ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08162

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 592 del 17/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAPUA ILARIA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 17/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 17/03/2016
Stato iter:
06/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2016
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 06/10/2016
Resoconto GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/03/2016

DISCUSSIONE IL 06/10/2016

SVOLTO IL 06/10/2016

CONCLUSO IL 06/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08162
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo di
Giovedì 17 marzo 2016, seduta n. 592

   GHIZZONI e CAPUA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha introdotto la figura del ricercatore universitario a tempo determinato, da assumersi da parte delle università mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
   il medesimo articolo prevede due differenti tipologie di contratto di ricercatore a tempo determinato, di cui la prima, introdotta alla lettera a) del comma 3 e spesso richiamata con la denominazione «ricercatore TDa», è quella di un contratto triennale, prorogabile una sola volta e per un massimo di ulteriori due anni;
   tale tipologia di contratto può venire incontro anche a specifiche necessità dei progetti di ricerca nazionali e soprattutto europei, i cui finanziamenti includono il salario di ricercatori a tempo determinato impegnati nella realizzazione delle ricerche del progetto;
   presso le università sono quindi presenti, oltre a ricercatori TDa pagati sul bilancio dell'università nell'ambito di una programmazione generale dell'organico docente, anche ricercatori TDa pagati sul bilancio dell'università, ma a valere su specifici finanziamenti di progetti di ricerca, nell'ambito dei quali gli interessati prestano per intero la loro attività;
   a tutti i ricercatori TDa spetta comunque il trattamento previdenziale e assicurativo dei lavoratori a tempo determinato della pubblica amministrazione e quindi, nel caso di ricercatrici TDa in astensione obbligatoria per maternità, spetta loro l'indennità di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 426 marzo 2001, n. 151, la quale rimane a carico delle università, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
   ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 57, l'università si fa carico del trattamento economico della ricercatrice TDa in astensione obbligatoria per maternità anche quando il periodo di astensione si estenda oltre la fine del contratto di lavoro a tempo determinato;
   un trattamento analogo, pur in una fattispecie giuridicamente diversa, si verifica per le assegniste di ricerca, iscritte per legge alla gestione separata dell'INPS, le quali, durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, hanno diritto all'intero importo dell'assegno, in parte a carico dell'INPS nella forma di indennità di’ maternità, in parte a carico dell'università, come stabilito esplicitamente dall'articolo 22, comma 6, della legge n. 240 del 2010;
   risulta all'interrogante che alcuni atenei, nel caso di ricercatrici TDa il cui salario sia a carico di finanziamenti di progetti di ricerca, considerano a carico dei finanziamenti di ricerca anche il trattamento economico della ricercatrice durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, nonostante che il lavoro di ricerca non possa essere prestato durante tale periodo; così facendo impediscono, da un punto di vista contabile, che il lavoro non prestato possa essere eventualmente recuperato con un prolungamento del contratto alla fine dell'astensione obbligatoria per un periodo di pari durata;
   i medesimi atenei, nel caso invece di ricercatrici TDa assunte nell'ambito della programmazione del personale docente, si comportano differentemente, autorizzando il prolungamento del contratto per un periodo pari al periodo di astensione obbligatoria fruito per maternità;
   si realizza così con tutta evidenza una discriminazione sia tra persone che godono dell'identica tipologia contrattuale, quella di ricercatore TDa, sia addirittura tra ricercatrici TDa e assegniste di ricerca, a favore delle seconde;
   nel caso di posti pagati su finanziamenti di ricerca si realizza altresì una discriminazione tra ricercatori TDa e ricercatrici TDa, in quanto, nel caso di maternità delle seconde, queste rappresentano a parità di lavoro effettuato, un costo maggiore per il progetto di ricerca rispetto a quello dei ricercatori uomini;
   sussistono inoltre forti dubbi che la procedura di rendicontazione dei finanziamenti di ricerca possa essere considerata regolare laddove venisse posto a carico del progetto il salario di un periodo di astensione obbligatoria del lavoro, quando invece è da ritenersi che esso si configuri piuttosto come un'indennità di maternità a carico del sistema previdenziale statale –:
   se e quali indicazioni i Ministri interrogati abbiano fornito alle università in merito al trattamento economico delle ricercatrici universitarie a tempo determinato durante i periodi di astensione obbligatoria per maternità, con particolare riguardo al caso di contratti di lavoro subordinato stipulati nell'ambito di progetti di ricerca finanziati su fondi europei;
   se i Ministri interrogati non ritengano opportuno assumere iniziative, per quanto di competenza, in relazione alle possibili discriminazioni tra ricercatori e ricercatrici a tempo determinato, ovvero tra ricercatrici a tempo determinato e assegniste di ricerca, come evidenziato in premessa. (5-08162)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-08162

