Legislatura: 17Seduta di annuncio: 581 del 02/03/2016
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/03/2016
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE GOVERNO 03/03/2016 Resoconto MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 03/03/2016 Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 10/03/2016 Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE RISPOSTA GOVERNO 10/03/2016 Resoconto MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 10/03/2016 Resoconto SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
DISCUSSIONE IL 03/03/2016
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 03/03/2016
DISCUSSIONE IL 10/03/2016
SVOLTO IL 10/03/2016
CONCLUSO IL 10/03/2016
SANDRA SAVINO. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
il Consiglio di Stato, con sentenza del 29 febbraio 2016, ha respinto il ricorso presentato dal Governo contro le sentenze del Tar del Lazio del febbraio 2015, che avevano, a loro volta, respinto «una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale», disponendo che le provvidenze economiche previste per la disabilità non dovessero essere conteggiate come reddito, al contrario di quanto previsto dal nuovo sistema di calcolo Isee;
nella citata sentenza del Consiglio di Stato si legge: «Deve il Collegio condividere l'affermazione degli appellanti incidentali quando dicono che ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una “remunerazione” del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione»; e ancora: «Non è allora chi non veda che l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tale situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa»;
a proposito di eventuali danni provocati nel frattempo ai cittadini disabili, quali non sono state concesse le prestazioni richieste, in forza del nuovo calcolo Isee, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, dopo la citata sentenza del Consiglio di Stato, ha dichiarato che «Non sono previsti risarcimenti, nel senso che la sentenza richiede di modificare il regolamento e noi lo faremo»;
alcuni rappresentanti dell'Associazione mutilati e invalidi civili hanno dichiarato che il concetto di reddito, come fissato dal Consiglio di Stato, potrebbe avere un rilievo al di là del semplice indicatore Isee, portando conseguenze anche in merito ad altre situazioni previste dall'ordinamento in termini di agevolazioni diverse per i disabili –:
se il Governo sia in grado di fornire una previsione, che comprenda le ricadute economiche per il bilancio dello Stato e degli enti locali, delle conseguenze della citata sentenza del Consiglio di Stato, anche sullo strumento dell'Isee nel suo insieme. (5-07992)
Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti richiamano la sentenza del 29 febbraio 2016 del Consiglio di Stato con cui è stato espressamente chiarito che le provvidenze economiche previste per la disabilità non devono essere ricomprese nell'ambito della nozione di reddito disponibile, a differenza di quanto previsto nel nuovo sistema di calcolo ISEE.
Alla luce della pronuncia del supremo Organo di Giustizia Amministrativa, pertanto, gli Onorevoli chiedono di fornire una previsione che comprenda le ricadute economiche per il bilancio dello Stato e per gli enti locali della citata sentenza del Consiglio di Stato ed anche per lo strumento ISEE nel suo insieme.
Al riguardo il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali riferisce quanto segue.
Giova premettere che il TAR Lazio, con sentenze nn. 2454/15, 2458/15 e 2459/15, in accoglimento parziale dei ricorsi, proposti dalle varie Associazioni che tutelano gli interessi delle persone disabili, nonché da alcuni disabili e dai loro familiari, ha annullato l'articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013 (Regolamento che ha introdotto la nuova riforma ISEE), che ricomprende, nella nozione di reddito ai fini ISEE; «i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche».
A giudizio del TAR, nella nozione di reddito di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 sono stati illegittimamente ricompresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo, indennitario e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità, quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico ed altro.
Inoltre, la sola sentenza n. 2459/15 ha annullato anche l'articolo 4, comma 4, lettera d) nn. 1, 2, 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella parte in cui si prevedono franchigie più alte per i soli minorenni disabili, discriminando, pertanto, i disabili maggiorenni.
Avverso le predette sentenze il Governo ha proposto appello al Consiglio di Stato, nella convinzione della legittimità complessiva dell'impianto del nuovo regolamento Isee, suffragata anche dai dati dei monitoraggi trimestrali, predisposti dal Ministero del lavoro e relativi all'applicazione della descritta disciplina, che risultano senz'altro più favorevoli alle persone con disabilità se paragonati a quelli registrati in applicazione della previgente normativa.
Il Consiglio di Stato, come ricordato dall'interrogante, ha tuttavia ritenuto di confermare le statuizioni dei Giudici di prime cure, in relazione, in particolare, all'annullamento dell'articolo 4, comma 2, lettera t) del prefato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, respingendo il predetto appello.
Tanto premesso, il Ministero del lavoro evidenzia che le prestazioni sociali agevolate, a cui si accede tramite Isee sono molteplici, e tipicamente di competenza di Enti erogatori diffusi su tutto il territorio nazionale, ciascuno con una propria potestà regolatoria rispetto alle prestazioni da essi concesse.
Va infatti segnalato che l'ISEE è un mero misuratore della situazione economica e che gli effetti finanziari che produce dipendono prioritariamente dalle determinazioni di ciascun ente erogatore con riferimento alle soglie di accesso alla prestazione ovvero per la graduazione dei costi di compartecipazione.
Per altro verso, il Dicastero conferma che, al fine di dare attuazione alla sentenza, è già in corso il processo di modifica dell'articolo 4 predetto, che si snoderà, in particolare attraverso l'individuazione degli specifici trattamenti indennitari/risarcitori, percepiti dai disabili, da escludere dal computo del reddito rilevante ai fini Isee, come prescritto dal giudice amministrativo, nonché attraverso l'idonea rimodulazione delle franchigie, previste dalla stessa norma, così da consentire di ristabilire l'equilibrio complessivo del sistema.
Infine, per completezza il Ministero del lavoro comunica che in riferimento alle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) il cui reddito disponibile è stato computato tenendo conto dell'indennità di accompagnamento o di altre indennità, su circa 4,8 milioni di DSU attestate, poco meno di 1,2 milioni presentano trattamenti su cui è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato.
Ciò significa che per il 25 per cento circa delle DSU si registrerebbe una riduzione del valore dell'indicatore ISEE, la cui entità è comunque dipendente da una serie di ulteriori variabili quali la composizione del nucleo familiare e la presenza di componenti reddituali e patrimoniali più o meno significative.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):lavoro non remunerato
disabile
situazione economica