ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08070

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 09/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/03/2016
Stato iter:
10/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 10/03/2016
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 10/03/2016
Resoconto MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/03/2016
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/03/2016

SVOLTO IL 10/03/2016

CONCLUSO IL 10/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08070
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il passaggio dal regime normativo dell'ICI a quello dell'IMU ha determinato numerose lacune tra le quali quella relativa all'assoggettamento impositivo a quest'ultima dei cosiddetti imbullonati, cioè quei beni strumentali che, per il solo fatto di essere ancorati al suolo, vengono equiparati fiscalmente ad un immobile;
   a conclusione di un lungo contenzioso tra il comune di Pineto (Teramo) e la società ENI spa la Corte di cassazione con sentenza n. 3618 del 25 febbraio 2016, facendo seguito ad un ricorso del medesimo comune contro le deliberazioni delle commissioni tributarie di merito che avevano in passato esentato l'Eni dal versare il tributo relativo alle quattro piattaforme per l'estrazione di idrocarburi installate nel mare prospiciente il lido di Pineto, ha stabilito l'obbligo per le stesse di pagare l'imposta che nella fattispecie, trattandosi di competenze fiscali relative all'anno 1999, è risultata essere l'ICI. Per la Corte di cassazione le quattro piattaforme sono soggette ad ICI e classificabili nella categoria D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali e la loro suscettibilità di accatastamento e di produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale-industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura;
   la legge di stabilità 2016, nel rivedere talune disposizioni in materia di accatastamento, ha previsto che: «A decorrere dal 1o gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del “suolo” e delle “costruzioni”, nonché degli “elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità”, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono dunque esclusi dalla stessa stima diretta “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”»;
   il principio giuridico che deriva dalla suddetta sentenza ha creato un precedente al quale senz'altro si richiameranno le altre amministrazioni italiane ove insistono le 106 piattaforme per l'estrazione di idrocarburi. È pertanto immaginabile che si genererà un rilevante contenzioso tra le società proprietarie ed i comuni pronti a chiedere sulle stesse il pagamento dell'imposta sugli immobili –:
   se non ritenga, anche in questa occasione, alla luce della recente sentenza della Corte di cassazione sopracitata e della normativa vigente, di dover assumere iniziative per chiarire se le piattaforme petrolifere italiane sono soggette o meno all'imposta in questione. (5-08070)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 marzo 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08070

