ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08271

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 598 del 30/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 30/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/03/2016
Stato iter:
07/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 07/04/2016
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 07/04/2016
Resoconto MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 07/04/2016
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/04/2016

SVOLTO IL 07/04/2016

CONCLUSO IL 07/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08271
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 30 marzo 2016, seduta n. 598

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   al fine di tutelare e ristorare coloro che avevano investito in modo inconsapevole i propri risparmi in strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 (Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa, di risparmio di Chieti), i commi da 855 a 861 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 201-6), istituiscono un Fondo di solidarietà alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – Fidt, con una dotazione di 100 milioni di euro che opererà, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, soltanto nel limite di spesa della stessa; le stesse disposizioni, poi, rimandano a successivi provvedimenti di rango secondario per la definizione delle modalità di gestione del fondo e delle condizioni di accesso al rimborso, lenendo conto della vulnerabilità socioeconomica dei danneggiati, dei rendimenti ottenuti nel tempo e del tasso dei prodotti sottoscritti;
   nello specifico, il comma 857 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
    a) le modalità di gestione del Fondo di solidarietà;
    b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni;
    c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo;
    d) le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale;
    e) e tutte le ulteriori disposizioni per l'attuazione della procedura di risoluzione della crisi;
   l'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti;
   inoltre, il successivo comma 859 del medesimo dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, siano nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possano essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina dei medesimi e siano disciplinate le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, nonché quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che potrà essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti;
   il suddetto termine di emanazione dei provvedimenti attuativi scade il 30 marzo 2016;
   la dotazione del suddetto Fondo di solidarietà, pur essendo di per sé considerevole, è comunque pari a meno di un terzo del totale delle perdite subite dai sottoscrittori dei bond subordinati: infatti, secondo stime presentate in Parlamento, il valore azzerato nel settore retail sfiora i 329 milioni di euro, con 10.559 clienti, i più esposti dei quali sono 1.010; si tratta di persone che hanno un patrimonio finanziario presso la propria banca inferiore a 100 mila euro e posseggono bond subordinati in misura superiore al 50 per cento del patrimonio: essi rappresentano il gruppo più vulnerabile con un controvalore di obbligazioni subordinate pari a 27,4 milioni di euro. Ci sono inoltre anche 1.484 casi di «media esposizione»: si tratta di persone che hanno un patrimonio inferiore a 100 mila euro, ma per i quali le obbligazioni subordinate rappresentano una quota compresa fra il 30 per cento ed il 50 per cento del patrimonio, per un controvalore pari a 93,4 milioni di euro; infine, la categoria più folta, con 8.065 casi, per complessivi 208,4 milioni di euro, è quella rappresentata da coloro che detengono presso la banca un patrimonio finanziario superiore ai 100 mila euro, con una quota del patrimonio inferiore o uguale al 30 per cento in obbligazioni subordinate;
   per tali ragioni si erano susseguite nei giorni scorsi su alcuni media voci che ipotizzavano misure ambiziose volte ad aumentare la capienza del Fondo stesso, anche a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fidt) sembrerebbe quindi che sia stato chiesto alle altre banche di triplicare lo sforzo economico mettendo sul piatto almeno altri 280-300 milioni di euro, che siano state avviate iniziative volte a negoziare con l'Unione europea la possibilità di rimborsare tutti i risparmiatori vittima del default dei quattro istituti di credito, senza però incappare nella disciplina sugli aiuti di Stato;
   il 24 marzo 2016, il quotidiano Il Sole 24 Ore riportava la notizia che allo studio di alcuni tecnici di Palazzo Chigi vi sarebbe la soluzione di rimborsare senza ricorrere agli arbitrati tutti i 10.559 obbligazionisti subordinati rimasti penalizzati dalla procedura di risoluzione;
   il 13 gennaio 2016, il presidente dell'Anac (l’Authority che dovrà gestire gli arbitrati), Raffaele Cantone, aveva annunciato che (per quanto di sua competenza, il decreto avrebbe potuto essere emanato entro la fine di gennaio 2016: successivamente, il 26 gennaio 2016, lo stesso Cantone, parlando a margine di un incontro ad Unioncamere, aveva dichiarato che i decreti sarebbero approdati di lì a qualche giorno al Consiglio dei ministri, per poi alludere, nei giorni successivi, a «nodi politici ancora da sciogliere»;
   a tutt'oggi non risultano emanati né il decreto ministeriale con i criteri per i rimborsi agli obbligazionisti, né il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la nomina degli arbitri –:
   per quali ragioni il Governo non sia ancora riuscito a rispettare la suddetta scadenza, prevista dall'articolo 1, comma 857 della legge n. 208 del 2015, per l'emanazione del decreto ministeriale per la determinazione dei criteri per i rimborsi agli obbligazionisti subordinati dei quattro istituti di credito citati in premessa, in quali tempi pensi di rimediare al ritardo e con quali modalità, alla luce delle voci che ipotizzano una maggiore capienza del relativo fondo di ristoro a carico del fondo interbancario. (5-08271)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

consiglio dei ministri

controllo degli aiuti di Stato