  In merito alla questione prospettata dall'Onorevole interrogante si riassume in premessa il quadro normativo così come delineato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  L'articolo 22, comma 6, della citata legge dispone espressamente che, in materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007. In particolare, l'articolo 4 di tale decreto prevede che le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di astensione obbligatoria o di interdizione, hanno diritto, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni. La medesima norma stabilisce, infine, che l'indennità corrisposta dall'Inps è integrata dall'ateneo fino a concorrenza dell'importo dell'assegno presupponendo, quindi, in capo all'ente di previdenza la corresponsione dell'indennità obbligatoria di maternità.
  Si tratta, pertanto, di una disposizione normativa espressa che non crea problemi interpretativi e che consente un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale alla figura dell'assegnista di ricerca, inclusa la possibilità di proroga del contratto.
  Nel caso del ricercatore universitario, l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 stabilisce una durata definita del contratto di tipologia a), con durata triennale ed eventuale proroga di due anni, e di tipologia b), con durata triennale, senza evidenziare alcun rimando esplicito a disposizioni derogative in materia di sospensione e proroghe. Pertanto, anche il periodo di astensione obbligatoria non ha un effetto sospensivo del termine di durata del contratto.
  Durante l'esecuzione del contratto, quindi, alla ricercatrice in maternità spetta, in applicazione della normativa sulla tutela della maternità, la regolare corresponsione dell'indennità da parte dell'ateneo e questo a prescindere dalla tipologia di fonte di finanziamento del relativo contratto. Il periodo di maternità non incide, quindi, sulla durata o sulla proroga del contratto ma si prevede semplicemente che sia assicurato il trattamento economico ovvero che l'indennità di maternità possa essere corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro e, in particolare, che, se l'astensione obbligatoria inizia durante un rapporto di lavoro a tempo determinato e prosegue anche dopo la sua cessazione oppure l'astensione inizia entro 60 giorni dal termine del rapporto di lavoro, alla lavoratrice vada corrisposta l'indennità di maternità.
  Nel caso di contratti a termine con la pubblica amministrazione l'obbligo dell'erogazione spetta comunque a quest'ultima, senza gravare sui finanziamenti ricevuti da fonti esterne.
  Tutto ciò posto, resta tuttavia da risolvere la problematica del termine del contratto a tempo determinato per le ricercatrici che hanno diritto all'astensione per maternità o ad assenze per motivi di salute, che indubbiamente sarebbe opportuno prorogare applicando le stesse regole che valgono per gli assegni di ricerca.
  In tale direzione sono in corso verifiche sulla possibile estensione del trattamento applicato agli assegni di ricerca secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, della legge n. 240 del 2010, il quale stabilisce che nel computo della durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti di cui all'articolo 24 (ricercatori a tempo determinato) non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente dando la possibilità di prevedere una proroga del termine.
  Il Ministero si riserva, all'esito dei confronti che sono in corso, di inoltrare apposite indicazioni alle Università.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

progetto di ricerca

personale di ricerca

contratto di lavoro