ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08253

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 597 del 29/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 29/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08253
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo di
Martedì 29 marzo 2016, seduta n. 597

   DE LORENZIS. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   dalla nota n. 10490/14 R.G.N.R., n. 3568/15 Reg. G.I.P. del tribunale di Taranto datata 17 marzo 2016, a firma del giudice per le indagini preliminari Patrizia Todisco si apprende che in data 5 febbraio 2016 in via d'urgenza veniva disposto il sequestro dell'impianto di depurazione delle acque reflue civili gestito da AqP (Acquedotto Pugliese spa) e posto a servizio dell'agglomerato di Martina Franca (TA), in località «Cupa», nonché dello scarico attualmente asservito al predetto impianto, situato in località «Pastore», nel fondo di una proprietà privata. Il sequestro è stato poi eseguito, lasciando la facoltà d'uso, in data 9 febbraio 2016 e la custodia giudiziaria all'Aip (Autorità idrica pugliese) del depuratore e alla regione Puglia dello scarico al servizio del depuratore che tuttora è privo di regolare autorizzazione;
   contestualmente, in data 12 febbraio 2016 si eseguiva il sequestro anche della strada statale n. 172 nel tratto Martina Franca-Locorotondo tra il chilometro 45+300 e il chilometro 45+500, con interdizione assoluta al transito di uomini e mezzi ad eccezione dei frontisti, confermando la nomina dell'ente proprietario della strada, Anas s.p.a. in persona del dirigente pro tempore del compartimento di Bari territorialmente competente, quale amministratore e custode giudiziario del bene in sequestro per cui il tratto di strada in questione è a rischio crollo e quindi non è più transitabile dai cittadini che dalla provincia di Taranto si spostano verso le province di Bari e Brindisi – e viceversa – attraverso la Valle D'Itria;
   in data 6 marzo 2016 l'Anas ha presentato l'istanza di «progetto esecutivo di una paratia di micropali da realizzarsi con urgenza dal chilometro 45+358 al chilometro 45+408 a salvaguardia del corpo forestale in corrispondenza del muro di sostegno in pietra, danneggiatosi a seguito del ripetuto sversamento di liquami provenienti dal limitrofo scarico dell'impianto di depurazione posto a servizio del Comune di Martina Franca», essendo «la finalità della paratia progettata da Anas (...) quella di sostenere il corpo stradale, estromettendo da tale funzione il tratto di muro che presenta danneggiamenti e rigonfiamenti», al fine di ottenere l'autorizzazione per effettuare i lavori nel tratto di strada sequestrato;
   tuttavia il pubblico ministero procedente ha respinto la suddetta istanza con nota datata 16 marzo 2016, confermata dalla nota in oggetto del 17 marzo 2016 del giudice per le indagini preliminari Todisco del tribunale di Taranto, in quanto, a seguito di opportuna perizia svolta da tecnici per conto del tribunale, con la realizzazione della stessa, non verrebbe risolta la causa che ha generato il dissesto stradale, invero lo scarico privo di autorizzazione a servizio del depuratore che nel corso del tempo, avrebbe ormai compromesso la stabilità idrogeologica del sito ed inoltre con l'intervento proposto da Anas si metterebbe a rischio l'incolumità dei tecnici e dei lavoratori impiegati;
   in questi anni Anas spa, per fronteggiare analoghi fenomeni di crollo del muro di sostegno e di cedimento del rilevato stradale in oggetto, ha apportato ripetuti interventi che tuttavia, a quanto consta all'interrogante, si sono rivelati inutili dal momento che non hanno evitato il riproporsi – a distanza di breve tempo – delle medesime problematiche di instabilità che hanno poi indotto all'apposizione dei sigilli in quanto vi è un continuo sversamento di liquami che tutt'oggi risultano presenti così come la melma, anche essa attualmente presente, e sempre in fase di accumulo progressivo e quindi negli ultimi giorni la situazione si è aggravata in maniera considerevole;
   il giudice per le indagini preliminari nel respingere l'istanza presentata da Anas ritiene che: «gli incombenti e gravi pericoli per la pubblica incolumità, cagionati dal gravissimo dissesto idrogeologico dell'area interessata dal sequestro, non risultano per nulla scongiurati dalla paratia di micropali che l'institore di Anas spa, ente proprietario della strada statale 172, chiede di essere autorizzato realizzare e che certamente non possono essere apprezzati, per quanto sopra evidenziato, quali efficaci e risolutivi interventi di ripristino di condizioni del tratto strada tali da garantire il superamento definitivo (e non meramente temporaneo e/o parziale) dei notevolissimi pericoli per l'incolumità degli utenti della strada: interventi che – si ribadisce – non possono prescindere da (e, anzi, sono strettamente connessi a) una adeguata, complessiva, urgente e definitiva risoluzione della situazione – a monte delle condizioni in cui versa il tratto stradale in sequestro – di gravissimo dissesto idrogeologico (oltre che di inquinamento), imputabile a condotte di reato permanenti, omissive ed attive, che hanno riguardo all'impianto di depurazione di acque reflue civili, posto a servizio dell'agglomerato di Martina Franca e dello scarico-inghiottitoio ad esso asservito, oltre che alla omissione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza del tratto stradale in sequestro»;
   condividendo in toto il parere del giudice per le indagini preliminari Todisco, a detta dell'interrogante, la situazione è divenuta insostenibile non solo perché la circolazione è di fatto interrotta su una strada statale importantissima che unisce tre province nel cuore della regione Puglia, ma anche perché l'evidente danno ambientale e il dissesto idrogeologico causati dalla cattiva gestione dei reflui, con sversamento nel sottosuolo contrasterebbe con le principali norme di tutela ambientale e di sicurezza per l'incolumità pubblica, nonché con l'articolo 103 del codice dell'ambiente inerente il divieto dello scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e con l'andar del tempo potrebbe compromettere un'area all'interno della magnifica Valle D'Itria, che è fonte d'attrattività turistica di notevole spessore soprattutto nel periodo estivo –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti espressi in premessa e quali iniziative urgenti intendano adottare, per quanto di competenza, al fine di risolvere definitivamente le problematiche citate e pervenire all'adeguamento stradale definitivo al fine di permettere un sicuro transito della circolazione stradale sulla strada statale 172 prima della imminente stagione estiva;
   se Anas abbia mai comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le problematiche dovute al tratto di strada in questione e le cause che hanno prodotto le stesse;
   se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si a conoscenza dello scarico nel suolo e nel sottosuolo dei reflui provenienti dal depuratore in questione, tra l'altro privo di autorizzazione, e delle problematiche ambientali dovute allo scarico, nonché del dissesto idrogeologico che si è verificato nell'area, anche alla luce delle diverse procedure di infrazione aperte dall'Unione europea nei confronti dell'Italia. (5-08253)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sequestro di beni

prevenzione dell'inquinamento

rete stradale