ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08252

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 597 del 29/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: CARIELLO FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2016
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2016
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2016
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/03/2016
Stato iter:
28/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 28/07/2016
Resoconto CARIELLO FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/03/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 31/03/2016

DISCUSSIONE IL 28/07/2016

SVOLTO IL 28/07/2016

CONCLUSO IL 28/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08252
presentato da
CARIELLO Francesco
testo presentato
Martedì 29 marzo 2016
modificato
Giovedì 31 marzo 2016, seduta n. 599

   CARIELLO, PESCO, VILLAROSA, PISANO, RUOCCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la procura della Repubblica di Bari, con comunicato stampa del 4 febbraio 2016, ha reso noto di aver dato esecuzione – per il tramite della tenenza della Guardia di finanza di Bitonto e del comando gruppo di Bari – all'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Colapinto Giuseppe Donato e Colapinto Mario per i reati di peculato continuato connesso ad operazioni svolte da CE.R.IN. s.r.l. – società esercente l'attività di riscossione ed accertamento dei tributi per il comune di Bitonto e per altri comuni della provincia di Bari (Modugno, Grumo Appula, Santeramo, Binetto, Toritto) e di altre province (tra gli altri Massafra, Mesagne, Ascoli Satriano, Montecastrilli, Melendugno, Francavilla, Popoli, Ururi, Ciriè, Bisignano, Mariglianella, Pecognaga, Gazzaniga) – e da Siart s.r.l., con contestuale esecuzione del decreto di sequestro preventivo di beni immobili, anche di consistente valore, e di somme di denaro detenute nei conti correnti delle suindicate società;
   l'iniziativa giudiziaria, stando a quanto asserito dal magistrato inquirente, scaturisce da una complessa attività d'indagine – preceduta da una verifica fiscale eseguita nell'anno 2014 dai militari della Guardia di finanza nei confronti di Siart s.r.l., società con sede in Bitonto esercente l'attività di gestione di database, con partecipazione di maggioranza da parte di CE.R.IN. s.r.l. – con la quale si sarebbe accertato che Colapinto Giuseppe Donato, amministratore/gestore di CE.R.IN. s.r.l., ed il figlio Mario, amministratore/gestore di Siart s.r.l., hanno posto in essere negli anni 2012-2014 articolate operazioni societarie e finanziarie – attraverso aumenti di capitale sociale di CE.R.IN. s.r.l. e Siart s.r.l., scissione parziale ed assegnazione di ramo d'azienda da parte di Siart s.r.l. alla neocostituita Siart Immobiliare s.r.l., scissione parziale di CE.R.IN. s.r.l. e costituzione della nuova società Tributi Service s.r.l., fusione per incorporazione di Siart s.r.l. in CE.R.IN. s.r.l. con annullamento delle quote di partecipazione di quest'ultima in Siart s.r.l. – scientemente preordinate, per un verso, al progressivo azzeramento del patrimonio e delle risorse finanziarie di CE.R.IN. s.r.l. con conseguente pregiudizio per i creditori, anche in funzione di nascondimento delle illecite operazioni di finanziamento eseguite da CE.R.IN. s.r.l., mediante drenaggio/appropriazione di risorse di pertinenza degli enti comunali, in favore di S.I.A.R.T. s.r.l., e, sotto altro profilo, alla costituzione di due nuove società – Tributi Service s.r.l. e Siart Immobiliare s.r.l., entrambe interamente partecipate ed amministrate da Colapinto Mario – alle quali sono stati trasferiti, rispettivamente, il patrimonio immobiliare residuo di CE.R.IN. s.r.l. ed i contratti in corso di esecuzione con varie amministrazioni comunali per i servizi di accertamento e riscossione dei tributi (tra gli altri, Tributi Service s.r.l. opera attualmente quale incaricato per la riscossione dei comuni di Molfetta e Gioia del Colle) e il ramo d'azienda di Siart s.r.l. costituito dal patrimonio immobiliare in precedenza acquisito;
   secondo la ricostruzione operata dalla procura di Bari «negli anni 2011 e 2012, Siart s.r.l. – e per essa l'amministratore unico Colapinto Mario – aveva effettuato, in qualità di acquirente, varie operazioni di acquisto di immobili e compendi immobiliari – oggetto del decreto di sequestro sopra indicato – ricevendo, a tal fine, finanziamenti cospicui dal socio CE.R.IN. s.r.l. (il debito verso il socio CE.R.IN. s.r.l. ammontava al 1o gennaio 2012 ad euro 3.373.362,09) che gli approfondimenti svolti da questa Procura hanno consentito di accertare essere stati eseguiti mediante sistematici prelievi dai conti correnti postali e bancari accesi da CE.R.IN. s.r.l., tra l'altro, dal conto corrente postale denominato “Popoli Cosap” presso l'ufficio di Poste Italiane di Bitonto, oggetto di sequestro – sui quali affluivano le somme provento delle attività di riscossione dei tributi svolte, in regime di concessione, dalla società, con conseguente appropriazione delle somme di pertinenza delle amministrazioni comunali – per un ammontare complessivo di euro 2.462.000,00 – per finalità estranee ai fini istituzionali, trattandosi peraltro di denaro che, per giurisprudenza costante, è nella disponibilità della Pubblica Amministrazione al momento della consegna al concessionario incaricato dell'esazione ed è gravato da vincolo di destinazione»;
