ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08038

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 585 del 08/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: CRIPPA DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 08/03/2016
CARIELLO FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 08/03/2016
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 08/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 08/03/2016
Stato iter:
25/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/05/2016
Resoconto BELLANOVA TERESA ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 25/05/2016
Resoconto CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/03/2016

DISCUSSIONE IL 25/05/2016

SVOLTO IL 25/05/2016

CONCLUSO IL 25/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08038
presentato da
CRIPPA Davide
testo di
Martedì 8 marzo 2016, seduta n. 585

   CRIPPA, GALLINELLA, CARIELLO e DA VILLA. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   sono ormai diffusissimi in Italia siti e-commerce di vendita al dettaglio che trattano merce dichiarata provenienza extra UE e in particolar modo cinese;
   fra i tanti si citano siti come honorbuy.it, coolicool.com, grossoshop.net, aliexpress.com, tinydeal.com e myefox.it;
   tramite tali siti è possibile acquistare più disparati beni di consumo, dall'elettronica (mini-pc, smartphone, tablet e accessoristica), ad orologi, accessori sportivi, giocattoli, accessori per l'hobbistica fino a capi di abbigliamento;
   tali piattaforme, parallele ai siti e-commerce italiani, si distinguono per la commercializzazione di prodotti perlopiù introvabili tramite i canali convenzionali di provenienza e produzione cinese;
   non è specificato all'interno dei siti sopracitati se tali prodotti rispettino o meno gli standard europei di sicurezza, non riportando la marcatura CE, cioè la dichiarazione obbligatoria, rilasciata dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell'Unione europea, che il prodotto in questione sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive applicabili;
   tale punto risulta essere il più preoccupante, specie considerando, come già accennato, la vendita diretta ai consumatori italiani di giocattoli destinati direttamente ai bambini;
   alcune delle piattaforme commerciali sopracitate, tra cui aliexpress.com, offrono tra i tanti prodotti nel proprio catalogo anche le cosiddette sigarette elettroniche (anche dette e-cigarette o e-cig), ricariche liquide e accessori compatibili ad esse;
   il nostro Paese ha una propria regolamentazione circa i liquidi delle sigarette elettroniche che detta in maniera chiara le disposizioni da seguire per la commercializzazione in Italia;
   nel febbraio 2010 il Ministero della salute italiano, con nota protocollata DGPREV 0006710-P-11/02/2010, relativa all'etichettatura di preparati contenenti nicotina e sostanze pericolose (riportate nelle direttive 2001/95/CE e 1999/45/CE, adottate con decreto legislativo n. 52 del 1997) in base ai criteri richiesti dal decreto ministeriale, del 28 aprile 1997 e suoi aggiornamenti, ha chiesto a tutti i produttori di sigarette elettroniche di evidenziare su tutti i prodotti, la concentrazione di nicotina e, in caso di sua presenza, di apporre i necessari simboli di tossicità richiedendo inoltre di evidenziare la frase «Tenere lontano dalla portata dei bambini» su tutti i prodotti posti in vendita;
   i flaconi prodotti in Italia e regolarmente in commercio nel nostro Paese devono essere dotati di chiusura di sicurezza a prova di bambino, devono riportare la avvertenza di rischio tanto sulle etichette quanto sui foglietti illustrativi e devono riportare tutte le indicazioni utili per un uso consapevole della sigaretta elettronica;
   i prodotti distribuiti dai siti già citati non offrono alcuna garanzia di rispetto dei criteri sopracitati, operando di conseguenza in una fetta di mercato parallela a quella rispettosa della normativa vigente;
   tali siti inoltre non offrono i relativi periodi di garanzia disciplinati dal codice del consumo;
   i prodotti sopracitati per la maggior parte risultano essere dei cloni a basso costo, per non dire contraffazioni, di originali commercializzati regolarmente in Italia;
   secondo l'ultima relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo citata nell'articolo del sito ilfattoquotidiano.it del 1o marzo 2016, l’e-commerce «[...] per le sue caratteristiche si presta perfettamente ad una dislocazione internazionale dell'attività [la contraffazione]»;
   si fa presente inoltre che alcuni di questi siti offrono la possibilità, tramite piccolo sovrapprezzo, di spedire il prodotto interessato dall'utente tramite i propri magazzini siti in Europa, bypassando di fatto il «pericolo» di vedersi applicate tasse doganali suppletive al prezzo già compreso di prodotto finito e spese di spedizione –:
   se il Ministro interrogato sia al corrente dei fatti in premessa;
   per quale motivo tale pratica sia tollerata, nonostante questa sia a da avviso degli interroganti una palese operazione su scala mondiale di contraffazione «trasparente»;
   se i prodotti siano stati verificati e definiti conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive europee;
   se il Governo si stia adoperando, insieme ai Governi europei, per un censimento e una verifica dei centri di immagazzinamento e distribuzione europei e italiani di tali piattaforme e-commerce e se si stiano verificando qualità, provenienza di tali prodotti e conformità alle norme del percorso degli stessi, con l'esclusione o meno della violazione delle leggi doganali oggi vigenti. (5-08038)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 maggio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-08038

