ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08245

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 597 del 29/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 25/03/2016
Stato iter:
10/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/11/2016
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 10/11/2016
Resoconto ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/03/2016

DISCUSSIONE IL 10/11/2016

SVOLTO IL 10/11/2016

CONCLUSO IL 10/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08245
presentato da
ROSTELLATO Gessica
testo di
Martedì 29 marzo 2016, seduta n. 597

   ROSTELLATO. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   dal report definitivo dell’audit di sistema sul servizio sanitario della regione Veneto relativo alla sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, effettuato il 12 e 13 novembre 2015, e pubblicato sul sito del Ministero della salute si evincono diverse criticità: carenze nella definizione di compiti, obiettivi e responsabilità del personale della struttura regionale competente in sanità pubblica veterinaria competenze ripartite in maniera non chiara, con un'articolazione organizzativa regionale incompleta e non coerente, inadeguatezza numerica del personale della struttura regionale, con una rilevante perdita negli ultimi anni (da oltre 20 unità del 2010 alle 12 attuali, di cui alcune a tempo parziale) e ancora, una penalizzazione nei dipartimenti di prevenzione delle USl del numero di strutture complesse previste per le quattro articolazioni organizzative dell'area di sanità veterinaria e sicurezza alimentare (i tre servizi veterinari e il Sian) in difformità a quanto stabilite dall'articolo 7-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992;
   l’audit di sistema è stato finalizzato a descrivere e valutare criteri operativi previsti dal Regolamento n. 882 del 2004, concernente l'organizzazione del controllo ufficiale in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, nonché il grado di utilizzo degli strumenti di Governo del sistema sanitario previsti dalle norme quadro di riferimento. Il report ha evidenziato come alcune delle azioni migliorative intraprese dalla regione, a seguito dell’audit di sistema del 2010, hanno reso possibile la risoluzione di talune problematiche organizzative, ma anche come altre criticità rilevate non abbiano trovato risoluzione e siano state riconfermate;
   in particolare, a livello della struttura regionale il report evidenzia «l'attribuzione non chiara e una declaratoria delle attribuzioni delle competenze alle articolazioni organizzative dirigenziali, incompleta e non coerente con le attività effettivamente gestite». Quanto alla carenza di risorse umane, si legge, «la perdita di personale determinatasi negli ultimi anni ha determinato necessariamente una ripartizione delle competenze sul restante personale della struttura regionale competente in Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare con un sovraccarico di compiti attribuiti a ciascuna unità di personale. Ciò ha determinato un inevitabile indebolimento della funzione di indirizzo e coordinamento necessaria per la gestione della numerosa e complessa gamma di attività di competenza, costringendo di fatto a scelte di priorità o di emergenza –:
   quali ulteriori elementi possa fornire il Ministro interrogato in relazione all’audit di sistema condotto dal Ministero della salute in relazione al sistema sanitario regionale di cui in premessa e quali risposte, in termini di contromisure alle criticità rilevate, siano pervenute dalla regione Veneto. (5-08245)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 novembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-08245

