ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07939

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 578 del 26/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: LABRIOLA VINCENZA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 26/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 26/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07939
presentato da
LABRIOLA Vincenza
testo di
Venerdì 26 febbraio 2016, seduta n. 578

   LABRIOLA. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 2043 del codice civile recita testualmente: «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»; vale a dire che il costo del danno può essere chiesto direttamente a colui che lo abbia causato e, nel caso di incidenti stradali, è possibile chiamare in garanzia la compagnia di assicurazione. Per la circolazione degli autoveicoli c’è una norma ad hoc contenuta nell'articolo 2045 del codice civile che dice: «Il conducente di un autoveicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo»;
   di conseguenza, tutti di costi relativi al soccorso, alle cure e alle terapie somministrate dagli Ospedali pubblici e privati ai soggetti vittime di incidenti stradali sono da attribuirsi alle compagnie di assicurazione con cui i proprietari dei mezzi, responsabili degli incidenti, abbiano contratto l'assicurazione responsabilità civile auto;
   da un'indagine effettuata presso i maggiori ospedali nazionali da Nord a Sud, sembra non risultare da parte delle direzioni sanitarie pubbliche nessuna richiesta di rivalsa nei confronti delle compagnie assicurative che avrebbero anch'esse confermato il dato. Pertanto, tutti i costi sono attribuiti al servizio sanitario nazionale;
   infatti, gli ospedali non chiederebbero le somme spettanti alle assicurazioni, in quanto applicherebbero il disposto novellato dall'articolo 32 della Costituzione che sancisce il diritto alla salute a prescindere da come e chi abbia causato l'incidente e quindi il danno;
   considerando che in Italia avvengono in media in un anno 180 mila incidenti con 250 mila feriti e facendo un calcolo sulle spese, circa 280 euro in media a persona per il trasporto in ospedale, più le cure mediche, esami ed interventi in ospedale con un costo medio a persona di 6500 euro, si raggiunge la somma di oltre un miliardo e seicento milioni di euro di spese affrontate dal servizio sanitario nazionale, che potrebbero essere risparmiati ed utilizzati dal servizio sanitario per migliorare le strutture e le prestazioni sanitarie;
   inoltre, si evidenzia che i proprietari di autovetture pagando la responsabilità civile auto versano una parte della quota per coprire le spese del servizio sanitario nazionale di circa il 10,5 per cento dell'importo totale; quanto a tale contributo le assicurazioni non siano più obbligate a pagare le spese mediche a seguito di incidenti stradali;
   facendo un rapido calcolo, a fronte di circa 49 milioni di autoveicoli immatricolati e con una media di 70 euro per polizza, si raggiungono 3 miliardi di euro annui destinati al servizio sanitario nazionale e versato dai titolari degli autoveicoli;
   se ne deduce, quindi, che il contribuente si trova a pagare le spese per il servizio sanitario nazionale due volte; la prima attraverso i versamenti fiscali (tasse) la seconda con la responsabilità civile auto;
   appare chiaro che si è di fronte ad una normativa di dubbia costituzionalità in quanto lo Stato assume un contributo senza avere la contezza del costo: ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione lo Stato non può assumersi rischi finanziari in quanto per ogni nuova spesa deve trovare i mezzi per farvi fronte –:
   se siano a conoscenza dei fatti espressi in premessa e quali altri elementi abbiano in loro possesso;
   se non ritengano di fare chiarezza in ordine al motivo per cui gli ospedali non facciano richiesta di risarcimento alle assicurazioni per le spese sostenute per i pazienti a seguito di incidenti stradali;
   quali iniziative, anche normative, intendano adottare per il recupero delle somme dovute dalle assicurazioni ed in che modo;
   come intendano risolvere il problema del doppio pagamento del contributo per le spese sanitarie versato dai contribuenti sia con la tassazione che con la responsabilità civile auto. (5-07939)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

automobile

incidente di trasporto

assicurazione automobilistica