ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07912

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 577 del 25/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: RABINO MARIANO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 25/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAMBRUOSO STEFANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 25/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 25/02/2016
Stato iter:
10/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/03/2016
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 10/03/2016
Resoconto RABINO MARIANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/02/2016

DISCUSSIONE IL 10/03/2016

SVOLTO IL 10/03/2016

CONCLUSO IL 10/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07912
presentato da
RABINO Mariano
testo di
Giovedì 25 febbraio 2016, seduta n. 577

   RABINO e DAMBRUOSO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   la nuova articolazione dei tribunali, attuata dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, coinvolge anche la struttura degli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in quanto, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, essi sono costituiti in relazione alle circoscrizioni dei tribunali e all'iscrizione all'albo di un determinato ordine territoriale;
   diversi ordini locali costituiti in corrispondenza di tribunali soppressi, hanno chiesto al consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili quale comportamento adottare a fronte delle richieste di iscrizione nell'Albo e nel registro del tirocinio di soggetti che hanno la residenza o il domicilio professionale in un comune ricompreso nel circondario di un ordine territoriale istituito in corrispondenza di un tribunale soppresso, ovvero in un comune attribuito al circondario di altro tribunale e conseguentemente ad altro ordine territoriale;
   in conseguenza di tali criticità, sia nel corso del 2013 che dai primi mesi del 2014, il dipartimento affari giustizia ha richiesto gli elementi chiarificatori ai fini del suindicato adeguamento e il consiglio regionale dell'ordine dei dottori commercialisti ha provveduto alla trasmissione dei dati richiesti;
   per i consigli territoriali forensi, che presentavano problematica analoga, corrispondendo il loro ambito di competenza a quello dei tribunali, l'amministrazione della giustizia ha già provveduto, fin dal 2014, chiarendo che sono soppressi ex lege gli ordini costituiti presso i 31 tribunali soppressi;
   alla luce dell'ingiustificata inerzia da parte del Ministero della giustizia in merito al riassetto degli ordini a seguito della nuova organizzazione dei tribunali, sta scatenandosi sulla stampa un inopportuno dibattito sulle prospettive di proroga dell'attuale consiglio nazionale in scadenza il 31 dicembre 2016, che rischia di trascinare la categoria in un clima di conflittualità pericolosamente simile a quello che alla fine del 2012 portò addirittura al commissariamento del consiglio da parte del Ministro della giustizia;
   l'individuazione, da parte del Ministero della giustizia, in qualità di amministrazione vigilante, dei criteri da adottare per risolvere le questioni relative agli ordini territoriali dei commercialisti interessati dalle soppressioni dei tribunali previste dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, appare tanto più urgente e necessaria in considerazione dell'approssimarsi delle elezioni per gli ordini territoriali dei commercialisti. Ciò sul rilievo che è interesse di tutta la categoria dei professionisti coinvolti, come già evidenziato dagli organi di stampa, scongiurare il rischio di proroghe dei consigli tuttora in carica, motivate dalla mancata adozione, da parte del Ministero della giustizia, in qualità di amministrazione vigilante, degli adempimenti di competenza, dovuti proprio all'esito di un provvedimento quale è quello sulla geografia giudiziaria, adottato proprio da codesta medesima amministrazione;
   alla luce del nuovo assetto territoriale degli ordini dei commercialisti, unitamente alla considerazione dell'avvenuto commissariamento, appare quindi estremamente opportuno, oltre che doveroso, garantire il pieno espletamento del diritto degli elettori e dei candidati ad esercitare il proprio voto nel rispetto dei principi della democraticità e trasparenza –:
   quali siano i motivi dell'inerzia, secondo gli interroganti ingiustificata, da parte del Ministero della giustizia in merito al riassetto degli ordini a seguito della nuova organizzazione dei tribunali, nonché all'individuazione, da parte della stessa amministrazione vigilante, dei criteri da adottare per risolvere le questioni relative agli ordini territoriali dei commercialisti interessati dalle soppressioni dei tribunali previste dal citato decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. (5-07912)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 marzo 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-07912

