo siano;
   con due successive delibere (n. 163 del 17 febbraio 2016 e n. 211 del 2 marzo 2016), l'Anac ha quindi ritenuto non sussistenti le inconferibilità segnalate, giacché le norme statutarie della Seus Scpa portano ad individuare tale società come un «ente di diritto privato in controllo pubblico», peraltro esprimendo un diverso avviso od orientamento rispetto, a quanto la stessa previgente autorità di vigilanza dei contratti pubblici, con la deliberazione n. 87 nell'adunanza del 6 ottobre 2011, riguardo alla Seus Scpa, ebbe ad asserire ovvero che «... nello statuto sociale non si riscontrano tutti i presupposti per configurare un'ipotesi di in house providing, come delineati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale», le deliberazioni dell'Anac del 2016 risultano esprimere inoltre, a quanto consta agli interroganti, un orientamento contrario a quello espresso anche dal Tar della Sicilia, sez. 1 Palermo (13 gennaio 2012 n. 44) ovvero che «Nel caso di specie (ndr Seus Scpa), infatti, non sussiste il requisito del controllo analogo a causa della vocazione commerciale della società affidataria»;
   nell'ottica di semplificare, e non certamente stravolgere, e nell'intento di risolvere le lamentate incongruenze riguardo una efficace interpretazione e applicazione da parte dell'Anac delle norme riferibili alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione, nonché riordinare anche il complesso e variegato mondo delle società partecipate, la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», prevede:
    all'articolo 7, la delega per la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
   all'articolo 18, la delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza;
   inoltre, nell'ottica di rafforzare la legislazione relativa all'anticorruzione e la lotta a questa tipologia di reati, il Governo, già con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, intendeva dare massima funzionalità ed efficacia alle misure di prevenzione della corruzione e aveva scelto di far confluire l'Avcp, l'autorità preposta alla vigilanza del settore dei contratti e degli appalti pubblici, nell'Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione;
   l'auspicio del legislatore era che tale unificazione potesse in qualche maniera armonizzare, in una visione d'insieme, le norme che regolano sia i contratti pubblici e sia la prevenzione della corruzione che ha, come corpus dominante, anche la risoluzione del conflitto d'interesse, ovvero delle cause d'inconferibilità e d'incompatibilità in capo agli amministratori pubblici;
   a seguito dell'assorbimento dell'Avcp, l'Anac gode quindi di poteri estremamente ampi di vigilanza e intervento volti a garantire la trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici, delle amministrazioni pubbliche, delle società partecipate e sottoposte a controllo pubblico, nonché a prevenire tutti i rischi di corruzione connessi anche alle diverse cause, d'inconferibilità e d'incompatibilità;
   in tal senso, come riportato da diverse fonti giornalistiche del 25 febbraio 2016, hanno peraltro destato particolare preoccupazione alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso presidente Cantone che, in sintesi, ha affermato che l'Autorità nazionale anticorruzione sconterebbe una rigidità della spesa tale da non permettere il corretto svolgimento delle sue funzioni, ora notevolmente implementate;
   in proposito preme ricordare che già nel 2014 il gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle non esitò a lanciare un allarme in merito alla non adeguatezza delle risorse a disposizione dell'Anac denunciando in particolare come tale circostanza denotasse un chiaro segnale di quanto scarso fosse l'interesse delle istituzioni verso il fenomeno endemico della corruzione e chiedendo espressamente che l'Anac venisse dotata delle risorse umane e delle competenze necessarie per svolgere il suo difficile compito a pieno regime –:
   quali iniziative di competenza il Governo intenda porre in essere per una efficace interpretazione ed estesa attuazione delle norme in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, e per superare tutte le incongruenze o comunque le difficoltà interpretative che finiscono per generare un'applicazione parziale di principi che sono diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione;
   quali iniziative normative urgenti intenda porre in essere per garantire la disponibilità di adeguate risorse e, dunque, la piena funzionalità dell'Autorità nazionale anticorruzione, in particolare in virtù dei nuovi compiti ad essa affidati per legge. (5-08296)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lotta contro la criminalita'

potere di controllo

servizio sanitario