ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08265

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 598 del 30/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: BERGAMINI DEBORAH
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 30/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BIASOTTI SANDRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 30/03/2016
Stato iter:
31/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 31/03/2016
Resoconto BIASOTTI SANDRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 31/03/2016
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 31/03/2016
Resoconto BIASOTTI SANDRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 31/03/2016

SVOLTO IL 31/03/2016

CONCLUSO IL 31/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08265
presentato da
BERGAMINI Deborah
testo di
Mercoledì 30 marzo 2016, seduta n. 598

   BERGAMINI e BIASOTTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   lo spettacolo viaggiante è regolato dalla legge n. 337 del 1968, la quale riconosce, all'articolo 1, la funzione sociale di tale attività ed impegna lo Stato a promuovere e consolidare lo sviluppo del suddetto settore. Il riconoscimento della funzione sociale di questa sana e popolare forma di divertimento sancisce la valenza di un'attività di aggregazione sociale che raggiunge anche località prive di luoghi di spettacolo e divertimento;
   l'attuale formulazione del codice della strada causa serie difficoltà agli operatori degli spettacoli viaggianti, soprattutto quando si trovano ad effettuare i loro continui e consueti spostamenti da una città ad un'altra. Alcune modifiche al codice hanno, infatti, ristretto i limiti dimensionali dei mezzi, portandoli dai precedenti 2,70 metri di larghezza agli attuali 2,50 metri. Lo stesso vale per la lunghezza, in quanto si è passati dai precedenti 23 metri agli attuali 18. Ne consegue che molti dei mezzi di cui si servono gli operatori del settore oggi sono classificati, ai sensi del codice della strada, come trasporti eccezionali;
   dal 1986 tali mezzi sono stati dotati di un documento sostitutivo (DGM243), specificatamente previsto dal regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, che, a seguito di visita e prova, concedeva loro la circolazione sulla «intera rete nazionale»;
   dal novembre 2014, però, una parte del parco automezzi dello spettacolo viaggiante non può più accedere alle autostrade e strade principali a seguito di una risposta fornita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad un quesito posto dall'Associazione italiana società autostrade e trafori sull'ammissibilità alla circolazione di mezzi in dotazione allo spettacolo viaggiante, muniti di detto documento sostitutivo della carta di circolazione;
   nello specifico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, facendo riferimento al punto 7, lettera a), dell'articolo 175 del codice della strada, il quale stabilisce che sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato trainare veicoli che non siano rimorchi, ha di fatto escluso la possibilità per i mezzi utilizzati negli spettacoli viaggianti di poter circolare sulle autostrade e sulle strade principali;
   nel momento in cui ai veicoli, dopo visita, prova e punzonatura sul telaio o sugli organi di traino, è stato rilasciato il documento sostitutivo della carta di circolazione, con il modello DGM243, tali veicoli non possono essere quelli di cui all'articolo 175, comma 7, lettera a) del codice della strada, in quanto equiparati, di fatto, ai rimorchi. Non a caso tali mezzi hanno sempre circolato sulla rete stradale e autostradale negli ultimi trent'anni ottenendo i permessi, qualora eccezionali per massa o sagoma;
   come stabilito dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alla luce della classificazione di trasporti eccezionali, gli operatori degli spettacoli viaggianti sono tenuti, con cadenza annuale, a sottoporre i loro mezzi a revisione, pur considerando che la loro percorrenza annua è molto bassa (al massimo 1500 chilometri annui) e che lo è altrettanto la loro velocità di trasferimento;
   il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, prevede, nelle premesse, che «(3) Determinati veicoli sono soggetti a un'esenzione dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per garantire la coerenza, dovrebbe essere possibile esonerare tali veicoli anche dall'ambito di applicazione del presente regolamento» e «(4) (omissis) Al fine di garantire la coerenza tra le esenzioni pertinenti stabilite dal regolamento (CE) n. 561/2006 e per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese di trasporto rispettando al contempo gli obiettivi di tale regolamento, è opportuno rivedere alcune massime distanze consentite stabilite in tali esenzioni»;
   il regolamento citato prevede, all'articolo 3, paragrafo 2, che «Gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 561/2006»;
   il regolamento (CE) n. 561/2006, prevede, all'articolo 13, paragrafo 1, che «Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1, ogni Stato Membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l'accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:» omissis « j) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;»;
   da qualche tempo le motorizzazioni civili chiedono che la revisione di tali veicoli venga eseguita presso le sedi delle stesse, anziché sul luogo dove sono installate le attrazioni, come prevederebbe la circolare emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 12 febbraio 2013, registro n. 3842 –:
   se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative per introdurre un'apposita e organica regolamentazione della circolazione dei veicoli adibiti esclusivamente a spettacoli viaggianti e dei mezzi in loro dotazione, allineando in tal modo le disposizioni relative al settore a quelle in vigore in altri Paesi europei. (5-08265)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 31 marzo 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-08265

