ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08155

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 591 del 16/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 16/03/2016
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 16/03/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 16/03/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/03/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 16/03/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/03/2016
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 16/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 16/03/2016
Stato iter:
17/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/03/2016
Resoconto ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 17/03/2016
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 17/03/2016
Resoconto ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/03/2016

SVOLTO IL 17/03/2016

CONCLUSO IL 17/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08155
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Mercoledì 16 marzo 2016, seduta n. 591

   ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   la gestione dei rifiuti solidi urbani in Italia ha un costo ragguardevole, di poco inferiore ai 10 miliardi di euro all'anno, con costi decisamente variabili nei vari settori della filiera e in base all'area geografica, alla presenza di società partecipate, al recupero energetico e al ruolo dei consorzi;
   la gestione del ciclo dei rifiuti per essere virtuosa e sostenibile, lo deve essere anche dal punto di vista economico per evitare speculazioni, interessamenti della criminalità organizzata, sovradimensionamenti degli impianti, inquinamento e danni ambientali aggirabili;
   dai dati della relazione 2014 sui rifiuti solidi urbani dell'Ispra si stima il costo della gestione dei rifiuti solidi urbani nel 2013 in circa 9 miliardi e 690 milioni di euro;
   in tale direzione, il comune di Rodigo, in provincia di Mantova, di 5.412 abitanti, rappresenta un caso «emblematico» di efficiente gestione del servizio di raccolta e avvio alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), stabilendo di assumere direttamente «in autonomia» la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, con l'utilizzo di proprio personale e propri automezzi, ma avvalendosi dell'opera di un terzo per la fase successiva alla raccolta dei rifiuti (trasporto e smaltimento);
   il comune, infatti, ha stabilito di non avvalersi dei servizi di Mantova Ambiente, attualmente soggetto unico provinciale nel settore dell'ambiente, avendo adottato, da alcuni anni, una strategia di gestione dei rifiuti solidi urbani in grado di abbattere i costi e di conseguenza le tariffe per i cittadini; risulta che la liceità della scelta della gestione diretta del comune sia stata posta in discussione dalla società citata Mantova Ambiente e provincia di Mantova, rispettivamente per tale gestione «ibrida» pubblico/privata nei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed in relazione alla asserita necessità per il comune di essere iscritto all'albo dei gestori ambientali;
   tale vexata quaestio è stata peraltro oggetto di una pronuncia in funzione consultiva della Corte dei conti proprio sulla gestione diretta del servizio di raccolta da parte del comune (457/2013);
   in tutta Italia, peraltro, diversi comuni, soprattutto in Sicilia (Palermo, Agira, Giarre), stanno sperimentando con risultati positivi la gestione diretta dei servizi ambientali;
   recentemente sono stati pubblicati i dati economici relativi al piano economico finanziario (PEF) 2015 del consorzio Contarina (TV), pubblico, che comprende anche la città di Treviso e gestisce l'igiene urbana e i rifiuti solidi urbani per oltre 550.000 persone, garantendo un costo pro capite di 111 euro, area urbana compresa, dato record nazionale per un'area così vasta e comprendente un'area urbana capoluogo di provincia e che risulta circa metà del costo pro capite medio nazionale;
   risulta dunque un tema controverso e producente ampio contenzioso amministrativo se un comune possa procedere direttamente alla gestione dei rifiuti, attraverso forme di gestione in autonomia peraltro previste dalla legge, per una prima parte del servizio rifiuti corrispondente alla «raccolta» e affidare tramite gare le successive operazioni connesse al trasporto e allo smaltimento senza contravvenire alla legge –:
   se il Ministro interrogato intenda considerare l'opportunità di assumere iniziative anche di carattere normativo per favorire la possibilità da parte dei comuni di autogestire i servizi pubblici locali connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, o assimilati, stante il dimostrato risparmio derivato da tali modalità di gestione, chiarendo, altresì, se del caso attraverso iniziative volte alla interpretazione delle norme, con particolare riferimento agli articoli 133 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che è consentito all'ente locale di avvalersi di un terzo per la fase successiva alla raccolta dei rifiuti, mantenendo però in capo al comune la titolarità del servizio. (5-08155)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 marzo 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-08155

  La gestione dei rifiuti urbani, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dalle regioni, e ciò al fine di consentire, tra l'altro, il superamento della frammentazione delle gestioni stesse attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti e il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali. Le regioni provvedono alla delimitazione degli ATO, nel rispetto delle linee guida di competenza statale, oppure possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ATO, qualora predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza, rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa di settore, secondo quanto previsto dall'articolo 200, comma 7 del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
  In riferimento all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si richiamano inoltre le disposizioni contenute all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui, nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente.
  La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale.
  Solo nel caso in cui tali organismi non siano stati istituiti o designati, la gestione dei rifiuti può continuare ad essere esercitata dai gestori esistenti, come stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 152/2006 che nel merito prevede la continuità della gestione esistente fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'autorità d'ambito e dai comuni come previsto dall'articolo 198 del medesimo decreto legislativo.
  Per quanto attiene alla possibilità di affidamento del servizio di raccolta, disgiuntamente dal servizio trasporto e smaltimento, si richiamano le disposizioni contenute all'articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012 che prevedono la possibilità di affidamento disgiunto, esclusivamente in capo all'autorità di ambito, del servizio di raccolta, commercializzazione, avvio a smaltimento e recupero dal servizio di gestione e realizzazione degli impianti.
  Premesso quanto sopra, si evidenzia che la forma organizzativa su scala vasta, tipica dell'ambito territoriale ottimale, corrisponde al soddisfacimento delle esigenze connesse all'efficientamento anche economico della gestione, favorendo le economie di scala, oltre che ai principi di solidarietà sociale, secondo cui, chi usufruisce di condizioni socio-economiche e territoriali favorevoli, supporta le utenze in condizioni di minor favore.
  In tale ambito, il Ministero è impegnato nel favorire il processo di aggregazione tra comuni nonché l'attuazione di sistemi tariffari omogenei, sulla base di standard di livello nazionale.
  In conclusione, si precisa che tali procedure debbano garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea sull'evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione dei rifiuti

prestazione di servizi

servizio