  L'atto in esame in esame pone due questioni importanti: il rispetto degli standard di sicurezza dei prodotti in commercio nell'Unione europea, provenienti da Paesi extra UE e il fenomeno della contraffazione e della pirateria con particolare riferimento al settore dell’e-commerce.
  Per quanto concerne il primo aspetto evidenzio che la vigilanza sull'immissione in libera pratica nell'Unione europea di prodotti provenienti da Paesi terzi e destinati ad essere immessi in commercio nel territorio dell'Unione europea è affidata in Italia, come nel resto dell'Unione europea (e, in forza dell'accordo di unione doganale, in Turchia) alle Autorità doganali.
   Attraverso tale sistema di vigilanza gli Stati dell'Unione europea devono garantire che solo prodotti sicuri possano essere immessi sul mercato dello Spazio Economico Europeo (SEE), siano essi prodotti destinati alla grande distribuzione, siano essi prodotti acquistati da un singolo acquirente.
  Quanto sopra, è valido sia che si tratti di prodotti immessi in commercio in maniera tradizionale sia che si tratti di prodotti immessi sul mercato via e-commerce.
  In particolare, così come riportato dagli On.li interroganti, la presenza di un deposito stabilito all'interno del territorio dell'UE fa presumere che i prodotti, ancorché provenienti da Paesi terzi, siano stati legalmente immessi in libera pratica e quindi rispettosi dei criteri fissati nelle direttive di riferimento.
  Tanto premesso, si precisa che i prodotti richiamati nell'interrogazione in questione, non sempre debbono essere forniti di marcatura CE in quanto detta marcatura deve essere apposta solo se esiste una direttiva di riferimento che ricada nell'ambito del cosi detto «New Legal Framework»; l'apposizione, invece, della marcatura CE per prodotti non ricadenti nelle suddette direttive costituisce una «indebita marcatura» anch'essa sanzionata nelle direttive di riferimento, detta ultima apposizione dovrebbe essere contrastata dallo Stato membro con «azioni appropriate» (articolo 30 – par. 6 del Reg. (CE) n. 765/08).
  Per quanto riguarda, invece, le piattaforme digitali che offrono le sigarette elettroniche (cosiddette e-cig) e le ricariche per queste, premesso che la materia è di competenza del Ministero della Salute, occorre, comunque, precisare che nel mese di gennaio 2016 con decreto legislativo 2016/6 è stata recepita la direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
  In tale decreto l'articolo 19 disciplina le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e l'articolo 21 disciplina le sigarette elettroniche. La materia quindi, a livello comunitario gode della massima armonizzazione.
  Evidenzio, inoltre, che Il Ministero dello sviluppo economico partecipa quale autorità capofila in materia di sicurezza generale dei prodotti di cui alla direttiva 2001/95/CE ad un sottogruppo del Consumer Safety Network che tratta specificamente la vendita on-line. Obiettivo di detto sottogruppo è la redazione di un documento guida che dovrà delineare un approccio comune per:
   individuare le responsabilità dei vari operatori economici attivi nelle piattaforme varie;
   stabilire modalità efficaci di tracciatura dei prodotti;
   quantificare il livello di conoscenza dei consumatori e degli operatori economici, sensibilizzando l'opinione pubblica mediante adeguate campagne informative.

