Legislatura: 17Seduta di annuncio: 577 del 25/02/2016
Primo firmatario: GADDA MARIA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2016
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 25/02/2016
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/02/2016
GADDA. —
Al Ministro della giustizia
. — Per sapere – premesso che:
il codice di procedura penale autorizza il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati;
possono essere oggetto di sequestro, anche beni deperibili e beni facilmente deteriorabili che richiedono una particolare cura e adeguata conservazione, o il cui valore si modifica nel tempo, fino ad azzerarsi;
nel caso di dissequestro disposto dall'autorità procedente o di perdita di efficacia del sequestro medesimo per effetto della sentenza di proscioglimento, il valore dei beni sequestrati sovente è pregiudicato, posto che ciò di solito avviene tempo dopo l'esecuzione del provvedimento cautelare stesso; si pensi ai beni che sono deperiti o deteriorati, a prescindere dalla cura usata per la conservazione degli stessi;
tale fatto si traduce in un pregiudizio, in un danno economico che può considerarsi ingiusto soprattutto se riferito a soggetti poi assolti al termine del procedimento penale;
parrebbe corretto, a parere dell'interrogante, garantire a questi soggetti la tutela dei loro diritti senza alcuna limitazione;
in relazione a tutto ciò lo Stato viene chiamato a dare conto dei danni subiti dai soggetti proprietari di questi beni, anche con possibili ricadute sulle finanze pubbliche;
non si può dimenticare poi che, anche nel caso di condanna dei proprietari dei beni sequestrati, in conseguenza di una cattiva o inappropriata custodia degli stessi, il nocumento non è escluso, giacché tali beni potrebbero in ipotesi essere devoluti per scopi benefici –:
quali siano le procedure utilizzate per la conservazione di beni facilmente deteriorabili e deperibili e che quindi possono subire pregiudizi dall'esecuzione di un sequestro preventivo;
se esistano forme di risarcimento, ed in forza di quali procedure, per la perdita o il danneggiamento del bene sottoposto a sequestro preventivo, sia per il caso di dissequestro, sia per il caso di assoluzione e sia anche per il caso di condanna dei proprietari dei beni sequestrati;
a quanto ammonti la spesa annua dell'amministrazione per far fronte, nei casi di cui sopra, ai danni subiti dai soggetti proprietari di beni sottoposti a sequestro preventivo ed alle procedure di relativa custodia. (5-07916)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):conseguenza economica
economia pubblica