  Le questioni poste dal l'interrogante attengono agli effetti che la riforma della geografia giudiziaria, varata nel 2012, ha determinato sulla distribuzione territoriale degli Ordini dei commercialisti.
  La problematica sollevata è all'attenzione degli uffici ministeriali, che hanno avviato diverse interlocuzioni con il Consiglio nazionale dei commercialisti, finalizzate anche all'analisi del tema specificatamente proposto.
  Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili», che prevede, all'articolo 7, l'istituzione di un ordine territoriale «ciascun circondario di tribunale», di cui fanno parte «... tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo». L'articolo 36 dispone, altresì, che «Per l'iscrizione nell'Albo è necessario: (...) d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento».
  Come appare evidente dal tenore testuale, le norme stabiliscono una completa sovrapponibilità tra circondario di tribunale ed estensione territoriale dell'Ordine dei commercialisti, statuendo espressamente che nel circondario del tribunale non può insistere (esistere) che un solo Ordine territoriale.
  In virtù della predetta coincidenza, normativamente declinata, gli interventi sulla geografia giudiziaria di cui al successivo decreto legislativo n. 155 del 2012 dispiegano diretta influenza sul numero e sull'estensione degli Ordini territoriali dei commercialisti. La soppressione e l'accorpamento di taluni tribunali e la conseguente ridefinizione dell'ambito del circondario non può che comportare – a normativa invariata – la soppressione e l'accorpamento anche degli Ordini territoriali dei commercialisti ricadenti nei circondari degli uffici giudiziari interessati.
  Mediante l'atto di sindacato ispettivo si solleva, invero, la questione relativa alle modalità ed alla tempistica delle modificazioni degli ordini territoriali coinvolti dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con specifico riferimento alle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo degli stessi e del Consiglio nazionale.
  In proposito, l'articolo 25 del decreto legislativo n. 139 del 2005, comma tredici, stabilisce che il termine di durata in carica del Consiglio Nazionale dei Commercialisti è di quattro anni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della proclamazione degli eletti, e l'articolo 28 dispone, altresì, che «In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio».
  Come noto, il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, eletto nel novembre 2012, è stato commissariato per irregolarità elettorali e, in conseguenza della sentenza 278/2014 del Consiglio di Stato, il 16 luglio 2014 i Consiglieri degli Ordini territoriali hanno votato per il rinnovo.
  Secondo il delineato assetto normativo, pertanto, il Consiglio nazionale scadrà il 31 dicembre 2016, nonostante l'avvenuto scioglimento anticipato con conseguente commissariamento, e nella stessa data cesserà anche il periodo transitorio che ha visto determinare le quote per la individuazione numerica delle rappresentanze in seno al Consiglio Nazionale, secondo il combinato disposto dell'articolo 63, comma terzo e dell'articolo 65, comma primo, del decreto legislativo n. 139 del 2005.
  Per quanto attiene, invece, alla individuazione della base elettorale nella prospettiva delle nuove consultazioni di voto, si rileva che la questione è da tempo all'attenzione della competente articolazione del Ministero, soprattutto al fine di garantire la massima rappresentatività del Consiglio nazionale e degli ordini territoriali.
  La medesima esigenza di uniformarsi alla nuova geografia giudiziaria si è, invero, già presentata per gli Ordini professionali forensi che, nelle loro articolazioni territoriali, si caratterizzano – come gli Ordini dei commercialisti – per l'esatta sovrapposizione territoriale al circondario del Tribunale.
  Gli ordini forensi interessati da soppressioni dei corrispondenti Tribunali sono stati, pertanto, estinti ex lege ed incorporati negli omologhi enti e, di conseguenza, i professionisti iscritti sono stati assorbiti negli Ordini istituiti presso i tribunali accorpanti, nel cui nuovo circondario è venuto a ricadere il domicilio professionale dei medesimi.
  Secondo le valutazioni espresse a riguardo dall'ufficio legislativo e dalla articolazione ministeriale competente, analoga soluzione può essere raggiunta, in via ermeneutica, per gli Ordini dei commercialisti, anche al fine di assicurare la rispondenza dei componenti dei Consigli territoriali al rinnovato corpo elettorale.
  Il delicato tema è comunque all'attenzione del Ministero che ha già avviato, tramite le proprie articolazioni, le opportune iniziative.
  Difatti, in considerazione della complessità della questione e dell'approssimarsi della consultazione elettorale, la competente direzione generale ha comunque assicurato che fornirà al Consiglio nazionale ed ai Consigli dell'Ordine, attraverso specifica nota esplicativa, le indicazioni necessarie – analogamente a quanto disposto, peraltro, con riguardo agli Ordini circondariali forensi in data 16 settembre 2014 – rappresentando che i Consigli degli Ordini dei commercialisti istituiti nei circondari dei tribunali soppressi ex decreto legislativo n. 155 del 2012 non dovranno procedere a rinnovo in quanto essi stessi soppressi ed inglobati ex lege nei corrispondenti Ordini presenti nel territorio del circondario del tribunale accorpante.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comunicazione dei dati

contabile

assetto territoriale