  Gli Onorevoli interroganti pongono alcune questioni relative ai veicoli destinati a spettacoli viaggianti e, in particolare: divieto di circolazione in autostrada, esenzione dell'obbligo del cronotachigrafo, modalità di effettuazione della revisione periodica e chiedono di valutare l'opportunità di adottare una specifica regolamentazione per i veicoli adibiti esclusivamente a spettacoli viaggianti e dei mezzi in loro dotazione, in linea con le disposizioni in vigore in altri Paesi europei.
  In merito, evidenzio che il divieto di circolazione in autostrada previsto dall'articolo 175, comma 7, lettera a), del vigente Codice della strada (CdS), riguarda veicoli rimorchiati non considerati rimorchi, tra i quali rientrano taluni carri utilizzati per spettacoli viaggianti; in particolare, per il veicolo non considerato rimorchio l'articolo 63, comma 2, del CdS, fornisce le seguenti definizioni: veicolo in avaria, veicolo mancante di organi essenziali, veicolo in rimozione forzata ai sensi dell'articolo 159 del CdS. Inoltre, l'articolo 63, comma 3, prevede che il MIT possa autorizzare, per speciali esigenze, il traino di veicoli non considerati rimorchi.
  Ai sensi del citato articolo 175, comma 7, lettera a), sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali non possono essere trainati i veicoli non considerati rimorchi, tranne che per avaria o rimozione forzata, nel qual caso il traino è autorizzato ai sensi dell'articolo 175, commi 11 e 12, e solo da parte di particolari soggetti. Il divieto di traino non vale sulle strade extraurbane secondarie e locali né sulle strade urbane.
  Il suddetto regime deriva direttamente da quello sancito dal precedente CdS (decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959) e dal relativo Regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1959). In particolare, l'articolo 34, commi 2 e 3, del vecchio Codice consentiva il traino di veicoli che non fossero rimorchi solo se in avaria o privi di organi essenziali, e solo a particolari condizioni; mentre l'articolo 559, comma 1, lettera d), del vecchio Regolamento escludeva dal transito autostradale i veicoli trainati, ad eccezione dei rimorchi e dei veicoli soccorsi per avaria. Il nuovo Codice ha mantenuto il divieto, estendendolo anche alle strade extraurbane principali. Pertanto, l'eventuale circolazione in autostrada dei carri carovana come veicoli rimorchiati non immatricolati è da ritenersi avvenuta in difformità dalle vigenti disposizioni normative.
  I carri carovana, dei quali presumibilmente trattasi, sono stati costruiti ante 1980 e non sono stati immatricolati quali rimorchi in vigenza delle specifiche disposizioni recate dalle circolari MCTC n. 173/59, n. 81/79, n. 42/86, n. 164/86, n. 157/89 e n. 147/90, probabilmente per difetto dei requisiti all'epoca richiesti.
  Al momento i carri carovana, non considerati rimorchi, sono autorizzati a circolare di anno in anno, con speciali permessi (Mod. DGM 243/245), che non sostituiscono la carta di circolazione. Infatti, tale modello equivale ad un foglio di via provvisorio, valido un anno e rinnovabile, e riporta gli estremi del veicolo non considerato rimorchio ed è associato a una targa provvisoria (articolo 99, comma 1, CdS), ma non consente il transito in autostrada.
  La naturale soluzione della questione sollevata coinciderebbe con la regolarizzazione dei carri carovana attraverso la loro immatricolazione ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del CdS: il possesso della carta di circolazione e la presenza della targa consentirebbero il transito sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Inoltre, con l'immatricolazione si approderebbe anche ad una regolarizzazione di tali veicoli sotto il profilo fiscale e assicurativo; tale procedura è però subordinata all'accertamento dei carri in argomento e dei loro requisiti di idoneità alla circolazione, a norma dell'articolo 75 del CdS.
