ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08099

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 589 del 14/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 14/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRODANI ARIS MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 14/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 14/03/2016
Stato iter:
07/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/07/2016
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 07/07/2016
Resoconto PRODANI ARIS MISTO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/03/2016

SOLLECITO IL 24/03/2016

DISCUSSIONE IL 07/07/2016

SVOLTO IL 07/07/2016

CONCLUSO IL 07/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08099
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Lunedì 14 marzo 2016, seduta n. 589

   RIZZETTO e PRODANI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   si è appreso che Area Science Park di Trieste, parco scientifico e tecnologico multisettoriale, vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per tutto l'anno 2014, in applicazione della legge n. 68 del 1999, ha assunto a tempo determinato quattro persone con disabilità che avrebbero poi dovuto essere stabilizzate ai sensi del decreto-legge n. 101 del 2013, provvedimento volto a superare la precarietà nella pubblica amministrazione;
   tuttavia, a quanto è dato sapere, alla scadenza del 31 dicembre 2014, i lavoratori in questione non solo non sono stati assunti a tempo indeterminato, ma non gli è stato neanche rinnovato il contratto a tempo determinato. Ciò a causa di un'interpretazione restrittiva che ha applicato Area Science Park sul decreto-legge n. 101 del 2013, ritenendo che la normativa sopraggiunta in materia consenta di ridurre il numero di lavoratori con disabilità da assumere ai sensi della legge n. 68 del 1999;
   di contro, dalla lettura del decreto-legge n. 101 del 2013 e da quanto stabilito dal dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri con circolare n. 5 del 21 novembre 2013 e con una nota operativa del 30 dicembre 2014, si ritiene che gli interventi normativi in materia oggetto della legge n. 68 del 1999, a cui fa riferimento Area Science Park, concernono soltanto l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili da parte di enti pubblici che si trovano in condizione di soprannumerarietà, con esplicita deroga ai divieti di nuove assunzioni; condizioni che non ricomprendono il caso di specie considerando, soprattutto, che Area Science Park non si trova in stato di soprannumerarietà;
   la condotta di Area Science Park è stata fortemente contestata sia dalle organizzazioni sindacali che dalla Fish FVG; tuttavia, nonostante reiterati inviti e sollecitazioni, Area Science Park non ha modificato la propria posizione, né il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è intervenuto per chiarire la vicenda nonostante sia stato interpellato dai sindacati; tra l'altro, l'ente in questione ha assunto una condotta che appare agli interroganti palesemente scorretta nei confronti di questi lavoratori considerando che sono stati illusi con continue promesse di rinnovo del loro contratto a tempo determinato riferendo della necessità di una presunta approvazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   invece, queste persone non solo non hanno ottenuto il rinnovo del contratto ma proprio perché rassicurate dall'ente sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, non hanno neanche cercato un nuovo impiego, precludendosi altre opportunità lavorative;
   si ritiene pertanto che Area Science Park abbia erroneamente interpretato la normativa in materia, poiché avrebbe dovuto fare riferimento esclusivamente alla normativa ante decreto-legge n. 101 del 2013, sicché a parere degli interroganti i quattro lavoratori devono essere riassorbiti in organico –:
   quali siano gli orientamenti dei Ministri interrogati sui fatti esposti in premessa, per quanto di loro competenza;
   se e quali iniziative intendano adottare, per quanto di competenza, per tutelare i lavoratori in questione considerando che Area Science Park a giudizio degli interroganti ha erroneamente applicato la normativa in materia pregiudicandoli e determinando la perdita dei posti di lavoro. (5-08099)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 luglio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-08099

