ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08175

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 592 del 17/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: CAPONE SALVATORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08175
presentato da
CAPONE Salvatore
testo di
Giovedì 17 marzo 2016, seduta n. 592

   CAPONE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   all'interrogante sono giunte, in questi mesi, numerose sollecitazioni da parte di aziende del territorio e consulenti aziendali relativamente a difficoltà di rapporti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale conseguenti alla sostituzione dell'avviso bonario, in essere fino al 2012, con l'avviso di addebito tramite cartelle di Equitalia;
   in virtù del meccanismo stesso di accertamento/addebito, tale passaggio comporterebbe infatti per i contribuenti, insieme a un notevole aggravio di costi, l'impossibilità di fare fronte al presunto debito tramite modello F24, consentendo in tal modo l'utilizzo di crediti contratti dall'azienda verso lo Stato, e in ogni caso di avviare un dialogo virtuoso e produttivo con l'Istituto;
   mentre infatti l'avviso bonario permetteva alle aziende che risultassero inadempienti, anche di pochi euro e per una qualsiasi ragione (semplice errore di calcolo, errata interpretazione di leggi e circolari) di regolarizzare il debito in tempi e con costi aggiuntivi ragionevoli, l'attuale sistema adottato dall'INPS comporterebbe l'invio alle aziende da parte dell'Istituto del solo l'avviso di addebito e in ogni caso a distanza di un anno senza concedere alle stesse la possibilità del ravvedimento e senza previa verifica di eventuali versamenti di quanto dovuto da parte delle aziende avvenuti nel frattempo;
   in effetti tale stato di cose pare essersi verificato, paradossalmente, anche dinanzi ad errori regolarizzati per tempo e spontaneamente, i dal momento che, a quanto viene riferito all'interrogante, il sistema informatico dell'INPS rileverebbe con notevole ritardo sia l'errore che la regolarizzazione quasi che non riuscisse a collegare tra loro tutte le informazioni relative allo stesso contribuente. Può dunque accadere che l'avviso di addebito (o cartella esattoriale) venga notificato anche se l'inadempienza è stata regolarizzata da tempo, con soli pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza naturale;
   tale situazione comporta aggravio di tempo sia per le aziende che per i funzionari che per i consulenti e appare ancor più eclatante considerando che ormai da tempo l'Inps ed altri istituti;
   come l'INAIL e l'Agenzia delle entrate ricevono mensilmente e telematicamente in tempo reale tutte le informazioni dalle imprese, tanto che nel cassetto previdenziale delle singole aziende già a distanza di circa dieci giorni è possibile consultare le denunce trasmesse, i pagamenti effettuati, e altro;
   nella valutazione complessiva sullo stato delle cose non va sottaciuto che tale meccanismo non ha assolutamente contributo a ottimizzare i rapporti tra l'INPS e il mondo delle imprese – e con esse gli intermediari – i quali invece denunciano un «imbrutimento delle relazioni» e in ogni caso il venir meno di quella serenità e di quella più ottimale tempistica garantite, viceversa, dall'avviso bonario;
   relativamente alla tempistica, infatti, proprio la strutturazione dei cassetti previdenziali attraverso i quali l'Istituto raccoglie le informazioni parrebbe aver prodotto maggiore difficoltà;
   in effetti mentre il contenitore relativo alle informazioni trasmesse mensilmente è aggiornato in tempo reale, quello relativo alla regolarità contributiva verrebbe aggiornato a distanza di mesi o forse più con evidenti discrasie informative e soprattutto difficoltà per le aziende che per legge sono obbligate ad essere in regola con il Durc interno, documento indispensabile a mantenere le agevolazioni contributive;
   il preavviso di irregolarità riporta infatti esclusivamente l'elenco delle denunce irregolari senza nessuna indicazione nel merito. Di conseguenza, se il preavviso è riferito ad una irregolarità già completamente sanata, lo stesso non comporta alcuna conseguenza negativa; se viceversa la denuncia risulta sanata già da tempo, ma l'operatore ha commesso errori nel conteggiare le somme dovute per il ritardo di pagamento a titolo di interessi, considerato che il preavviso di irregolarità segnala solo l'elenco delle denunce irregolari e che il contenitore della regolarità contributiva contiene informazioni non aggiornate, questo può indurre l'operatore a non rilevare eventuali ulteriori somma da pagare. La conseguenza è evidente: se su un elenco di denunce regolarizzate in ritardo, anche a causa di momentanea difficoltà di liquidità della azienda, le piccole differenze di alcune delle irregolarità sanate in ritardo superano nel complesso i 100,00 euro, a quell'azienda vengono negati gli sgravi per un lungo periodo precedente la irregolarità e per somme abbastanza considerevoli;
   è evidente come tale modus operandi rischi di scoraggiare soprattutto coloro che cercano di lavorare nel rispetto della legalità e in ogni caso abbia generato una enorme mole di contenziosi con l'Istituto, il più delle volte condannato dai giudici anche al pagamento delle spese di giudizio con contestuale riconoscimento delle ragioni dei contribuenti-ricorrenti. A parere delle imprese, infatti, se il contenitore della regolarità fosse aggiornato con la stessa tempestività del primo o comunque in tempi ragionevoli e se le aziende fossero informate con avvisi bonari e in tempi ragionevoli anche via posta elettronica dell'esistenza di inadempienze per somme dovute, sarebbero molto meno numerose le situazioni in cui l'azienda si trova a dover affrontare un debito (il conteggio degli sgravi da restituire) spesso insostenibile, con il rischio più che evidente di chiusura dell'attività –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e se non ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, di avviare una verifica l'Istituto tale da eventualmente correggere le modalità di accertamento/addebito narrate, ripristinando l'avviso bonario, anche in considerazione del dato che tali modalità sembrerebbero minare alla base e irrevocabilmente quel meccanismo di relazione virtuosa tra le imprese e l'Istituto, fondamentale ai fini contemporaneamente del rispetto della norma e di una sana attività imprenditoriale, ledendo quella fiducia degli imprenditori nello Stato e nelle sue istituzioni necessaria se veramente si vuole sostenere la ripresa economica del Paese, l'attività d'impresa, la tutela del lavoro e dei lavoratori. (5-08175)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esazione delle imposte

impresa pubblica

debito