  Quanto, poi, all'esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione e uso dell'apparecchio di controllo previsto dal Regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni, rimane in vigore il DM 20 giugno 2007 che già contempla tra le esenzioni i veicoli indicati all'articolo 13, paragrafo 1, lettera j) del Regolamento (CE) n. 561/2006, cioè i «veicoli speciali che trasportano materiali per circhi o parchi di divertimento».
  In merito alle revisioni (articolo 80, CdS), con DM 13 ottobre 2011 il MIT ha provveduto al recepimento della Direttiva 2010/48/UE che adegua al progresso tecnico la precedente Direttiva 2009/40/CE concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi. Stante la valenza di tale Direttiva, e tenuto conto dei contenuti innovativi presenti nella stessa, già con circolare prot. 67492 del 10 agosto 2010 era stato ritenuto opportuno darne ampia pubblicizzazione, al fine di rendere edotti gli operatori del settore su alcuni aspetti importanti in relazione ai quali si proponeva un tempestivo adeguamento. Un elemento saliente del nuovo testo è contenuto nell'articolo 1 della direttiva, dove si dispone l'integrale modifica e sostituzione dell'allegato II alla direttiva 2009/40/CE intitolato Elementi da controllare obbligatoriamente. Nel nuovo allegato, al punto 4 (Requisiti minimi d'ispezione) si rileva un diverso approccio della direttiva rispetto alla precedente, in quanto introduce tra Elementi da controllare e Causa del difetto, la voce Metodo (ispezione), che costituisce uno degli gli aspetti innovativi della Direttiva. In particolare, nell'ambito dell'ispezione degli elementi di cui al punto 5 Assi, ruote pneumatici e sospensioni, sotto la dicitura Metodo, in più punti (Assi-Fuselli-Cuscinetti delle ruote-Ruote-Pneumatici-Molle e stabilizzatori-Ammortizzatori-Tubi di torsione-Attacchi sospensioni), è scritto: esame visivo con il veicolo sopra una fossa di ispezione o su un ponte sollevatore... .... Medesima indicazione si rileva inoltre al punto 6 Telaio ed elementi fissati al telaio.
  Inoltre, in relazione agli elementi di cui al punto 2 Sterzo, sotto la dicitura Metodo, al punto 2.1.1 (Stato dello sterzo) è riportato: con il veicolo sopra una fossa di ispezione o su un ponte sollevatore, con le ruote staccate dal suolo o a contatto con piastre mobili, ruotare il volante da una estremità all'altra. Esame visivo della scatola dello sterzo.
  Da quanto sopra si desume l'obbligo, per chi esegue la revisione, di verificare dal basso lo stato delle componenti del veicolo prima dette, prevedendo l'utilizzazione di fossa di ispezione o ponte sollevatore senza possibilità di deroga alcuna.
  Pertanto, in assenza di tale ausilio di ispezione, non è possibile effettuare revisioni dei veicoli utilizzati per spettacoli viaggianti presso il luogo di installazione delle attrazioni.
  Nell'ambito, poi, della formulazione della più recente Direttiva 2014/45/UE concernente le revisioni, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dai competenti uffici del MIT, è stata prevista la facoltà di deroga della revisione per veicoli destinati a circhi e spettacoli viaggianti, fatte salve prescrizioni che riguardano sostanzialmente la velocità massima di 40 km/h che detti veicoli debbono rispettare.
  La materia in esame potrebbe pertanto trovare soluzione per la categoria in occasione del recepimento di detta Direttiva, che dovrà avvenire entro maggio 2017, fermo restando che non si potrà comunque derogare alla condizione prevista dalla norma comunitaria relativamente alla velocità massima raggiungibile dai veicoli in argomento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice della strada

trasporto stradale

veicolo