ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08142

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 591 del 16/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: GIORDANO SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 16/03/2016
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/03/2016
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/03/2016
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 16/03/2016
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 16/03/2016
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 16/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 16/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08142
presentato da
GIORDANO Silvia
testo di
Mercoledì 16 marzo 2016, seduta n. 591

   SILVIA GIORDANO, L'ABBATE, LOREFICE, DI VITA, BARONI, MANTERO e COLONNESE. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   le direttive 75/362/CEE e 75/363/ CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (in seguito coordinate dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, hanno prescritto che le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, siano oggetto di «adeguata remunerazione» ed i relativi titoli siano riconosciuti presso tutti gli Stati membri. L'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle stessa, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;
   la direttiva 82/76/CEE è stata recepita dall'Italia solo nel 1991, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257, dunque i medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione dal 1982 al 1991 non hanno percepito alcuna remunerazione;
   l'articolo 6 del decreto legislativo n. 257 del 1991 disponeva una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992, senza nulla riconoscere ai medici immatricolatisi alla specializzazione negli anni accademici antecedenti;
   la Corte di giustizia europea (sentenza del 25 febbraio 1999 e 31 ottobre 2000), ha affermato il diritto alla remunerazione anche in favore dei medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione dopo il 1982, termine ultimo fissato dalla predetta direttiva, ai fini della sua attuazione da parte dei singoli Stati;
   sulla scorta della Corte di giustizia europea, si sono susseguite diverse sentenze che hanno riconosciuto il diritto dei medici italiani che hanno frequentato le scuole di specializzazione tra gli anni 82/83 e 90/91, ad ottenere dallo Stato italiano il pagamento ad «una adeguata remunerazione» (Cassazione, III Civile, 7630/2003; n. 3283/08; Tribunale di Roma, n. 24828/2006; CDS Sez. VI, 4954/04 ed altre);
   l'articolo 6 del decreto legislativo n. 257 del 1991, oltre alla borsa di studio di lire 21.500.000 annuali aveva previsto che tale importo venisse annualmente, a partire dal 1o gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d'inflazione e rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale;
   in data 5 aprile 1993 è stata approvata la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, che sostituiva in materia le precedenti, attuata nel nostro ordinamento con sette anni di ritardo, attraverso il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, il quale modificava l'assetto normativo instaurato dal precedente decreto legislativo n. 257 del 1991, abrogandolo. In particolare, l'articolo 37, comma 1, prevedeva che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, dovesse essere corrisposto un trattamento economico annuo, onnicomprensivo, a scadenze mensili, determinato con decreto ministeriale, ogni tre anni (articolo 39). In tale quadro i datori di lavoro (università e regione) avrebbero dovuto corrispondere una contribuzione mensile nella misura del 75 per cento di quella ordinaria per il settore sanitario;
   le disposizioni di cui agli articoli 39 e 41 (relative alla parte economica) sono rimaste sospese fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che, all'articolo 1, comma 300, stabiliva che le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 del decreto legislativo n. 368 del 1999 si dovessero applicare a decorrere dall'anno accademico 2006-2007;
   infine, successivamente, è stata emanata la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che abrogava e sostituiva la citata direttiva 93/16/CE; tale direttiva è stata recepita con la legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006) e con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
   il complesso quadro normativo esposto ha determinato che, solamente a partire dall'anno accademico 2006-2007, ai laureati in medicina vincitori di concorso sono stati assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico pari ad euro 25.000 per i primi due anni accademici e ad euro 26.000 per gli ultimi tre, nonché il diritto alla copertura previdenziale e alla maternità. Al contrario, i laureati medici che si sono iscritti al corso in anni accademici precedenti, sebbene abbiano svolto il loro corso, con modalità identiche, hanno avuto trattamenti remunerativi, contributivi, assistenziali e di riconoscimento di carriera differenti;
   la mancata attuazione nei tempi previsti della direttiva 93/16/CEE ha generato negli ultimi anni un secondo fronte giudiziario, tra gli iscritti ai corsi di specializzazione tra il 1994 e il 2006 a cui sono state erogate le borse di studio, ma senza il pagamento degli oneri previdenziali e della copertura assicurativa dei rischi professionali e degli infortuni –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
   se intenda assumere iniziative dirette a riconoscere la corresponsione ai medici che ne hanno diritto, di un congruo indennizzo per quanto loro dovuto e previsto dalla normativa europea e nazionale, secondo principi di equità e giustizia, anche al fine di risolvere definitivamente l'enorme contenzioso apertosi tra i medici, che non hanno visto riconoscersi un loro legittimo diritto, e lo Stato italiano.
(5-08142)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

istruzione medica

formazione professionale

Corte di giustizia CE