ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08150

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 591 del 16/03/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/10617
Firmatari
Primo firmatario: PINNA PAOLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALGANO ADRIANA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 16/03/2016
QUINTARELLI GIUSEPPE STEFANO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 16/03/2016
VARGIU PIERPAOLO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 16/03/2016
VECCHIO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 16/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 16/03/2016
Stato iter:
19/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2017
Resoconto AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
 
REPLICA 19/07/2017
Resoconto PINNA PAOLA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/03/2016

DISCUSSIONE IL 19/07/2017

SVOLTO IL 19/07/2017

CONCLUSO IL 19/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08150
presentato da
PINNA Paola
testo di
Mercoledì 16 marzo 2016, seduta n. 591

   PINNA, GALGANO, QUINTARELLI, VARGIU e VECCHIO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il moto indipendentista baltico, avviatosi nei primi mesi del 1989 e caratterizzato da manifestazioni con forte carattere simbolico, rinominato la «rivoluzione cantata», culminò nel 1991 quando Estonia, Lettonia e Lituania separarono i loro destini da quello dell'Unione sovietica. Nel marzo di quell'anno con referendum popolare quasi l'80 per cento della popolazione estone dichiarò la volontà di distaccarsi dall'Urss e nel 1992 seguirono le prime libere elezioni nel Paese. Tuttavia, il percorso di smarcamento fu caratterizzato anche dal sorgere della cosiddetta «questione russa»: ragioni storiche, culturali, sociali e politiche resero difficile una serena integrazione fra estoni e ex-sovietici;
   dopo aver ottenuto l'indipendenza, il neonato Governo estone era bisognoso di ristabilire la propria sovranità e recuperare la propria identità, sia linguistica che culturale, persa durante l'occupazione. Su tali basi adottò il principio dello ius sanguinis e stabilì che solo i residenti nel Paese prima della seconda guerra mondiale e i loro discendenti avevano il diritto di ottenere automaticamente la cittadinanza estone. La ratio legale e ideologica di questa legge va cercata nella continuazione de iure dello Stato prima dell'occupazione sovietica del 1940;
   vi era anche la possibilità di acquisire la cittadinanza per naturalizzazione; tuttavia, per ottenerla era necessario essere in possesso di specifici requisiti fra cui era ricompreso il superamento di un severo esame di lingua estone particolarmente impegnativo per i russofoni dal momento che l'estone, essendo una lingua appartenente al ramo finnico delle lingue uraliche, non presenta nessuna affinità con il russo, lingua di origine slava, ed è caratterizzato da un complesso sistema grammaticale difficile da apprendere senza un regolare corso di studi scolastico. Tale requisito ha impedito di fatto l'integrazione della maggior parte degli ex-sovietici residenti in Estonia, pari al 30 per cento della popolazione, i quali avevano per anni abitato e lavorato nel Paese baltico coltivando le proprie tradizioni e continuando a parlare russo, che fino al 1991 era la lingua ufficiale;
   le conseguenze di queste decisioni sono state drammatiche dal punto di vista politico, economico e sociale. Un'ampia fetta della popolazione si è ritrovata da un giorno all'altro senza cittadinanza, nell'impossibilità di parlare la propria lingua di origine — aspetto che comportò nella maggior parte dei casi anche la perdita del posto di lavoro, emblematico fu il caso del 1999 in cui trecento poliziotti di origine russa persero il proprio posto di lavoro perché non riuscirono a passare l'esame di lingua estone — e priva dei diritti civili quali ad esempio il diritto alla proprietà e il diritto all'elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni politiche, dunque, non rappresentata in sede parlamentare laddove vedeva fievolmente difesi e tutelati i propri interessi. La frattura linguistica ha consolidato quella etnica;