  Con riferimento all'interrogazione in esame, occorre preliminarmente ricordare che il Reg. 882/2004 prevede che le autorità competenti in sicurezza alimentare e sanità veterinaria ricevano audit per verificare il loro funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi sanitari. Le medesime hanno l'obbligo, ai sensi del citato Regolamento, di adottare misure appropriate a seguito degli audit ricevuti. Il Ministero della Salute ha organizzato tale attività, e svolge «audit sui Sistemi sanitari regionali di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità veterinaria». Ulteriori approfondimenti in merito possono essere reperiti sul sito web del Ministero.
  L'audit di sistema effettuato dal Ministero della salute, svolto il 12-13 novembre 2015 in Regione Veneto, era finalizzato esclusivamente all'ambito della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, ed era rivolto, tra l'altro, ad effettuare un follow-up sulle criticità riscontrate nel corso del precedente audit di sistema, svoltosi a dicembre 2010.
  Di conseguenza il rapporto di audit del 2015 è da leggersi in stretta connessione con il rapporto del precedente audit di sistema, nel quale sono chiaramente evidenziati anche i rilevanti punti di forza del SSR veneto in Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (SPVeSA). Entrambi i citati rapporti di audit sono pubblicati sul sito web del Ministero della salute.
  A seguito della trasmissione del rapporto preliminare di audit in data 24 novembre 2015 (contenente le relative quattro Raccomandazioni), la Regione ha prodotto una risposta, in data 29 gennaio 2016 ed il rapporto finale dell'audit è stato conseguentemente trasmesso alla medesima regione il 18 febbraio 2016, valutando complessivamente insoddisfacenti le risposte ricevute, ed invitando nuovamente la Regione a fornire assicurazioni circa la presa in carico delle criticità sopra esposte. In tale occasione è stato anche rappresentato alla Regione che ove intendesse proseguire nel mancato approfondimento nel merito delle questioni relative alle Raccomandazioni n. 2 e n. 4, si sarebbe potuta configurare una grave inadempienza e prefigurare un danno erariale per i costi di una probabile soccombenza della pubblica amministrazione nel caso di eventuali ricorsi in sede giudiziaria, a causa di una mancata ottemperanza alle disposizioni nazionali citate.
  In particolare, la Regione, con nota del 29 gennaio 2016 comunicò di non condividere le osservazioni in materia di personale e di organizzazione dei dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, e con la successiva del 18 marzo ha ribadito la sua posizione ritenendo che con il comma 4 quater dell'articolo 7-quater «...è riconosciuta la facoltà; per la Regione di individuare dette strutture quali “complesse” ». Tale interpretazione ad avviso del Ministero pare non corretta, tenuto conto che la previsione normativa dispone, che le articolazioni organizzative dell'area di sicurezza alimentare e sanità veterinaria «sono possibilmente individuate quali strutture complesse» «, fermo restando ...il rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da tali piani nonché dei vigenti parametri standard per la definizione delle strutture complesse e semplici» (Articolo 1, comma 582 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
  Le suddette specificazioni sono state introdotte per evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica a seguito dell'approvazione della legge n. 190/2014 (che ha rinovellato il citato articolo 7-quater), ma vanno intese alla luce del contesto complessivo del citato articolo 7-quater. Infatti tale articolo prevede anche che dette strutture siano dotate obbligatoriamente di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale (comma 4 introdotto con legge n. 189/2012).
  È appena il caso di rammentare, al riguardo, l'impegno assunto dalle Regioni con il Patto per la salute 2014-2016, che all'articolo 19 comma 3 recita: «A tal fine le Regioni si impegnano a garantire che Aziende Sanitarie Locali, per quel che concerne la sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, rispettino l'articolazione organizzativa prevista dai commi 2 e 4 dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni».
  Di conseguenza poiché tali strutture organizzative sono essenziali per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza nonché, in particolare, per l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (comma 4-bis e 4-ter introdotti con la succitata legge n. 190/2014), esse possono soddisfare con pienezza tali compiti solo con il pieno rispetto dei requisiti previsti dal legislatore ivi inclusa l'autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale. Appare ovvio quindi che, sulla base degli impegni assunti dalle Regioni con il Patto per la Salute, per l'attuazione dello «Standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse del SSN» approvato dal Comitato LEA, occorre tenere adeguatamente conto delle citate prescrizioni normative e della loro ratio.
  La Regione, con successiva nota del 2 maggio 2016, ha nuovamente ribadito la propria posizione di contrarietà alle osservazioni ministeriali in materia di personale e di organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS. In risposta a detta posizione, il Ministero della salute ha fatto osservare che l'istituzione della «area della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare», coordinata da uno dei responsabili di struttura complessa (come previsto dell'allegato C della DGR 2271/2013) rischia di limitare, in assenza di misure adeguate, da prevedersi con indirizzi regionali, la possibilità di assicurare un concorso diretto, da parte di tutti e quattro i Servizi della suddetta «Area», alla formazione delle politiche dipartimentali e aziendali di ciascuna ULSS, nei consessi in cui i responsabili di struttura complessa concorrono direttamente alla formazione di tali politiche.
  A fronte di tale ultima osservazione, riferita alla raccomandazione 4 del rapporto di audit, la Regione, in data 27 giugno 2016, ha assicurato che l'istituzione della «area della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare» non limita per nulla l'autonomia e le prerogative di tutti i dirigenti preposti ai servizi veterinari (siano essi strutture complesse o semplici a valenza dipartimentale). La DGR 2271/2013, infatti, assimila tale area ad un dipartimento funzionale, il cui titolare, pertanto, non può incidere sulla piena autonomia professionale ed organizzativa dei dirigenti preposti ai servizi afferenti alla stessa Area.
  In particolare la Regione ha precisato che i dirigenti preposti alle strutture semplici a valenza dipartimentale godono di tutti gli ambiti di autonomia riconosciuti ai Direttori di struttura complessa e devono garantire i servizi secondo le previsioni dell'articolo 7-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, assumendone le correlate responsabilità, ivi comprese quelle connesse alla formazione delle politiche dipartimentali ed aziendali, attraverso gli strumenti gestionali indicati dal ministero (obiettivi strategici pluriennali, sistema di budgeting, definizione di obiettivi annuali, partecipazione al Comitato di Dipartimento).
  Il Ministero della salute, in data 2 agosto 2016, facendo salvo quanto precedentemente espresso, in merito ai criteri sui quali è basata la Raccomandazione n. 4 contenuta nel rapporto dell'audit di sistema, ha preso atto di quanto comunicato dalla Regione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza alimentare

controllo sanitario

ispezione degli alimenti