   il comunicato prosegue dichiarando che: «è stato accertato per di più – in base ad una analisi incrociata tra gli incassi dei tributi annotati nelle scritture contabili di CE.R.IN. s.r.l. in relazione all'attività di riscossione effettuata per il Comune di Bitonto ed i ”conti di gestione” annuali dell'ente comunale relativi ai rendiconti trasmessi da CE.R.IN s.r.l. – che per il triennio 2010-2012 un importo non inferiore ad euro 3.188.000,00  riscosso da CE.R.IN. s.r.l. dai contribuenti di Bitonto non è stato riversato nelle casse comunali né è stato dichiarato come oggetto di riscossione da parte di CE.R.IN. s.r.l., con conseguente significativa divergenza  tra gli importi indicati nel rendiconto mensile comunicato da CE.R.IN. s.r.l. e le somme effettivamente riscosse a titolo di tributi dal concessionario»;
   come emerge dalle indagini della procura di Bari, le articolate operazioni societarie e finanziarie poste in essere da Colapinto Giuseppe Donato e dal di lui figlio Mario – si rammentano le fattispecie: aumenti di capitale sociale di CE.R.IN. s.r.l. e Siart s.r.l., scissione parziale ed assegnazione di ramo d'azienda da parte di Siart s.r.l. alla neocostituita Siart immobiliare s.r.l., scissione parziale di CE.R.IN. s.r.l. e costituzione della nuova società Tributi Service s.r.l., fusione per incorporazione di Siart s.r.l. in CE.ri.N. s.r.l., con annullamento delle quote di partecipazione di quest'ultima in Siart s.r.l.. – avrebbero costituito lo strumento per attuare un duplice disegno criminoso consistente nel progressivo depauperamento del patrimonio della CE.R.IN. s.r.l. a danno dei creditori sociali e nella distrazione e conseguente appropriazione delle somme provento delle attività di riscossione dei tributi versati dai cittadini e di pertinenza esclusiva, quindi, delle relative amministrazioni locali;
   il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante norme in materia di «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337» stabilisce, all'articolo 2, comma 4, che i trasferimenti, per atto tra vivi, delle azioni delle società concessionarie, nonché le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte tali società sono soggette, a pena di inefficacia, alla preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze;
   l'articolo 4 del decreto del Ministero delle finanze 11 settembre 2000, n. 289 – concernente il regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – stabilisce che lo statuto delle società, di cui al comma 1, lettere a), b), c), e comma 2, deve prevedere l'inefficacia, nei confronti della società, del trasferimento di quote od azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;
   l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, prevede che «per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato: a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti; b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; c) 10 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine»;
   dalle visure camerali relative alla società CE.R.IN s.r.l. emerge che, nell'anno 2009, il capitale sociale veniva aumentato sino a concorrenza della misura minima di 10 milioni di euro necessaria per poter effettuare, anche disgiuntamente, le attività di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti. Tuttavia, tale capitale solo in apparenza risultava effettivamente e totalmente versato, in quanto per una quota ammontante a euro 7 milioni (dunque il 70 per cento del capitale minimo richiesto) il conferimento in denaro sarebbe stato sostituito da una garanzia fideiussoria di pari importo prestata dalla società di intermediazione Minos s.p.a., che, nei sei mesi successivi alla prestazione, risultò cancellata dall'elenco generale degli intermediari finanziari come documentato dal bollettino di vigilanza n. 12 del mese di dicembre 2009 pubblicato dalla Banca d'Italia;
   dalle indagini condotte dalla procura di Bari: «è stato accertato per di più – in base ad una analisi incrociata tra gli incassi dei tributi annotati nelle scritture contabili di CE.R.IN. s.r.l. in relazione all'attività di riscossione effettuata per il comune di Bitonto ed i “conti di gestione” annuali dell'ente comunale relativi ai rendiconti trasmessi da CE.R.IN. s.r.l. – che per il triennio 2010-2012 un importo non inferiore ad euro 3.188.000,00 riscosso da CE.R.IN. s.r.l. dai contribuenti di Bitonto non è stato riversato nelle casse comunali né è stato dichiarato come oggetto di riscossione da parte di CE.R.IN. s.r.l., con conseguente significativa divergenza tra gli importi indicati nel rendiconto mensile comunicato da CE.R.IN. s.r.l. e le somme effettivamente riscosse a titolo di tributi dal concessionario»;  risulta quantomeno anomalo, per gli interroganti, che l'amministrazione del comune di Bitonto si sia limitata a chiedere alla CE.R.IN. s.r.l. un mero resoconto mensile ai fini della verifica delle somme da detta società riscosse per conto dell'ente locale, senza effettuare ulteriori e più incisivi controlli sugli incassi effettivi ottenuti dal concessionario;