   ne consegue che una parte della popolazione è da allora composta da «non cittadini», detti anche «alieni», ovvero residenti permanenti ma privi di cittadinanza sia estone che sovietica (persa quest'ultima con il dissolversi dell'Urss) a cui è stato dato il cosiddetto «passaporto grigio», un documento che certifica il loro particolare e atipico status. Ad oggi si stima che circa l'8 per cento della popolazione estone appartiene a questa categoria, si tratta di persone che hanno vissuto una parte considerevole della loro esistenza senza il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali e senza che il Paese in cui abitano, lavorano e pagano le tasse li riconosca membri di una collettività;
   solo nell'ultimo periodo la situazione ha visto una lieve svolta positiva. Infatti, a seguito dell'ingresso dell'Estonia nello spazio Schengen (2007), è stata riconosciuta a tutti i residenti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, la libera circolazione nell'area dell'Unione europea. Inoltre, l'Estonia ha recentemente adottato il principio dello ius soli, assicurando l'acquisizione della cittadinanza a tutti i nati in Estonia dopo il febbraio 1992; tuttavia, permangono problemi per i possessori del «passaporto grigio», ovvero i nati prima di quella data considerati ancora «non-cittadini»;
   gli effetti si ripercuotono anche nella quotidianità di questi individui che si trovano per ragioni varie, spesso di lavoro, in Italia e che incontrano ostacoli di ordine burocratico anche per le più semplici delle attività, come ad esempio l'iscrizione al sito on-line dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In molti casi le amministrazioni comunali italiane non sapendo come affrontare il problema hanno inserito nei documenti ufficiali la cittadinanza estone, generando ulteriori difficoltà e incertezze;
   questa situazione anomala confligge con i principi alla base del costituzionalismo contemporaneo. In tempi remoti era normale che ciascun individuo godesse di un regime e di un trattamento legale correlati al suo gruppo di nascita e alla sua posizione sociale, ma ad oggi il principio di eguaglianza è proclamato nelle costituzioni, nei trattati internazionali e nelle carte dei diritti: è impensabile che tali discriminazioni possano verificarsi all'interno degli Stati membri dell'Unione europea;
   infatti, l'Unione europea nei Trattati sottolinea «il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi» (articolo 9 TUE) e ribadisce che «è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità» e che il «Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni» (articolo 18 TFUE). Inoltre, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea l'articolo 21 sancisce che «è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità»; a completare il quadro è l'articolo 22 secondo cui «l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica». Nell'ordinamento italiano il principio di eguaglianza formale e il divieto di discriminazione sono previsti nei principi fondamentali della Carta costituzionale (articolo 3 Costituzione);
   tuttavia, come premesso, nonostante i valori enunciati permane all'interno dell'Unione e nei suoi Stati membri l'esistenza di questa particolare categoria di individui, i «non cittadini», che è difficilmente inseribile all'interno di schemi conosciuti, non potendo essere inclusa neanche nella tipologia degli apolidi. In tal modo si creano palesi disparità di trattamento fra individui e, al contempo, si avalla uno stato di incertezza del diritto e della sua applicazione –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di eliminare, sulla base dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale ed europeo quali il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione, tutti gli ostacoli di ordine burocratico che impediscono ai «non cittadini» lo svolgimento di una vita regolare e dignitosa in Italia;
   se ritenga opportuno adoperarsi in tutte le sedi istituzionali internazionali, nello specifico nell'ambito della Organizzazione delle nazioni unite e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ed europee, quali l'Unione europea e il Consiglio d'Europa, affinché si giunga a un superamento di questa situazione di incertezza e atipicità di modo che le palesi discriminazioni e disparità di trattamento descritte in premessa siano prontamente e definitivamente sanate.
(5-08150)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 luglio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione III (Affari esteri)
5-08150

