ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07971

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 581 del 02/03/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/10422
Firmatari
Primo firmatario: PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 02/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 02/03/2016
Stato iter:
14/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/03/2017
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 14/03/2017
Resoconto PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/03/2016

DISCUSSIONE IL 14/03/2017

SVOLTO IL 14/03/2017

CONCLUSO IL 14/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07971
presentato da
PELUFFO Vinicio Giuseppe Guido
testo di
Mercoledì 2 marzo 2016, seduta n. 581

   PELUFFO e FIANO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   Radio Lombardia è autorizzata a trasmettere ed operare con la frequenza 100.300 Mhz dal centro trasmittente di Valcava località Caprino Bergamasco (Bergamo);
   da anni Radio Lombardia denuncia interferenze provocate dalla frequenza 100.400 Mhz;
   nel 1994 con decreto n. 8/CD/7149/R/903980 il Ministero delle telecomunicazioni dava parere negativo alla richiesta di concessione per le trasmissioni a Radio Studia 5;
   il 19 giugno 1998, Radio Studio Cinque ha ceduto a Radio Amica la frequenza 100.400;
   in una comunicazione successiva inviata a Radio Amica srl (ora Publicitè Ciblè B4 SARL e GRT srl), prot. ITL/III/148 DIM/6772 del 2004, l'ispettorato territoriale della Lombardia – Ministero delle comunicazioni, affermava che l'impianto in questione è stato ceduto da un soggetto operante in regime di sospensiva (Radio studio cinque – 903980); e che, considerato che alla data della sua cessione in favore della Radio Amica (904838), l'impianto era in stato di conclamate interferenze, quindi non è applicabile quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 122 del 1998. Nella stessa nota si evidenzia che l'esercizio di trasmissione di Radio Amica è da considerarsi illegittimo;
   si aggiunge, infine, che la posizione di Radio Studio 5 esula dalla situazione prevista dal comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 650 del 1996, richiamata dal comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 122 del 1998, perché i trasferimenti sono consentiti tra emittenti concessionarie, che, hanno ottenuto il decreto di concessione, che come espresso in precedenza, invece a Radio Studio Cinque era stato negato;
   questi impianti senza concessione creano turbativa come sopra descritto;
   il tribunale amministrativo regionale Lazio con sentenza definitiva n. 00517/2010 del 19 gennaio 2010, rigettava il ricorso presentato dallo stesso titolare di Radio Studio Cinque contro il diniego di concessione del Ministero dello sviluppo economico –:
   quali siano i motivi per i quali nonostante il provvedimento di rigetto da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, Radio Amica ha la facoltà di trasmettere con l'impianto 100.400 frequenza da Campo dei Fiori (Varese) e se risultino rispettati i dettati dell'articolo 2, comma 12, della legge n. 122 del 1998;
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di tale situazione e quali iniziative intenda intraprendere al fine di garantire le radio che hanno regolare concessione come Radio Lombardia. (5-07971)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 14 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-07971

  Con riguardo alla situazione concernente le emittenti radiofoniche locali oggetto dell'interrogazione, rappresento quanto segue.
  La vicenda riferita dall'On. Interrogante attiene ai rapporti tra emittenti radiofoniche operanti in Lombardia, segnatamente Radio Lombardia e Radio Studio 5, cui è in seguito subentrata Radio Amica – quale cessionaria degli impianti di trasmissione di Radio Studio 5 – e si inscrive, come illustrerò appresso, in un complesso contenzioso.
  In particolare, tra dette emittenti è insorta una questione concernente le interferenze incidenti sulle trasmissioni radiofoniche di Radio Lombardia che, secondo quest'ultima, sarebbero state causate, in assenza di un legittimo titolo a trasmettere, da Radio Studio 5 e, successivamente, dalla relativa cessionaria Radio Amica. La questione è stata esaminata nell'ambito di un articolato contenzioso, in sede civile ed amministrativa, da ultimo dal T.A.R. Lazio, con sentenza del 25 marzo 2013 (n. 03008/2013), che di seguito ripercorro in sintesi.
  Rimarco che, in esito a tale contenzioso, è emersa la legittimità del titolo concessorio in capo a Radio Studio 5 e, parimenti, in capo alla relativa cessionaria Radio Amica, nonché l'assenza di una situazione interferenziale da parte di tali emittenti in danno a Radio Lombardia.
  Con riguardo al profilo della legittimità del titolo a trasmettere, il T.A.R. Lazio, con la decisione del 2013, ha ritenuto, infatti, conforme alla conferente normativa (ossia la legge n. 122 del 1998) la situazione di Radio Studio 5 che, a seguito di un provvedimento di diniego di concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico, ha operato in virtù di un provvedimento cautelare (ossia l'ordinanza del 13 luglio 1994, n. 2030).
  Preciso, per completezza, che lo stesso giudice non ha accolto l'ulteriore eccezione di illegittimità, richiamata dall'Interrogante, avanzata da Radio Lombardia alla luce di un decreto declaratorio di perenzione (n. 517 del 2010) intervenuto in un precedente giudizio che era stato promosso da Radio Studio 5 avverso il diniego di concessione del Ministero. Sul punto il giudice ha rilevato che il citato decreto configura una mera decisione di rito, ossia un provvedimento estintivo del giudizio intrapreso da Radio Studio 5 che incide soltanto sul rapporto processuale tra le parti in causa, senza investire i profili di fondatezza o meno del ricorso.
  Con riferimento alle interferenze, che costituiscono l'altro aspetto valutato nel contenzioso in esame, evidenzio che in merito alla situazione lamentata da Radio Lombardia è intervenuta la decisione della Corte d'Appello (sentenza n. 3021 del 2011). Il giudice di secondo grado ha stabilito che l'interferenza fra le due frequenze esercite dalle emittenti in parola si è determinata solo a seguito del potenziamento dell'impianto di Radio Lombardia verso la direzione di Varese, che costituisce il tradizionale bacino d'utenza di Radio Amica.
  In considerazione di tale insieme di elementi, è stata respinta dal T.A.R. Lazio, con la citata sentenza del 2013, anche la censura di legittimità, sostenuta da Radio Lombardia con riguardo alla cessione intercorsa tra Radio Studio 5 e Radio Amica, sussistendo titolo legittimo a trasmettere e non risultando una situazione interferenziale ascrivibile all'emittente, come già accertato dalla decisione di secondo grado, di cui si è detto.
  Alla luce delle esaminate decisioni, risulta che l'impianto di Radio Amica sia legittimato a trasmettere sulla frequenza 100.400 dal sito Campo di Fiori, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 122 del 1998.
  Per quanto riguarda Radio Lombardia, va evidenziato, infine, che, avendo quest'ultima potenziato l'impianto verso la direzione di Varese senza averne titolo, il competente Ispettorato Territoriale della Lombardia, a seguito di quanto disposto dal giudice, ha invitato la società a presentare un'apposita istanza corredata da progetto tecnico rispondente alle relative disposizioni.
  A seguito della presentazione di tale istanza da parte di Radio Lombardia, con nota del 24 febbraio 2017, l'Ispettorato ha invitato la società medesima a presentare un nuovo progetto nella provincia di Varese che risolva le interferenze presenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

floricoltura

telecomunicazione