  Allo stato attuale i lavori sono rallentati in considerazione della estrema diversità di approccio alla problematica da parte degli Stati membri, approccio che si mostra frammentario sia sul piano giuridico che su quello prettamente operativo.
  Si assicurano gli On.li interroganti che in occasione dei prossimi incontri sarà garantita la continuità della presenza al dibattito a livello comunitario, anche al fine di approfondire le modalità di intervento sui centri di immagazzinamento e distribuzione dei prodotti provenienti da Paesi terzi e di esplorare la possibilità di intensificare i controlli sui prodotti che sostano all'interno di detti centri.
  Per quanto attiene il fenomeno della contraffazione, e, in particolare quella on-line, argomento anch'esso evidenziato dagli On.li Interroganti, si rappresenta che il Ministero, assieme alle altre Amministrazioni presenti nel Consiglio Nazionale Anticontraffazione, è impegnato energicamente a contrastare tale fenomeno.
  Anche la nutrita attività di comunicazione realizzata intende sollecitare un orientamento verso la scelta di prodotti originali, anche negli acquisti online.
  Diverse sono le attività svolte nella lotta alla contraffazione via internet, quali: 1) realizzazione di studi per comprendere meglio le caratteristiche del fenomeno sul web anche in un'ottica di comparazione internazionale delle politiche attuate in altri paesi; 2) partecipazione ai procedimenti inibitori adottati dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'oscuramento dei siti internet che vendono merci contraffatte; 3) l'adozione di strumenti e regole volontarie per la prevenzione e il contrasto.
  Al riguardo, segnalo che il Ministero dello sviluppo economico partecipa ai procedimenti che l'AGCM – su impulso delle associazioni di categoria, prima fra tutte Indicam – ha avviato e concluso (14 procedimenti nel 2013/2014) inibendo l'accesso dall'Italia a diversi siti (precisamente 145) che offrivano prodotti contraffatti ai consumatori italiani, traendoli pertanto in inganno e, quindi, incorrendo nelle normative poste a tutela del consumatore, anche in ambiente elettronico (combinando le disposizioni del Codice del Consumo con quelle delle norme interne di recepimento della direttiva sul commercio elettronico).
  In particolare con riferimento agli studi sul fenomeno, vale la pena precisare che nel settore occhiali sono stati ottenuti particolari risultati. È stata, infatti, quantificata l ’incidenza e le caratteristiche della contraffazione online, intesa come contraffazione di marchi nel web 1.0, nel web 2.0 e nelle principali piattaforme di e-commerce. Sono stati monitorati 57 marchi del settore occhiali, singolarmente e anche per classi qualitative (cioè di prezzo e di posizionamento di mercato: segmenti ACTIVE; FASHION; LUXURY; TRENDY). Per far ciò sono state «scansionati» oltre 700 mila documenti/pagine web, gestiti da 45 mila server presenti in oltre 100 paesi, con contenuti in più di 20 lingue, organizzati in circa 40 mila domini internet.
  Sotto un profilo qualitativo, l'analisi ha fatto una «radiografia» delle pagine contraffattive per far capire quali sono le tecniche usate dai contraffattori per attirare i consumatori ed indurli all'acquisto.
   Infine, evidenzio che il Governo, coerentemente con la posizione assunta a livello europeo nell'ambito della strategia per un Mercato Unico Digitale, si è fatto parte attiva nelle politiche di contrasto favorendo nel Paese l'adozione di uno strumento di soft law, ovvero l'accordo volontario tra detentori di diritti di proprietà industriale e operatori della rete denominato «Carta Italia», carta per lo sviluppo di best practices per contrastare la contraffazione online.
  La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del Ministero dello sviluppo economico sotto l'egida del CNAC (Consiglio Nazionale Anticontraffazione), ha dunque favorito il confronto tra Netcomm, associazione che riunisce i fornitori di contenuti online, e Indicam, associazione che riunisce i titolari dei diritti, agevolando il dialogo fra le parti, consentendo il raggiungimento dell'accordo e svolgendo un ruolo di garanzia degli impegni assunti dalle parti.
  In particolare la Carta prevede modalità rapide, semplici ed efficaci per la segnalazione e l'eliminazione di offerte di prodotti in violazione di diritti di proprietà industriale e, ancor più importante, contiene l'impegno delle parti a individuare insieme le modalità più idonee a prevenire la messa online di offerte di prodotti contraffatti e ad evitare che si ripetano.
  Il Ministero assicura pertanto il proprio impegno come garante dell'attuazione delle disposizioni previste nella citata Carta, raccogliendo in modo sistematico le informazioni fornite dagli aderenti e favorendo la diffusione, e, infine, se delegato dai titolari dei diritti, procedendo direttamente a segnalare le violazioni.
  La Carta è aperta a tutti i soggetti della filiera produttiva e distributiva operanti in Italia – merchant, piattaforme di e-commerce, titolari dei diritti, produttori licenziatari e – elemento caratterizzante rispetto ad altri accordi volontari – le associazioni dei consumatori.
  Quale strumento di soft law, l'accordo è ritenuto duttile e adattabile all'evolversi dell'ambiente digitale, mentre la sua concreta applicazione consentirà di raccogliere elementi attuativi e utili ad un eventuale recepimento all'interno dell'ordinamento di regole già testate, quando e se le condizioni verranno a maturazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria elettronica

regolamentazione doganale

contraffazione