ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08034

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 585 del 08/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: LATTUCA ENZO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 08/03/2016
Stato iter:
29/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/06/2016
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 29/06/2016
Resoconto LATTUCA ENZO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/03/2016

DISCUSSIONE IL 29/06/2016

SVOLTO IL 29/06/2016

CONCLUSO IL 29/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08034
presentato da
LATTUCA Enzo
testo di
Martedì 8 marzo 2016, seduta n. 585

   LATTUCA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 200 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 regola attualmente la materia relativa alle tasse scolastiche e relativo esonero;
   in particolare, al comma 10 del suddetto articolo è previsto che: «Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.»;
   la presenza sempre crescente di studenti stranieri nell'ambito dei diversi cicli di istruzione fa sì che tale comma risulti essere sempre più rilevante nell'ambito del funzionamento amministrativo degli istituti scolastici;
   l'assenza di una precisa declinazione della norma in questione, associata all'assenza di una lista riconosciuta di Paesi che garantiscono la prevista condizione di reciprocità rende pressoché impossibile l'applicazione del citato comma 10;
   questa condizione non facilita il compito degli uffici amministrativi degli istituti scolastici e si presta a possibili strumentalizzazioni –:
   se il Governo sia a conoscenza di tale problema e se non ritenga opportuno assumere iniziative, se del caso attraverso l'emanazione di una specifica circolare interpretativa supportata da un elenco certificato di Paesi che garantiscono la prevista condizione di reciprocità, al fine di facilitare il lavoro degli istituiti scolastici e colmare un vuoto non più tollerabile. (5-08034)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 giugno 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-08034

  L'Onorevole interrogante solleva la questione dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche previsto dall'articolo 200, comma 10, del decreto legislativo n. 297 del 1994 in favore degli studenti stranieri a condizione di reciprocità, e chiede che l'Amministrazione dirami alle scuole appositi chiarimenti su tale materia al fine di fugare i dubbi interpretativi che sovente si verificano.
  Come è noto, le tasse scolastiche regolate dal citato articolo sono dovute soltanto per il quarto ed il quinto anno di corso negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado.
  Il comma 5 del medesimo articolo 200 prevede la dispensa dal pagamento per studenti meritevoli e per studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi contenuti entro la soglia fissata dalla legge finanziaria del 1986, da rivalutarsi in ragione del tasso di inflazione programmato. Il MIUR determina annualmente dette rivalutazioni con nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
  I commi 7 e 8 dell'articolo 200 prevedono ulteriori categorie di studenti dispensati dal pagamento delle tasse.
  Il comma 10 riguarda, per l'appunto, l'esclusione degli studenti stranieri i quali, come già detto, sono esonerati a condizione di reciprocità. La verifica di tale condizione, di per sé risulta complessa e generalmente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in questi casi si configura una problematica rilevante per le scuole.
  Posto ciò, si rappresenta, ad ogni modo, che, il MIUR ritiene opportuno condurre una ricognizione sullo stato di attuale applicazione del ricordato comma 10. Tale operazione si ritiene prodromica per ogni ulteriore eventuale intervento ad opera dei competenti organi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

spese scolastiche

studente straniero