ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08067

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 09/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/03/2016
Stato iter:
10/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 10/03/2016
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/03/2016
Resoconto MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/03/2016
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/03/2016

SVOLTO IL 10/03/2016

CONCLUSO IL 10/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08067
presentato da
VILLAROSA Alessio Mattia
testo di
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   VILLAROSA e PESCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 prevede che «il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 700.000 per ciascun anno solare»;
   poiché, tuttavia, un credito può essere generato da varie imposte, ciascuna ovviamente caratterizzata da una autonoma fattispecie, che influenza anche il credito – tanto che la norma stessa parla al plurale di «crediti compensabili» – è al riguardo sorto il dubbio, alimentato dalla pratica operativa, se il limite alla compensabilità operi cumulativamente, oppure singolarmente per ciascun credito d'imposta disponibile; se cioè all'utilizzo di un credito IRES corrisponda un limite massimo autonomo, rispetto all'utilizzo di un credito IVA, o all'utilizzo di un credito IRAP, o per ritenute IRPEF, e così via;
   esemplificando, se un contribuente gode di due crediti, uno generato in ambito IRES ed uno in ambito IVA, entrambi per un milione di euro, non è chiaro se nelle relative compensazioni dovrà rispettare il limite di euro 700.000 per la fruibilità del credito IRES e di euro 700.000 per il credito IVA, o solo, cumulativamente, di euro 700.000;
   sul piano letterale, come accennato, è la norma stessa che si riferisce, utilizzando il plurale, a «crediti di imposta compensabili»;
   tuttavia, da un punto di vista sistematico, la disponibilità di due crediti (conseguenza di dinamiche impositive autonome) sembrerebbe legittimare la fruibilità di entrambi nel limite previsto dalla norma (o illimitatamente se oggetto di compensazione verticale), e ciò, a maggior ragione, se essi risultassero entrambi di ingente importo (superiori dunque ad euro 700.000). Diversa interpretazione sarebbe irrazionale, discriminatoria ed ingiustamente pregiudizievole per il contribuente titolare di più crediti in quanto, per mere esigenze di credito, si imporrebbe un limite unico, cumulativo, a fronte di legittime e molteplici ragioni di credito, e dunque contraria ai principi di cui agli articoli 3, 42, 53 e 97 della Carta Costituzionale;
   inoltre, la differenziazione «qualitativa» dei crediti è confermata dal noto principio, secondo il quale la compensazione assoggettata a limite è solo quella «orizzontale» e mai quella «verticale», e cioè inerente crediti e debiti originati dal medesimo tipo di tributo;
   il dubbio applicativo sulla disposizione è alimentato dalla stessa Agenzia delle entrate, se solo si considera l'operatività del software disponibile in via telematica nel cassetto fiscale, il quale procede ad un calcolo autonomo del credito (liberamente utilizzabile per ciascuna tipologia di credito dedotto), oltre alla verifica di altri crediti utilizzabili in compensazione. In particolare, da gennaio 2010 è attiva una procedura automatizzata che sottopone a controllo preventivo i pagamenti telematici eseguiti con compensazione, totale o parziale, di crediti Iva. Tale procedura di controllo, in sostanza, oltre a monitorare il credito IVA disponibile e le compensazioni effettuate, aggiornando istante per istante il credito residuo utilizzabile, in caso di compensazione con F24 oltre il limite di legge, scarta l'intera operazione impedendo di fatto l'utilizzo del credito in eccedenza (codice errore 218). In altri termini, se si procede in via telematica alla verifica della utilizzabilità di un credito IVA in compensazione, il sistema non tiene conto delle compensazioni effettuate mediante l'utilizzo di crediti di imposte diverse, consentendo dunque all'operatore di effettuare l'operazione, che invece viene bloccata se si supera il limite di legge con l'utilizzo di crediti IVA;
   sulla questione sono già pendenti diversi contenziosi;
   sembrerebbe pertanto opportuno, in considerazione dell'ambiguità della norma – e dei rilevanti effetti pratici, anche sul piano delle sanzioni amministrative e penali, che tale ambiguità può generare – chiarire l'interpretazione della disposizione e stabilire se l'articolo 34 debba essere interpretato nel senso che il suddetto limite massimo di utilizzo del credito operi cumulativamente, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, oppure, come sembra desumersi dall'esegesi sopra richiamata, singolarmente per ciascun credito d'imposta disponibile –:
   se trovi conferma che il limite alla compensazione di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 non opera cumulativamente, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, ma singolarmente per ciascun credito d'imposta disponibile in relazione alle differenti tipologie di tributo e, in caso negativo, quale sia la corretta interpretazione del disposto normativo in relazione alla finalità perseguita. (5-08067)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 marzo 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08067

  Con il documento in esame, gli onorevoli Villarosa e Pesco chiedono alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione contenuta all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) il quale prevede che «[...] il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili [...] è fissato in euro 700.000».
  In particolare, gli Onorevoli interroganti chiedono se il citato articolo 34 debba essere interpretato nel senso che il suddetto limite massimo di utilizzo del credito operi cumulativamente, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, oppure, singolarmente per ciascun credito d'imposta disponibile.
  Gli Onorevoli interroganti evidenziano anche una possibile discrasia tra l'interpretazione restrittiva dell'articolo 34 della legge n. 388/2000 e le operazioni di compensazione consentite dal «software» dell'Agenzia delle entrate, che permetterebbero compensazioni di importo superiore al predetto limite.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Entrate, si riferisce quanto segue.
  L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 consente ai contribuenti che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, di effettuare il versamento con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.
  Quanto al limite di compensazione, questo è fissato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in 700.000 euro che, chiaramente, fa riferimento a «ciascun anno solare». Esso rappresenta il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (si veda anche circolare 211/98).
  In merito al dubbio applicativo cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti, sembra che il «software», operativo dal 2010, sia quello predisposto per l'applicazione della diversa norma prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di compensazione dei crediti Iva, che si collocano nell'ambito del sistema di norme finalizzato a contrastare l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.
  Tale ultima norma, in particolare, prevede:
   al fine di limitare l'utilizzo di crediti Iva non risultanti dalle dichiarazioni annuali o dalle istanze trimestrali, è stato previsto che la compensazione sia effettuabile, per importi superiori a 10.000 (ora 5.000) euro annui, solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997);
   al fine di limitare l'esposizione in dichiarazione di crediti fittizi, è stato previsto l'obbligo, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro annui, di far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione (articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge n. 78 del 2009);
   al fine di consentire il tempestivo controllo del rispetto delle predette regole, è stato introdotto l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel e Fisconline) per la trasmissione delle deleghe di pagamento in cui sono utilizzati crediti Iva in compensazione per importi superiori a 10.000 (ora 5.000) euro annui (articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006).
  Di conseguenza, la procedura automatizzata sottopone a controllo solo le deleghe di pagamento contenenti compensazioni Iva, trasmesse telematicamente tramite i canali Entratel e Fisconline.
  Nei casi in cui non risultino soddisfatte le condizioni richieste dalla disposizione di cui al citato articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, la delega viene scartata, impedendo di fatto il perfezionamento della compensazione.
  Da tale procedura, tuttavia, non può assolutamente farsi discendere la interpretazione auspicata dagli Onorevoli interpellanti. Per completezza, si ricorda che il limite di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile ai crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa, per l'utilizzo dei quali le relative disposizioni istitutive hanno previsto la non assoggettabilità a detto limite.
  Pertanto, il limite alla compensazione di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 opera cumulativamente per anno solare, a meno che sia diversamente previsto da disposizioni di legge speciali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

IVA

credito