ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08280

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 599 del 31/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08280
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Giovedì 31 marzo 2016, seduta n. 599

   CARRESCIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il comma 855 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto l'istituzione di un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti;
   il comma 856 ha altresì previsto che:
    il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni e sino ad un massimo di 100 milioni di euro, dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, secondo le modalità e i termini definiti con i decreti di cui al comma 857;
    il Fondo di solidarietà opera nei limiti delle risorse disponibili e in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato;
   il comma 857 ha infine previsto che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti: a) le modalità di gestione del fondo di solidarietà; b) le modalità e le condizioni di accesso al fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni; c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo; d) le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale; e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 855 a 858 della medesima legge; la legge di stabilità 2016 è entrata in vigore il 1o gennaio 2016 per cui il termine dei novanta giorni è ormai scaduto senza però che il decreto per l'accesso al Fondo di solidarietà, un atto di vitale importanza per i tantissimi risparmiatori coinvolti dalle risoluzioni bancarie, sia stato emanato;
   da notizie di stampa si apprende che il Ministero dell'economia e delle finanze starebbe valutando, unitamente con l'Unità di risoluzione e gestione delle crisi di Banca Italia, la possibilità di proporre l'incremento del suddetto fondo, la cui disponibilità attuale non è comunque sufficiente per garantire giustizia a tutti i risparmiatori coinvolti –:
   quali siano i motivi per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze non abbia provveduto nei termini di legge ad emanare il decreto di cui all'articolo 1, comma 857, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e se risulti fondata la notizia della possibile proposta di incremento del fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa. (5-08280)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cassa di risparmio

risoluzione

banca popolare