   come si evince dalla nota stampa emanata dalla procura di Bari, gli investigatori, inoltre, vogliono stabilire se, negli enti locali interessati, vi siano state o meno connivenze o anomalie sui controlli;
   come riportato dal quotidiano telematico DaBitonto – Reg. stampa n. 684/2013 tribunale di Bari, edizione di martedì 8 marzo 2016 – «le forze dell'ordine vogliono capire se il presunto sistema messo in atto a Bitonto e finalizzato a distrarre a proprio vantaggio soldi che sarebbero dovuti finire nelle casse pubbliche (3,2 milioni di euro, secondo le ipotesi degli inquirenti), sia stato utilizzato anche negli altri comuni dove l'azienda ha svolto il servizio di riscossione dei tributi. Gli investigatori, inoltre, vogliono stabilire se, negli enti locali interessati, vi siano state o meno connivenze o anomalie sui controlli»;
   dal comunicato della inquirente, non emerge, per gli interroganti, se l'indagine svolta dai militari della Guardia di finanza si sia avvalsa anche di esiti di pregressa attività di vigilanza eventualmente esercitata dalla direzione regionale dell'agenzia delle entrate della Puglia ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 3 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), dello statuto della medesima Agenzia, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, nel testo in vigore dal 22 ottobre 2015;
   non è dato parimenti sapere, a quanto consta agli interroganti, se il comune di Bitonto, titolare dei crediti d'imposta e di altre entrate patrimoniali affidati in riscossione coattiva alla CE.R.IN. s.r.l., in diligente esercizio di attività collaterali alla realizzazione delle pretese patrimoniali mediante ruolo, abbia – in conformità a risalente prassi amministrativa – periodicamente curato, anche con il metodo dello scandaglio, l'invio di richiesta tesa ad appurare direttamente presso il debitore lo stato, se pendente o estinto, del credito vantato;
   l'omesso riversamento al comune di Bitonto delle quote iscritte a ruolo a titolo di tributi nel triennio 2010-2012 – e regolarmente incassate da CE.R.IN. s.r.l. per un importo non inferiore ad euro 3.188.000,00 – avrebbe tra l'altro comportato la violazione del principio di veridicità di cui all'articolo 162, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (oggi «principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità», di cui all'allegato 1, previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e al decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, portante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), avendo i bilanci di previsione del predetto ente territoriale verosimilmente esposto residui attivi per importi difformi da quelli effettivi, con conseguenti immediati riflessi sull'autorizzazione alla spesa comunale per gli anni indicati;
   l'intera vicenda descritta evidenzia la scarsa trasparenza e l'inefficienza del sistema di controlli e verifiche in una materia – quale la riscossione dei tributi locali – ove è in gioco oltre che il denaro pubblico versato dai cittadini, anche la credibilità degli enti dotati di potestà impositiva che, in questi ultimi anni, hanno, a più riprese, lamentato la scarsità di risorse finanziarie e fatto ricorso ad aumenti di aliquote e riduzione dei servizi per sopperire alle esigenze di budget;
   l'impianto normativo attualmente vigente appare agli interroganti del tutto inadeguato a garantire gli enti locali e le relative comunità di cittadini dal rischio che le società concessionarie dei servizi di riscossione dei tributi si approprino indebitamente di quota parte dei tributi riscossi per loro conto ovvero gestiscano operazioni societarie in grado di azzerare i requisiti di solidità patrimoniale stabiliti dalla legge a tutela dei terzi e della collettività;
   l'articolo 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo del 13 aprile 1999, n. 112 dispone che la commissione di gravi e reiterate violazioni degli obblighi stabiliti in disposizioni normative o amministrative legittima, a tutela del preminente interesse pubblico, la revoca della concessione del servizio di riscossione;
   non è peraltro chiaro se quanto accaduto ne comune di Bitonto costituisca solo la punta dell’iceberg di un più ampio fenomeno esteso ad altri comuni e province italiane –:
   se il Ministro interrogato ritenga di assumere adeguate iniziative a carattere normativo necessarie a rendere più efficaci, efficienti e sicure le procedure di concessione dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, estendendo anche ai concessionari locali il sistema di autorizzazioni previsto per il servizio nazionale ed ampliando il ventaglio delle operazioni societarie soggette a preventiva autorizzazione ministeriale, includendovi tutte le fattispecie potenzialmente in grado di ridurre la solidità patrimoniale dei concessionari, in coerenza con l'evoluzione del diritto societario, in una prospettiva che garantisca, altresì, agli enti preposti il potere di implementare controlli più pervasivi sulla raccolta dei tributi effettivamente incassati dai soggetti in regime di concessione, al fine di assicurare la massima tutela del denaro dei contribuenti e la credibilità della potestà impositiva di comuni e province. (5-08252)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 luglio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08252

