ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07927

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 577 del 25/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: GIORDANO SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 25/02/2016
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 25/02/2016
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/02/2016
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 25/02/2016
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 25/02/2016
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/02/2016
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/02/2016
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 03/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 25/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/02/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07927
presentato da
GIORDANO Silvia
testo presentato
Giovedì 25 febbraio 2016
modificato
Giovedì 3 marzo 2016, seduta n. 582

   SILVIA GIORDANO, L'ABBATE, COLONNESE, LOREFICE, BARONI, MANTERO, DI VITA, GRILLO, GALLINELLA. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la celiachia o malattia celiaca (MC) è un'intolleranza alimentare autoimmune permanente, scatenata in soggetti geneticamente predisposti dall'ingestione del glutine;
   secondo i dati del Mistero della salute attualmente si stima che la condizione celiaca interessi circa l'1 per cento della popolazione generale e sia più frequente tra le donne (3 volte più che negli uomini);
   la celiachia è stata riconosciuta come malattia sociale con l'approvazione della legge 4 luglio 2005, n. 123, «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2005 n. 156;
   l'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, ha riconosciuto per i soggetti affetti da celiachia il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine;
   il decreto-legge del 4 maggio 2006 ha stabilito le norme e fissato i tetti massimi di spesa a livello nazionale per l'erogazione dei prodotti senza glutine;
   attualmente al soggetto celiaco, sono concessi dei buoni per l'acquisto di prodotti alimentari, il cui valore varia in funzione del sesso e dell'età del cittadino; i buoni sono spendibili presso le farmacie-parafarmacie, ma diverse problematiche emergono in merito alla portabilità dei buoni e del loro utilizzo su tutto il territorio nazionale;
   l'utilizzo di buoni di acquisto al di fuori della regione di residenza è subordinato all'esistenza di accordi bilaterali tra le regioni interessate per poter ottenere i rimborsi, condizione che crea notevoli disagi ai soggetti interessati e alle loro famiglie;
   vi sono dei limiti circa la spendibilità dei buoni al di fuori sia della regione di residenza del soggetto che del circuito farmacie-parafarmacie;
   Caterina Pilo, direttore dell'Aic, l'Associazione italiana celiachia, ha affermato: «dal 2001 il Ministero della salute ha ampliato la possibilità di erogare i prodotti per celiaci anche al di fuori delle farmacie per cui le Asl possono attivare specifiche convenzioni con la Grande distribuzione organizzata, ma la possibilità di ritirare al supermercato i prodotti senza glutine tramite i “buoni” è diffusa solo in metà delle regioni italiane. In alcune, poi, c’è la possibilità di usufruire di “buoni” in piccoli tagli, per esempio da 10-20 euro, in altre ancora no: ci si può rifornire, quindi, solo in un'unica farmacia o presso lo stesso punto vendita. Un altro limite per chi soffre di celiachia è l'impossibilità di utilizzare i “buoni” anche in altre regioni diverse da quella di residenza o addirittura in un'altra Asl. In alcuni casi ci sono accordi tra Asl di regioni limitrofe per evitare disagi ai pazienti, per esempio quando si dovrebbero percorrere diversi chilometri per raggiungere il punto vendita della regione in cui si risiede, mentre è più vicino quello della regione con cui si confina, la legge n. 123 riconosce la celiachia una malattia sociale ma ancora esistono ostacoli nella vita di ogni giorno. Se un celiaco si sposta per motivi di studio, lavoro o per vacanza in altre regioni, deve portare con sé tutti i prodotti senza glutine di cui ha bisogno, visto che non può spendere i buoni in una regione diversa da quella di residenza» –:
   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere al fine di garantire alle persone affette da celiachia il diritto di acquistare prodotti aglutinati su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla provincia o/e regione di residenza del paziente, nell'ambito del tetto di spesa mensile stabilito dal servizio sanitario nazionale;
   se intenda intraprendere iniziative al fine di consentire l'erogazione di prodotti aglutinati mediante il buono mensile anche attraverso i canali della grande distribuzione organizzata, anche introducendo la possibilità di lettura del tetto di spesa mediante la tessera del servizio sanitario europeo. (5-07927)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia

acquisto

servizio sanitario