  Gli On.li interroganti chiedono l'adozione di iniziative per tutelare quattro ex lavoratori con disabilità assunti con contratto a tempo determinato presso il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (Area Science Park), considerando che tale Ente, a giudizio degli stessi interroganti, non avrebbe correttamente interpretato la normativa determinando, conseguentemente, la perdita di tali posti di lavoro.
  È opportuno precisare preliminarmente che la questione non investe una competenza precipua di questo Ministero, ma piuttosto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel merito, si fa, pertanto, riferimento a quanto riferito dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione in risposta ad analoga interrogazione.
  Il Dipartimento per la funzione pubblica ha evidenziato al Ministero del Lavoro, con nota del 30 dicembre 2014, n. 73731, che il decreto-legge n. 101 del 2013 introduce un correttivo per la determinazione della base di computo per le assunzioni obbligatorie la quale deve tenere conto, ove necessario, della dotazione organica vigente. Se tale dotazione organica è numericamente superiore rispetto alla base di computo, non occorre operare correttivi e le assunzioni delle categorie protette devono essere effettuate a copertura della quota d'obbligo anche in soprannumero. Qualora invece la dotazione sia numericamente inferiore rispetto alla base di computo, le assunzioni delle categorie protette sono calcolate sulla base di computo al netto della parte eccedente e devono essere effettuate a copertura della quota anche in soprannumero. Ne consegue che dalla determinazione operata secondo i criteri descritti le amministrazioni sono obbligate ad assumere anche in soprannumero.
  Per quanto riguarda la quota di riserva che le pubbliche amministrazioni devono coprire ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, essa viene individuata sulla base del prospetto informativo che, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della citata legge, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a inviare in via telematica agli uffici provinciali competenti, ossia i centri per l'impiego.
  Quindi, facendo specifico riferimento all'interrogazione in argomento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risultanze del prospetto informativo gestito dalla propria banca dati, può fornire notizie più puntuali sul numero dei soggetti appartenenti alle categorie protette che l'Area Science Park dovrebbe assumere.
  In ogni caso, a fronte della natura degli interessi da contemperare – diritto al lavoro di soggetti appartenenti a categorie protette da un lato e esigenza organizzativa della PA dall'altro – si ritiene necessario un chiarimento sul piano normativo e non meramente interpretativo.
  Posto ciò, si possono svolgere le seguenti considerazioni.
  L'articolo 4, comma 1, della legge n. 68 del 1999, prevede che, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili i lavoratori occupati ai sensi della stessa legge e quelli con contratto a tempo determinato fino a sei mesi.
  In termini di sistema, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, i lavoratori a tempo determinato che insistono sulla dotazione organica di un'amministrazione pubblica dovrebbero essere computati per la determinazione della quota d'obbligo, a meno che non si tratti di soggetti occupati ai sensi della stessa legge n. 68 del 1999.
  È altrettanto vero che, in alcuni casi, i lavoratori in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato non insistono sulla dotazione organica dell'amministrazione pubblica, in quanto, sono assunti per lo svolgimento di compiti non connessi con l'attività ordinaria, bensì per assolvere a prestazioni legate a progetti di durata limitata e finanziati con risorse non stabili. In tale circostanza, per evitare discrasie tra il fabbisogno ordinario dell'ente e quello legato a progetti temporanei, il rispetto della quota d'obbligo potrebbe essere garantito con assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette con contratto di lavoro a tempo determinato.
  In sostanza, una base di computo che rientra nel limite della dotazione organica consente di rispettare la quota d'obbligo con assunzioni a tempo indeterminato, mentre una base di computo che supera la dotazione organica con contratti di lavoro a termine dovrebbe garantire il rispetto della quota d'obbligo attraverso assunzioni a tempo determinato.
  Per gli enti di ricerca, poi, sono previste disposizioni di carattere speciale in materia di personale a termine, sotto il profilo ordinamentale e finanziario. Si tratta di previsioni normative che, anche in deroga ai tetti di spesa e al limite di durata massima di 36 mesi:
   a) fanno comunque salve le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario per gli Enti di ricerca (articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005);
   b) autorizzano gli enti di ricerca ad assumere o impiegare personale a tempo determinato, nell'esecuzione di programmi o attività i cui oneri ricadono su fondi comunitari, per tutta la durata degli stessi (articolo 118, comma 14, della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014);
   c) prevedono la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, pari a quella del progetto a cui si riferiscono (articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015).