  1. Pur trattandosi di una problematica prevalentemente legata alle dinamiche di politica interna Estone (dinamiche che come vedremo presentano recenti sviluppi positivi) nonché alle relazioni bilaterali tra Paesi Baltici e Federazione Russa, la Farnesina segue attentamente la questione. Sia nei fora multilaterali competenti (alla luce degli aspetti ad essa connessi, legati alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme e principi in materia di cittadinanza europea) che a livello bilaterale attraverso la nostra Ambasciata.
  2. Il trattamento della minoranza di lingua e cultura russa, o russofona, residente in Estonia – pari a circa il 25 per cento della popolazione totale a fronte del 68 per cento di etnia estone ed in gran parte concentrata nella capitale e nella contea orientale di Ida-Viru – ha subito un'evoluzione significativa negli ultimi decenni.
  3. Nel 1995 una legge sulla cittadinanza ha modificato il precedente disposto che attribuiva la cittadinanza solo alle famiglie che ne erano in possesso prima dell'invasione sovietica. È stata quindi contemplata la naturalizzazione anche per altre categorie di residenti ma soltanto previo esame di conoscenza della lingua estone. Quest'ultimo requisito ha costituito per molto tempo, a causa della complessità della lingua estone, un ostacolo significativo all'acquisizione della cittadinanza da parte della popolazione di etnia russa, soprattutto quella di età più avanzata. Da questo è scaturito il fenomeno dei residenti russofoni apolidi in territorio estone. Secondo stime del Ministero dell'interno estone, a gennaio 2016 essi sono circa 82 mila su una comunità russa complessiva di circa 300 mila persone: il resto di tale comunità o ha la cittadinanza russa o quella estone.
  4. Tuttavia, a partire dalla fine degli anni Novanta, anche a seguito delle pressioni della comunità internazionale e delle proteste russe, il governo estone ha affrontato il problema dell'integrazione della minoranza apolide con maggiore impegno ed efficacia: una recente riforma della legge sulla cittadinanza ha alleggerito le difficoltà dei test linguistici per gli «over 65» (con l'abolizione tout court della prova scritta, quella oggettivamente più difficile) e previsto la concessione automatica della cittadinanza agli individui di età inferiore ai 15 anni o nati dopo il primo gennaio 2016, anche senza l'assenso dei genitori – i quali possono sempre chiederne però la revoca.
  5. Dal punto di vista strettamente giuridico, la limitazione dei diritti fondamentali, civili e politici per gli apolidi in Estonia riguarda soltanto l'elettorato attivo e passivo per il Parlamento, mentre è ammessa la partecipazione alle elezioni amministrative. Nessun ostacolo, invece, alla libera attività imprenditoriale o all'accesso ad educazione scolastica, assistenza sanitaria, diritti di proprietà, eccetera.
  6. La questione continua ad essere un «irritante» nelle relazioni tra Tallinn e Mosca. Quest'ultima infatti considera la situazione come una violazione dei diritti umani, risolvibile soltanto con la concessione automatica del passaporto estone a tutti i residenti di etnia e lingua russe, indipendentemente dalla loro età e dalle loro circostanze famigliari. Di conseguenza Mosca saluta favorevolmente le modifiche espansive delle norme sulla cittadinanza estone, ma non ritiene quanto fatto ancora sufficiente.
  7. Per quanto riguarda i più recenti sviluppi di politica interna legati al tema della composizione etnica del Paese, si segnala che il nuovo governo guidato dal Primo Ministro Ratas, insediatosi il 23 novembre scorso e sostenuto in primis, dopo molti anni, dal Partito di centro (partito di riferimento della comunità russa nel Paese), sembra avere la sensibilità giusta per facilitare una soluzione, aprendo la strada ad un appianamento delle frizioni sociali interne al Paese e ad un ridimensionamento dell'annoso problema degli apolidi. In questo senso, risulta emblematica la proposta di Ratas, espressa nel gennaio 2017, di estendere la cittadinanza a chiunque avesse vissuto e lavorato regolarmente in Estonia negli ultimi 25 anni, indipendentemente dall'estrazione etno-linguistica. Tale progetto, tuttavia, è stato accolto con freddezza da più parti dello spettro politico estone e dunque risulta non di facile attuazione, quantomeno nell'immediato.
  8. Quanto alla possibilità di azioni/iniziative in sede UE, si osserva che l'articolo 20 TFUE stabilisce che: «È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce». Il godimento dei diritti e dei doveri che discendono dalla cittadinanza europea derivano pertanto dall'attribuzione o meno della cittadinanza estone a determinate persone residenti sul proprio territorio da parte dell'Estonia in applicazione delle proprie leggi.
  In ambito infine OSCE invece la questione del trattamento delle minoranze russofone nei Paesi Baltici (non solo l'Estonia) è sempre al centro del dibattito politico tra Mosca e questi ultimi nei vari fori di dialogo, in particolare in occasione dello Human Dimension Implementation Meeting che si tiene ogni anno a Varsavia (sede dell'ODIHR – Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani). La questione viene sollevata sia dai rappresentanti governativi della Federazione Russa sia da alcune ONG che intervengono durante le sessioni dei lavori. Della vicenda è stato interessato in passato l'Alto Commissario OSCE per le Minoranze Nazionali (HCNM).
  9. Il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, continuerà pertanto a seguire attentamente la questione, sostenendo nelle Sedi multilaterali competenti le eventuali iniziative condivise a tutela delle minoranze in oggetto. Analogamente potranno essere valutate possibili attività di sensibilizzazione in occasione di incontri bilaterali con Autorità estoni al fine di incoraggiare il dialogo e sostenere il percorso che sembra avviato verso una progressiva soluzione della questione.
  10. Sul piano interno, in base a quanto comunicato dal Viminale in merito al quesito dell'interrogazione, la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia della Frontiere ha posto in essere modalità operative atte ad agevolare le Questure che si trovano a trattare tali categorie di persone, ai fini del rilascio del necessario permesso di soggiorno, sul territorio di loro giurisdizione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

soppressione di posti di lavoro

lotta contro la discriminazione

discriminazione basata sulle tendenze sessuali