ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07996

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 582 del 03/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 03/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07996
presentato da
ROSTELLATO Gessica
testo di
Giovedì 3 marzo 2016, seduta n. 582

   ROSTELLATO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   ogni anno in Italia si dimettono circa 1,4 milioni di lavoratori;
   con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 15 dicembre 2015, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015, ha definito gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: il dipendente intenzionato a lasciare il proprio posto di lavoro dovrà compilare un modulo on-line, richiedere « usemame» e « password» per accedere al portale www.cliclalavoro.it oppure in alternativa rivolgersi ad uno dei soggetti abilitati alla identificazione dei lavoratori (patronati, enti bilaterali, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione);
   l'intento del Governo è quello di evitare la cosiddetta pratica delle «dimissioni in bianco»;
   al fine di debellare tale fenomeno la legge n. 92 del 2012 aveva previsto la possibilità da parte del dipendente di manifestare la propria volontà di dimettersi presentandosi direttamente presso il centro per l'impiego territorialmente competente o in alternativa poteva firmare una dichiarazione di conferma sulla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto al centro per l'impiego;
   in tal caso, se il dipendente non convalidava le dimissioni, il datore di lavoro, a tempo trenta giorni dalla data delle dimissioni, poteva inviare al lavoratore una lettera con la quale lo invita ad attivarsi e ad andare presso le sedi competenti per effettuare la convalida e il lavoratore entro sette giorni poteva:
    replicare al datore di lavoro contestando le dimissioni;
    dichiarare di ritirare le dimissioni offrendosi di continuare il rapporto di lavoro;
    convalidare le dimissioni;
    firmare la dichiarazione sulla ricevuta di trasmissione delle dimissioni al centro per l'impiego;
   se nel termine di sette giorni il lavoratore non effettuava nessuna delle attività di cui sopra allora il rapporto di lavoro si conclude validamente;
   come sottolineato dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro e come sollevato dall'interrogante in più occasioni, con l'avvio della nuova disciplina on line prevista per il 12 marzo 2016, scatta un pericolo che potrebbe essere molto costoso sia per dipendenti, sia per lo Stato che per le stesse aziende;
   i lavoratori (oltre il 50 per cento) che, non avendo né le capacità o essendo sprovvisti di pin o rete internet dovranno necessariamente rivolgersi ad uno dei soggetti abilitati patronati, enti bilaterali, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione e la pratica avrà sicuramente un costo: nel complesso si stima una spesa pari a 10,5 milioni di euro;
   un'altra dinamica abbastanza diffusa specialmente tra i lavoratori extracomunitari è l'abbandono improvviso il posto di lavoro. Le stime di questo fenomeno oscillano attorno al 5 per cento, quindi si parla di circa 70 mila rapporti di lavoro che la legge lascia nella completa incertezza, poiché senza la compilazione del modulo online le dimissioni non sono valide. In tal caso, il datore di lavoro dovrà procedere al licenziamento per giusta causa, operazione onerosa visto che in tal caso è dovuto il cosiddetto «ticket licenziamento» che (per una anzianità fino a 3 anni) può arrivare fino a 1.500 euro circa. Quindi, le aziende avrebbero un potenziale maggior costo di 105 milioni di euro l'anno;
   e non solo: il licenziamento comporta per il lavoratore il diritto alla cosiddetta indennità di disoccupazione (oggi denominata «Naspi») che su una retribuzione non superiore a 25 mila euro l'anno è di circa 21 mila euro. Ciò significa che lo Stato potrebbe essere chiamato a corrispondere a questi lavoratori una indennità (su due anni) di 1,47 miliardi di euro;
   la nuova procedura per le dimissioni online, nata per il contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco, costituisce un provvedimento che va nella direzione contraria alla semplificazione normativa e che comporta maggiori oneri burocratici e costi per le imprese –:
   se il Ministro interrogato non intenda assumere urgentemente, iniziative normative per definire in modo chiaro che, nel caso in cui il lavoratore non dovesse convalidare le dimissioni online, il datore possa inviare una raccomandata con la richiesta di conferma che diventa automatica nel caso di silenzio oltre i 7 giorni al fine di limitare l'esoso esborso da parte sia delle aziende che dello Stato;
   se non intenda assumere iniziative per rivedere tutto l'attuale sistema delle dimissioni, riportando in essere la normativa previgente di cui alla legge n. 92 del 2012 («legge Fornero»). (5-07996)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ufficio del lavoro

retribuzione del lavoro

lavoratore migrante