  Nel contesto sopra descritto il personale a tempo determinato finanziato con fondi comunitari certamente non copre il fabbisogno ordinario dell'ente ed è legato a un elemento di contingenza ossia all'assegnazione, eventuale e non continuativa, di risorse comunitarie per lo svolgimento di specifici progetti. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di un numero consistente di personale che supera in termini quantitativi quello a tempo indeterminato, come si verifica anche nel caso dell'Area Science Park.
  Si può tuttavia ritenere che, in un'ottica di ragionevolezza, l'aspetto evidenziato non può non incidere sulle modalità di computo della quota d'obbligo. Invero, l'assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale appartenente alle categorie protette comporta, in applicazione al principio di omogeneità tra base di computo e quota d'obbligo, che, nella base per il calcolo delle assunzioni da effettuare, sia preso a riferimento il personale in servizio a tempo indeterminato e quello che, pur essendo a tempo determinato, sia quanto meno legato a fabbisogni non meramente contingenti dell'amministrazione e con la possibilità di essere utilizzato per un lasso di tempo non circoscritto.
  Il Dipartimento per la funzione pubblica ritiene pertanto che possa essere rimessa alla valutazione dei singoli enti la possibile esclusione dalla base di computo della quota obbligatoria dei dipendenti con contratto a tempo determinato, ancorché di durata superiore a sei mesi, i cui oneri siano a carico di fondi comunitari.
  In ogni caso, l'esigenza di tutelare l'interesse dei soggetti appartenenti alla categorie protette, rispetto ai quali il legislatore accorda specifiche forme di tutela del diritto al lavoro, comporterebbe comunque la necessità di garantire una quota di assunzioni, sia pur a tempo determinato, dei medesimi soggetti.
  In conclusione, si riferisce, che l'Area Science Park di Trieste, al fine di applicare in modo conforme la nuova normativa, dopo aver formulato due interpelli rispettivamente al Ministero del lavoro e al Dipartimento per la funzione pubblica, chiedendo di esprimere la propria interpretazione circa la definizione della base di computo da prendere in considerazione per il calcolo dei soggetti da assumere nell'ambito delle categorie protette, ha verificato che, alla data di entrata in vigore della norma, l'obbligo di assunzione delle categorie protette a fronte della sola dotazione organica prevedeva una consistenza numerica di 2 unità appartenenti alla categoria «disabili». Tali unità erano, peraltro, già in servizio con contratto a tempo indeterminato ed è presente, inoltre, un'ulteriore unità eccedente a tempo indeterminato, che rimane in servizio in quanto la norma comunque tutela la situazione esistente.
  Pertanto, alla luce della poco chiara interpretazione della nuova norma, l'Ente ha ritenuto di non avere alcuna facoltà di trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato dei quattro lavoratori appartenenti alla categoria disabili in contratti a tempo indeterminato, i contratti sono quindi cessati alla loro scadenza naturale.
  L'Ente ha precisato che i suddetti lavoratori sono stati puntualmente informati dell'impossibilità di procedere a rinnovi e stabilizzazioni e sono stati altresì edotti della possibilità di avvalersi, alla scadenza naturale dei rispettivi contratti, del diritto di precedenza nelle assunzioni, stabilito dall'articolo 7, comma 6, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 101 del 2013.
  Concludendo, quindi, se da un lato l'esigenza di tutelare l'interesse dei soggetti appartenenti alle categorie protette comporterebbe la necessità di garantire una quota di assunzioni dei medesimi soggetti, dall'altro le disposizioni richiamate non sono sufficientemente chiare sul tema e dunque, per la rilevanza della tematica, si evidenzia la necessità di un esplicito intervento normativo chiarificatore, rispetto al quale vi è le massima disponibilità – nell'ambito delle proprie competenze – da parte del MIUR di collaborare con tutti i dicasteri interessati, in particolare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per avviare una riflessione sul tema.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

soppressione di posti di lavoro

parco nazionale

lavoratore disabile