ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08186

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 593 del 18/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: BERNINI PAOLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 18/03/2016
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 18/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 18/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08186
presentato da
BERNINI Paolo
testo di
Venerdì 18 marzo 2016, seduta n. 593

   PAOLO BERNINI, MANTERO e NESCI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   in data 25 settembre 2015, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo unitamente ad esponente all'associazione Eital, si recava in Sant'Ilario dello Ionio (RC) alla contrada Gabelle presso il canile Dog Center, struttura convenzionata con i comuni della zona. Detto intervento veniva effettuato a seguito di numerose segnalazioni circa lo stato di reiterato maltrattamento degli animali detenuti all'interno della detta struttura, nonché di tutte le vicende apprese nel corso degli anni, anche tramite i mass media e social network;
   presso il Canile Dog Center di Sant'Ilario dello Ionio (RC) e con il consenso del titolare signor Leonzio Tedesco, veniva effettuato un primo sopralluogo a seguito del quale si constatava la presenza di circa 483 cani detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura. Ed, infatti, le condizioni igienico sanitarie degli stessi si presentavano pessime, non erano presenti ciotole con cibo e acqua; alcuni cani erano evidentemente denutriti e visibilmente bisognosi di cure per lacerazioni varie, chiaro segno di mancato intervento medico veterinario. Si rinveniva inoltre all'interno di alcuni box la presenza di sangue nelle feci dei cani. I croccantini erano sparsi sulla pavimentazione e misti a feci ed urine, ciò a significare la totale assenza dei minimi criteri di igiene e profilassi;
   a seguito di questo primo sopralluogo, si richiedeva l'intervento del Ministero della salute, il quale, a mezzo dei propri funzionari e con la presenza dei Nas in data 8 ottobre 2015, effettuava una prima ispezione all'interno della struttura al fine di accertare lo stato della struttura e le condizioni degli animali ivi detenuti;
   dal sopralluogo ispettivo, come da relazione in allegato, emergevano non solo diverse criticità strutturali e gestionali, ma una generale violazione delle norme in materia di randagismo con grave compromissione del benessere animale e quindi in violazione delle norme del maltrattamento degli animali, previste dal nostro codice penale. In considerazione delle circostanze constatate, quali ad esempio: sovraffollamento della struttura (presenza di 490 cani in luogo dei 260 ospitabili), impossibilità di verificare la terapia degli animali malati, gestione improvvisata della struttura, mancato rispetto delle procedure relative alla cattura degli animali, alla loro cura ed al loro mantenimento all'interno del canile, box non adeguati alle prescrizioni normative vigenti in materia; assenza di sterilizzazione di tutti gli animali, mancata identificazione di buona parte degli stessi, poiché sprovvisti di microchip assenza, inoltre, dei registri di carico e scarico e dei minimi precetti gestionali dovuti in strutture di canile-rifugio;
   in virtù delle accertate gravi condizioni degli animali, con seria compromissione del benessere animale, il Ministero indicava al titolare del canile delle raccomandazioni da effettuarsi nel termine di sei mesi, rinviando per l'accertamento delle violazioni di legge all'autorità competente e non richiedendo alle forze dell'ordine di sottoporre a sequestro la struttura e gli animali ivi presenti;
   attualmente, nonostante le prescrizioni previste dai funzionari del Ministero della salute, i cani ospitati nel canile sono aumentati, giacché come dichiarato dallo stesso signor Tedesco in data 28 dicembre 2015 risultano essere 500, chiaro segno questo del perpetrarsi della condotta illecita del signor Tedesco. Gli animali non sono ancora stati sterilizzati, si disconosce lo stato di salute degli stessi, i box non sono stati attrezzati come indicato dal Ministero il signor Tedesco non permette l'ingresso alle associazioni di volontariato, impedendo così anche la possibilità di adozione dei cani, e le dovute cure medico veterinarie;
   si evidenzia il sovraffollamento della struttura, che si presenta dalle dimensioni ridotte e pertanto non adatte ad accogliere il numero dei cani in essa presenti: più precisamente si rileva che alla data del 28 dicembre 2015 risultavano essere presenti circa 500 cani (nonostante il divieto imposto dal Ministero all'ingresso di ulteriori animali), in luogo dei 260 previsti. Medesimamente dicasi anche per i box, laddove ai sensi del decreto del Commissario ad acta della regione Calabria n. 32 dell'11 maggio 2015 è previsto che per ogni cane occorre che sia messa a disposizione una superficie pari a 8 metri quadrati (5 metri quadrati per i canili sanitari), mentre nel caso di specie anche detta prescrizione risulta essere stata violata. È opportuno rilevare che tutte le disposizioni dettate dal del decreto del Commissario ad acta della regione Calabria n. 32 dell'11 maggio 2015 sono state violate a giudizio degli interroganti dal titolare della struttura Dog Center, con ciò compromettendo seriamente il benessere animale;
   giova evidenziare che già la terza sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 37859 depositata in data 16 settembre 2014 ed in cui ha affrontato la vicenda processuale di un canile in merito alla legittimità di un provvedimento di sequestro preventivo, ha avuto modo di specificare che la presenza in una struttura nella specie canili) di animali in sovrannumero «può costituire un solido indizio per integrare il fumus commissi delicti del reato provvisoriamente contestato (articolo 727 codice penale), rappresentando un serio elemento di prova della detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e tale da provocare agli stessi uno stato di grave sofferenza. Ed, infatti, la norma incriminatrice è configurabile a prescindere dalla questione circa la applicabilità dei parametri previsti da una legge regionale e riguarda anche i canili privati». Continua poi in tal guisa, rilevando che dalla presenza nella struttura sequestrata di animali in sovrannumero «non apparisse il portato delle emergenze del randagismo