ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08085

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 587 del 10/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 10/03/2016
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 10/03/2016
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 10/03/2016
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/03/2016
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 10/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 10/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08085
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Giovedì 10 marzo 2016, seduta n. 587

   GAGNARLI, PARENTELA, GALLINELLA, LUPO, BENEDETTI e L'ABBATE. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   in merito all'uso dei prodotti fitosanitari (PF), lo strumento normativo attualmente in vigore è il piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Pan), approvato con decreto ministeriale 22 gennaio 2014, entrato in vigore il 13 febbraio 2014, in applicazione della direttiva europea 2009/128/CE recepita dal decreto legislativo n. 150 del 2012;
   il decreto legislativo n. 150 del 2012, all'articolo 10, comma 4, ha stabilito che entro e non oltre il 26 novembre 2013, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avrebbe dovuto adottare specifiche disposizioni per l'individuazione dei PF destinati ad utilizzatori non professionali. Al comma 5 dell'articolo 10 è precisato che decorso il termine di due anni dall'adozione delle disposizioni di cui al comma 4 è da considerarsi vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di PF non recanti in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali». Attualmente, agli interroganti non risultano emanate disposizioni in tal senso, con la conseguenza che gli utilizzatori non professionali non hanno più prodotti a disposizione;
   al punto A.5.6, il Pan ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica, tra le altre misure previste, ha stabilito che, nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, individuate in maniera esemplificativa e non esaustiva, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è stato vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri, di PF classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui venissero adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve le determinazioni più restrittive delle autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri;
   al successivo punto A.5.6.1 il Pan ha stabilito che in ambiente urbano, le autorità locali competenti per la gestione della flora infestante devono individuare le aree dove il mezzo chimico sia vietato e le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi;
   al successivo punto A.5.6.2 il Pan ha stabilito, altresì, che le Autorità locali competenti, relativamente all'utilizzo dei PF ad azione fungicida, insetticida e acaricida devono tener conto che: sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato nel regolamento (CE) n. 889/08. In ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di PF classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. La norma, inoltre, ha stabilito che tali prodotti non devono comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è invece consentito l'impiego di PF classificati nocivi con frase di rischio R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e R38, purché espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;
   entro due anni dall'entrata in vigore del Pan, lo stesso ha stabilito che le regioni e le province autonome devono definire protocolli tecnici che regolamentino i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o dai suddetti gruppi vulnerabili;
   con riferimento alla responsabilità del controlli sull'osservanza delle tante disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2012 e del relativo Pan quest'ultimo, al punto E, ha stabilito che le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuavano le autorità competenti preposte ai controlli, che il consiglio tecnico scientifico propone le linee guida sui controlli, costituite dalla raccolta di disposizioni e indicazioni aventi funzioni di indirizzo nei confronti delle Autorità competenti per le attività di controllo, ed un piano nazionale annuale per il coordinamento delle attività di controllo. Mentre il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora lo avesse ritenuto opportuno, predispone una banca dati dei risultati dei controlli, al fine di garantire un adeguato flusso delle informazioni;
   il decreto legislativo n. 150 del 2012, all'articolo 12, ha stabilito, altresì, che le attrezzature per la distribuzione dei PF devono essere sottoposte, da parte dell'utilizzatore professionale, a controlli tecnici periodici ed a manutenzione. In particolare, il controllo funzionale delle irroratrici è reso obbligatorio per garantire un corretto funzionamento della macchine e quindi per ottenere il miglior risultato dal trattamento antiparassitario, evitare gli sprechi sia di prodotto distribuito che di denaro, evitare la dispersione di sostanze inquinanti e dannose per la salute dell'operatore e dell'ambiente;
    il decreto ministeriale 22 gennaio 2016, al punto A.3.2, ha stabilito l'elenco delle macchine irroratrici per le quali il primo controllo è previsto entro il 26 novembre 2016, mentre i controlli successivi, sono previsti ogni 5 anni fino al 2020 ed ogni 3 anni successivamente. Le stesse macchine sono suddivise in 3 categorie: macchine irroratrici per la distribuzione su un piano verticale, macchine irroratrici per la distribuzione su un piano orizzontale, macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti alle colture protette;
   l'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2012 ha stabilito che siano le regioni e le province autonome, gli enti preposti all'organizzazione e gestione dello svolgimento dei controlli funzionali attraverso l'autorizzazione conferita ai centri di prova ed ai tecnici abilitati per svolgere i controlli. Dagli ultimi dati a disposizione degli interroganti risulta che in Italia sono stati riconosciuti, o sono in via di riconoscimento, 194 centri di prova e 517 tecnici abilitati (database Enama) e, su 650.000 macchine irroratrici, ad oggi soltanto il 15-20 per cento sono state sottoposte al primo controllo funzionale;
   le imprese agricole, già vessate dalla pressione fiscale e sommerse da adempimenti burocratici, non stanno percependo il controllo funzionale delle irroratrici come un'opportunità di crescita professionale, di tutela dell'ambiente e di risparmio reale, ma come un ulteriore «balzello» sul loro utile di impresa;
   anche in base a constatazioni dello stesso Enama e considerati il numero di centri prova autorizzati, la diversità di efficienza delle regioni, la scarsa informazione degli agricoltori ed i tempi tecnici necessari alla esecuzione del controllo tecnico funzionale, è altamente probabile che, alla prima data di scadenza sopra indicata, l'Italia si ritrovi con oltre 300.000 macchine non controllate, sottoponendosi a pesanti sanzioni da parte dell'Unione europea –:
   quali siano i motivi del ritardo nell'adozione degli atti normativi per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, che avrebbero dovuto essere emanati entro il 26 novembre 2013;
   di quali elementi dispongano i Ministri interrogati, per quanto di propria competenza, circa le regioni e le province autonome che hanno provveduto a definire protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
   quali autorità competenti siano state individuate per la effettuazione e gestione dei controlli concernenti l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 150 del 2012 e dal Pan;
   se risulti che il Consiglio tecnico scientifico, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2012, per quanto stabilito al punto E del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), al fine di coordinare ed omogeneizzare i controlli a livello nazionale, abbia predisposto le linee guida sui controlli, nonché il piano nazionale annuale per il coordinamento delle attività di controllo;
   se il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del punto F del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), abbia assunto iniziative per predisporre la banca dati dei risultati dei controlli, al fine di garantire un adeguato flusso delle informazioni;
   quali iniziative intendano intraprendere i Ministri interrogati, nell'ambito delle proprie competenze, posto che il termine del 26 novembre 2016 entro il quale effettuare il primo controllo funzionale delle tipologie di irroratrici elencate al punto A.3.2 dei Pan è da considerarsi improrogabile in quanto derivante da una normativa comunitaria, per evitare l'irrogazione di sanzioni europee a causa del mancato rispetto delle scadenze imposte. (5-08085)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pianificazione nazionale

prodotto fitosanitario

collaudo