ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08127

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 591 del 16/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08127
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo di
Mercoledì 16 marzo 2016, seduta n. 591

   DE LORENZIS. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   con accordo sindacale nazionale stipulato in data 8 luglio 2013 tra ASSTRA, ANAV e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRA SPORTI, UGLTRASPORTI e FRISA CISAL è stato convenuto di costituire il «fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico» ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 92 del 2012. Detto accordo è stato recepito, con decreto n. 86985 del 9 gennaio 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ha istituito presso l'Inps il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico;
   detto fondo, ai sensi della normativa richiamata, è teso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Il fondo di solidarietà, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, può perseguire l'ulteriore finalità di erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato, di erogare prestazioni integrative di prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e di sostenere attività formative;
   successivamente, il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ha abrogato la normativa richiamata e il comma 5 dell'articolo 46 prevede che «laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio (...) all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto». Inoltre, il citato decreto n. 148 ha introdotto alcune modifiche nell'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà in conseguenza delle quali, a norma dell'articolo 26, comma 7, l'istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti. La soglia dimensionale così individuata per la partecipazione al fondo è verificata mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. Sono state, inoltre, modificate le prestazioni erogabili dai fondi di solidarietà;
   i fondi già istituiti dovevano, altresì, adeguarsi alle disposizioni del comma 7 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, entro il 31 dicembre del 2015. In caso contrario, a decorrere dal 1o gennaio 2016, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale previsto dall'articolo 29 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di solidarietà non adeguati vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
   con circolare n. 27 dell'11 febbraio 2016, l'INPS ha fornito indicazioni e chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione del fondo, alla sua natura giuridica, agli obblighi di bilancio e di gestione del fondo, alle relative prestazioni e alle modalità di finanziamento, con istruzioni contabili;
   a quanto consta all'interrogante, con comunicato al personale n. 3 del 24 febbraio 2016, Atac spa, azienda per la mobilità, coinvolta dal fondo in discorso, ha reso noto che a decorrere da febbraio 2016 si procederà ad operare una trattenuta mensile in busta paga a carico del lavoratore dipendente e un versamento a carico del datore di lavoro. A decorrere da marzo si procederà poi al recupero degli arretrati dovuti;
   allo stato attuale, non consta all'interrogante, nessuna altra specifica previsione circa la puntuale gestione, la durata e il controllo su detto fondo di solidarietà, né sulla destinazione del ricavato e sulle forme di tutela della busta paga dei lavoratori –:
   se i Ministri interrogati, nell'ambito delle rispettive competenze, siano in grado di fornire chiarimenti sul regime della gestione, della garanzia, della durata e del controllo del «fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico» e sulle forme di tutela della busta paga dei lavoratori e se intendano adottare iniziative normative a tal fine. (5-08127)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa di trasporto

cessazione d'impiego

sindacato