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti segnalano, preliminarmente, una vicenda giudiziaria ancora in corso, che ha coinvolto i vertici della CE.R.IN. Srl, società esercente l'attività di riscossione dei tributi per il comune di Bitonto e per altri comuni della provincia di Bari e la SIART Srl, società esercente l'attività di gestione di database, con partecipazione di maggioranza da parte della citata società CE.R.IN.
  In particolare, secondo gli inquirenti, gli amministratori delle due società, negli anni 2012-2014, avrebbero posto in essere articolate operazioni societarie e finanziarie finalizzate a depauperare il patrimonio della CE.R.IN. Srl, con pregiudizio per i creditori sociali, appropriandosi, altresì, di somme derivanti dalla riscossione dei tributi, di pertinenza esclusiva delle rispettive amministrazioni locali.
  Tanto premesso, gli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze se intenda assumere adeguate iniziative normative atte a rendere più efficaci, efficienti e sicure le procedure di affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, estendendo anche ai concessionari locali il sistema di autorizzazioni previsto per il servizio nazionale.
  Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze riferisce che in data 8 febbraio 2016, a seguito di notizie riportate da organi d'informazione, ha indirizzato richieste di informazioni a tutti i comuni gestiti dalle due società in ordine alla gestione dei tributi. I risultati saranno portati all'attenzione della Commissione dell'Albo.
  Il Comando Generale della Guardia di finanza ha comunicato che su delega dell'Autorità giudiziaria e della Procura regionale della Corte dei conti di Bari sono in corso indagini di polizia giudiziaria ed accertamenti per danni erariali concernenti la gestione della Soc. CE.RIN. Srl. Nell'ambito dell'indagine di cui trattasi sono stati arrestati due amministratori delle predette società.
  La Procura della Repubblica di Bari ha confermato che nei loro confronti è aperta un'indagine.
  In data 23 marzo 2016, a seguito di espressa richiesta della Commissione dell'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è iniziato il procedimento amministrativo di sospensione dall'Albo delle predette società per il venir meno del requisito dell'onorabilità ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale n. 289 del 2000.
  Il 13 maggio scorso la Commissione di cui trattasi ha deliberato la sospensione in via cautelare della Soc. CE.R.IN. Srl, in quanto questa non avrebbe trasmesso risposta ai contesti addotti.
  Il Dipartimento delle Finanze tiene a precisare che tutte le operazioni societarie sono oggetto di controlli cartolari, come previsto dall'articolo 16 del decreto ministeriale n. 289 del 2000, anche con l'ausilio della Guardia di finanza e della Camera di Commercio, e sottoposte al vaglio della Commissione.
  Per ciò che concerne la richiesta degli onorevoli interroganti di implementare controlli più pervasivi sulla raccolta dei tributi da parte degli enti locali, si fa presente che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 153, comma 4, già prevede espressamente che «Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposta alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri, finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica».
  Infine, per quanto attiene l'auspicio di iniziative atte a rendere più efficaci, efficienti e sicure le procedure di affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, il Governo, come già più volte annunciato, ha avviato approfondimenti nell'intento di riformare il sistema della riscossione coattiva delle entrate pubbliche.
  Lo scopo è – in coerenza con la linea intrapresa con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, e con le rinnovate convenzioni con le agenzie fiscali, in corso di stipula – sempre quello di reindirizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria complessivamente intesa in direzione di un sistema più equo, trasparente e orientato alla crescita, affermando la necessità di un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale e imprese e cittadini. In tale contesto, può essere verificata la possibilità di affinare anche il sistema di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi degli enti locali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

concessione di servizi

inchiesta giudiziaria

acquisto della proprieta'