  Con il question time in esame gli Onorevoli Interroganti richiamano i principi esposti nella sentenza della Corte di Cassazione n. 3618 del 24 febbraio 2016 che ha stabilito l'assoggettabilità delle piattaforme petrolifere all'imposta comunale sugli immobili (ICI) e l'accatastabilità delle stesse nella categoria catastale D/7.
  Rilevano che i principi giuridici che derivano dalla suddetta sentenza creano un precedente «al quale senz'altro si richiameranno le altre amministrazioni italiane ove insistono le 106 piattaforme per l'estrazione di idrocarburi» e che, pertanto, è possibile sorga un rilevante contenzioso «tra le società proprietarie ed i comuni pronti a chiedere sulle stesse il pagamento dell'imposta sugli immobili».
  Chiedono, infine, se alla luce della predetta sentenza e della normativa vigente, «le piattaforme petrolifere italiane sono soggette o meno all'imposta in questione».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si riferisce quanto segue.
  Si deve innanzitutto precisare che i principi esposti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3618 del 2016 costituiscono ovviamente un precedente che può essere seguito o meno dai comuni in ragione della loro autonomia impositiva e della valutazione di un eventuale danno al bilancio dell'ente che potrebbe essere oggetto di accertamento sotto il profilo della responsabilità contabile.
  Ciò vale sia per l'ICI relativamente alle annualità ancora pendenti, sia per l'imposta municipale propria (IMU), istituita a decorrere dal 2012.
  Per quanto riguarda quest'ultima imposta occorre ribadire che solo a partire dall'anno 2016 entrano in vigore i nuovi criteri di determinazione della rendita catastale, a norma dei commi da 21 a 25 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in virtù dei quali la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, in cui rientrano le piattaforme petrolifere, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
  La stessa norma esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
  Vale la pena di evidenziare che la Corte di Cassazione ha ritenuto che alle piattaforme petrolifere, essendo classificabili nella categoria D/7, risulta applicabile l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale prevede che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il valore è determinato secondo i criteri contabili.
  Deve essere, altresì, messo in risalto che la Suprema Corte ritiene esistente anche una potestà degli enti locali nell'ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio, con estensione della sovranità dello Stato e, per esso, dei relativi Comuni, sul mare territoriale, pur con i limiti derivanti dalle convenzioni internazionali.
  La Corte, inoltre, afferma che anche se il mare non è ricompreso tra i beni del demanio marittimo, che concernono solo il lido, la spiaggia e le terre emerse, tuttavia i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a quelli del demanio marittimo, in base all'articolo 29 del codice della navigazione.
  Questi e gli altri profili evidenziati dalla Corte nella sentenza in commento portano, comunque, a concludere che la questione dell'assoggettabilità all'IMU e all'ICI delle piattaforme petrolifere presenta diverse problematiche – come quella dell'individuazione del soggetto attivo del tributo e della determinazione della base imponibile tenendo conto dei valori contabili – che non appaiono risolvibili in via interpretativa attraverso la semplice applicazione dei principi della sentenza n. 3618 del 2016, la cui soluzione, invece, andrebbe ricercata in via normativa.
  Alla luce di quanto esposto, per quanto attiene l'assoggettabilità ad IMU ed ICI delle piattaforme petrolifere, considerato anche che la sentenza di cui trattasi è di recente emanazione, sarà compito degli Uffici tecnici dell'Amministrazione finanziaria approfondire la problematica per proporre al Governo una soluzione normativa.
  Con riferimento agli aspetti prettamente catastali, l'Agenzia delle Entrate rappresenta quanto segue.
  In tema di iscrizione in Catasto delle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale, l'ex Agenzia del Territorio, si è espressa in materia con la lettera circolare prot. n. 81608 del 1o dicembre 2008 della allora Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità immobiliare, rappresentando che, alla luce delle disposizioni normative che regolano il vigente sistema catastale, tali cespiti non sono oggetto di inventariazione negli atti del Catasto.
  Tale conclusione è stata motivata, in particolare, con il combinato disposto dell'articolo 1 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, in base al quale «... è disposta l'esecuzione a cura dello Stato per l'accatastamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al catasto rustico ...», e dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, laddove si dispone che «... la terminazione dei territori comunali sarà fatta per cura delle Amministrazioni municipali. La terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni sarà eseguita dai rispettivi possessori...».
  Al riguardo, si evidenzia infatti come la «terminazione» consista nell'operazione di infissione nel suolo di «cippi» che materializzano un confine amministrativo o una proprietà da riferirsi nella mappa catastale, la quale non include le aree marine (l'Organo cartografico dello Stato, di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, competente al riguardo è l'Istituto Idrografico della Marina).
  In relazione a quanto esposto, al fine dell'iscrizione in catasto delle piattaforme petrolifere (così come previsto per analoghi impianti situati sulla terraferma), è necessario un approfondimento della problematica, vista la recente emanazione della sentenza di cui trattasi, nonché anche in considerazione delle competenze in materia di inventariazione degli impianti in argomento spettanti al Ministero dello Sviluppo economico, per valutare l'opportunità di un intervento normativo di raccordo che consenta il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune censuario.
  Sotto altro profilo, si fa presente, come già innanzi rappresentato, che l'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha previsto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, l'esclusione dalla stima catastale di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo», elementi che costituiscono parte rilevante delle piattaforme petrolifere in argomento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale

impianto a mare