ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 583 del 04/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/03/2016

SOLLECITO IL 29/04/2016

SOLLECITO IL 18/05/2016

SOLLECITO IL 21/07/2016

SOLLECITO IL 12/09/2016

SOLLECITO IL 18/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08019
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Venerdì 4 marzo 2016, seduta n. 583

   CANCELLERI e CIPRINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere, premesso che:
   l'articolo 1 del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro;
   il successivo articolo 2 stabilisce, al primo comma, che a far data dal 1o gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
   il secondo comma dell'articolo 2 stabilisce i casi in cui la presunzione di cui al precedente comma 1 non trova applicazione:
    a) collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
    b) collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
    c) attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
    d) collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
   la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2015 ha introdotto nell'ordinamento il criterio dell’«etero-organizzazione» quale fondamentale spartiacque tra il lavoro dipendente, propriamente detto, e le diverse forme di para-subordinazione riconducendo quest'ultime allo schema unitario della collaborazione coordinata e continuativa ex articolo 409 del codice di procedura civile nel modello sostanzialmente previgente la riforma del decreto legislativo n. 273 del 2003 («legge Biagi»);
   la dottrina più recente ha ricondotto la nozione di etero-organizzazione al fondamentale diritto del collaboratore ad eseguire le prestazioni oggetto dell'incarico con ampia determinazione di tempi, modi e luoghi, nel quadro di un coordinamento da parte del committente che deve limitarsi esclusivamente alla valutazione dei risultati conseguiti, non potendo inerire in alcun modo sulle modalità di esecuzione dell'opera. Concezione che deriva, peraltro, dalla prassi consolidata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione di considerare l'oggetto del contratto di collaborazione come la cessione di un risultato e non già di un'astratta energia lavorativa;
   la recente circolare n. 3 del 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sodalizi è limitata, in argomento, a ribadire pleonasticamente il precetto contenuto nel comma 2 dell'articolo 1 prevedendo che: «ogniqualvolta il collaboratore operi all'interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui all'articolo 2, comma I, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali»;
   in un'ottica prudenziale e tenuto conto della mancanza di indicazioni sufficientemente esaustive, le associazioni di categoria e quelle dei professionisti abilitati all'assistenza in materia di lavoro, stanno suggerendo di strutturare i rapporti di natura parasubordinata in modo che ai collaboratori coordinati e continuativi vengano affidati incarichi che non comportano materialmente una rigida scansione temporale, consentendo loro l'esecuzione delle prestazioni in luoghi da essi prescelti e comunque al di fuori delle sedi operative dei committenti, attraverso strumenti e tecnologie anche informatiche di esclusiva proprietà dei collaboratori e senza attribuzione di dotazioni (a titolo esemplificativo: scrivania e telefono fisso, computer, auto e cellulare aziendali e altro) a corredo del rapporto;
   allo scopo di evitare la diffusione di fenomeni elusivi e nello spirito della certezza del diritto è necessario fornire indicazioni più dettagliate in ordine ai comportamenti e alle fattispecie che possono costituire indici di subordinazione alla luce delle innovazioni recate dal Jobs Act in una prospettiva che privilegi gli aspetti di prevenzione e l'adempimento volontario delle parti negoziali, limitando al massimo le interpretazioni arbitrarie in sede ispettiva e il ricorso alle sedi giurisdizionali per dirimere i conflitti;
   vi è incertezza, allo stato dell'arte, circa il perdurare degli obblighi di comunicazione al collocamento e di trascrizione nel libro unico del lavoro in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non avente ad oggetto prestazioni ricadenti nell'attività professionale abituale del collaboratore –:
   se non ritenga essenziale assumere iniziative per fornire ulteriori chiarimenti in ordine alle fattispecie che potrebbero costituire, alla luce della recente riforma, espressione di etero-direzione del collaboratore quali l'obbligo di utilizzare mezzi tecnici anche informatici di proprietà del committente, la messa a disposizione di uffici, posti di lavoro, auto e telefoni cellulari di proprietà del committente stesso, il conferimento di incarichi che, per propria natura, richiedono un impegno massivo di tempo da parte del collaboratore, ancorché possano essere svolti in luoghi da questi prescelti, in un'ottica di certezza del diritto e di contrasto agli abusi in materia giuslavoristica. (5-08019)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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