sul territorio, quanto piuttosto una scelta imprenditoriale diretta a sacrificare il benessere degli animali alle logiche del profitto, essendo risultato che, anziché adoperarsi per rientrare nel limite prescritto la struttura continuava a partecipare e ad aggiudicarsi le gare indette dai vari comuni, aumentando ulteriormente il numero degli animali ricoverati». Detta massima ben si concilia a giudizio degli interroganti con la situazione del canile di S. Ilario dello Ionio, se si tiene in debito conto che, alla data dell'ispezione del Ministero, avvenuta in data 8 ottobre 2015, i cani erano all'incirca 490, in data 28 dicembre 2015 ve ne erano già circa 500 ed, oggi, risulta anche certo che il titolare del canile Dog Center abbia partecipato alla gara di appalto n. 00477/2015 per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi indetta dal comune di Monasterace, così contravvenendo anche a quanto disposto dal Ministero nella propria relazione del 20 novembre 2015;
   si ricorda inoltre che i veterinari sono ufficiali di polizia giudiziaria a competenza speciale ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale che dispone: «Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55». I veterinari, quindi, sono ufficiali di polizia giudiziaria e svolgono funzioni di polizia giudiziaria:
    nei limiti del servizio cui sono destinati; secondo le rispettive attribuzioni; tali attribuzioni di polizia giudiziaria sono individuate da leggi e regolamenti;
    nello specifico, l'articolo 55, comma 1, del codice di procedura penale prevede che il veterinario pubblico ufficiale deve anche di propria iniziativa: prendere notizia dei reati; impedire che vengano portati ad ulteriori conseguenze (articolo 40, comma 2, del codice penale); ricercarne gli autori; compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova; raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legislazione penale;
   l'articolo 55, comma 2, del codice di procedura penale dispone che la perizia giudiziaria deve svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria;
   la polizia giudiziaria ha altresì l'obbligo di riferire senza ritardo al pubblico ministero la notizia di reato (articolo 347 del codice di procedura penale); nonché di garantire l'assicurazione delle fonti di prova (articolo 348 del codice di procedura penale); di procedere all'identificazione dell'indagato e delle persone informate sui fatti (articolo 349 del codice di procedura penale); di assumere sommarie informazioni dall'indagato e dalle persone informate sui fatti (articoli 350 e 351 del codice di procedura penale); di procedere alle perquisizioni personali e locali nella flagranza del reato (articolo 352 del codice di procedura penale); di acquisire plichi o corrispondenza (articolo 353 del codice di procedura penale); di compiere gli opportuni accertamenti sui luoghi, sulle cose o sulle persone, e provvedere, se del caso, al sequestro probatorio di una cosa e alla sua convalida (articoli 354 e 355 del codice di procedura penale);
   si rileva inoltre che il difensore della persona indagata può assistere agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 del codice di procedura penale (articolo 356 del codice di procedura penale);
   la polizia giudiziaria è inoltre tenuta a garantire la documentazione (annotazioni e verbali) di tutte le attività svolte (articolo 357 del codice di procedura penale); essa può inoltre eseguire di propria iniziativa il sequestro preventivo (articolo 321, comma 3-bis del codice di procedura penale) –:
   se i funzionari medico-veterinari del Ministero della salute, recatisi presso il canile di S. Ilario, nell'esercizio delle loro mansioni di polizia giudiziaria, dopo aver verificato le predette condizioni di detenzione dei cani che non rispettano minimamente le loro esigenze socio-etologiche, abbiano segnalato i fatti all'autorità giudiziaria per le conseguenti determinazioni e quali ulteriori iniziative abbiano assunto;
   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative per implementare la disciplina concernente i requisiti igienico-sanitari e i profili di responsabilità delle strutture adibite a canili, tenuto conto delle criticità che sono emerse nella vicenda del canile di cui in premessa e della sua gestione;
   se il Ministro interrogato non intenda, con carattere di urgenza, promuovere iniziative, in collaborazione con gli enti locali, per identificare una soluzione immediata per la condizione di maltrattamento reiterato in cui versano oltre 480 cani e per cui esiste una chiara e lunga catena di responsabilità già denunciata più volte all'autorità giudiziaria dal primo firmatari o del presente atto;
   se il Ministro della salute non ritenga opportuno avviare e valorizzare nuovamente le attività operative delle task force sul benessere animale, presente all'interno del Ministero stesso che, al momento, appare ridotta per capacità di azione e di intervento, in considerazione di quanto sopra descritto e testimoniato personalmente;
   se il Ministro della salute, a 25 anni dalla norma che prevede la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo (legge quadro 281/91), non intenda considerare fondamentale anche il grave danno recato agli animali quali esseri senzienti come previsto dalla legge n. 201/2010 (ratifica della Convenzione di Strasburgo del 13/11/1987 inerente le norme di protezione degli animali domestici. La convenzione è entrata in vigore in Italia il 1/11/2011) e per questo non ritenga prioritario agire per favorire la sua corretta applicazione e verifica tramite una efficiente e capillare indagine sul territorio sulle strutture di canile sanitario e di canile rifugio, come le Associazioni di tutela animale e animaliste continuano a segnalare, a seguito delle inadempienze sia a carico delle Asl che dei comuni;
   se il Ministro della salute sia a conoscenza che questa importante legge sia del tutto disattesa e inapplicata in numerosi distretti del nostro territorio, in particolar modo nel sud Italia dove le convenzioni dei comuni con le strutture di rifugi privati sono spesso collegati alla gestione della malavita organizzata e per questo non garantiscono né la corretta applicazione della normativa, né il benessere degli animali né il corretto utilizzo di fondi pubblici. (5-08186)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

benessere degli animali

protezione degli animali

animale domestico