ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07907

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 576 del 24/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI ANDREA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 24/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 24/02/2016
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 24/02/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 24/02/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 24/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07907
presentato da
MAESTRI Andrea
testo di
Mercoledì 24 febbraio 2016, seduta n. 576

   ANDREA MAESTRI, BRIGNONE, CIVATI, MATARRELLI e PASTORINO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   lo scorso 5 febbraio 2016, intervenendo alla trasmissione Agorà su Rai3, il Ministro dell'interno ha rilanciato la proposta da lui fatta il giorno prima al Forum sulla sicurezza a Napoli, alla Sala Siani del quotidiano Il Mattino, di abbassare a 16 anni la soglia dell'età, oggi fissata a 18, dalla quale un minore può essere incriminabile per legge. Il Ministro ha aggiunto: «Non dobbiamo avere scrupolo a utilizzare parole come «repressione» e «deterrenza». Anzi cambiamo il linguaggio e più che «deterrenza» diciamo «paura»: i criminali devono avere paura della reazione dello Stato»;
   la dichiarazione del Ministro ha scatenato reazioni a catena tra sostenitori e oppositori, mentre dagli Stati generali sull'esecuzione penale, istituiti presso il Ministero della giustizia, arriva un'analisi lucida e asciutta sul delicatissimo tema dal Tavolo 5, «Minorenni autori di reato», con tre indicazioni finali, tra i quali, quello su cui si dovrebbe basare l'intero lavoro diretto al minore: puntare sulle sue notevoli capacità intellettive per costruire nuovi percorsi in grado di consentire il suo pieno recupero;
   il presidente dell'associazione Antigone, per i diritti e le garanzie nel sistema penale, obiettando aspramente alle dichiarazioni, perché «i ragazzi vanno aiutati, non messi in galera», ha replicato ricordando che il sistema della Giustizia minorile italiana ha un approccio «essenzialmente educativo» che ha portato a una diminuzione della criminalità minorile. Infatti, a fronte di 20.000 minori nel circuito penale, attualmente poco più di 400 sono le presenze di ragazzi nelle carcere minorili. Gli ingressi totali negli istituti di pena minorile, sono passati dai 1.888 del 1988, ai 992 del 2014. La giustizia minorile «deve avere come obiettivo l'interesse del bambino e del ragazzo. Lo dicono il diritto internazionale, quello interno, la convenienza sociale, la pedagogia, ma anche il senso morale di noi adulti, consapevoli del grande valore di una vita umana in evoluzione, recuperabile alla società, educabile ai valori fondamentali della convivenza e della vita. L'emergenza non è quella penale, ma quella sociale»;
   quest'ultima affermazione è confermata anche dagli esperti riuniti intorno al Tavolo 5 degli Stati Generali sull'esecuzione penale, che hanno dedicato ai contesti di criminalità organizzata un paragrafo a parte, che hanno titolato proprio «Trattamento dei minorenni inseriti in contesti di criminalità organizzata». L'aspetto più specifico da sottolineare, nelle zone con forte presenza della criminalità organizzata, molto spesso la delinquenza minorile è riconducibile all'impossibilità, per il minore, di acquisire modelli di confronto diversi da quelli che sono propri del contesto socio-familiare di appartenenza. Il che «spiazza» il nostro sistema di giustizia minorile, che si basa invece sul presupposto di un ruolo positivo della famiglia, ritenuta in grado di fornire la necessaria assistenza psicologica ed affettiva al suo giovane componente che si trova coinvolto in una vicenda giudiziaria o penitenziaria. In questi casi, la commissione del reato e la stessa condanna diventano allora, paradossalmente, l'occasione per una presa in carico del minore da parte del sistema che deve tentare di sottrarlo a questi contesti familiari ad alto rischio. Questa soluzione estrema, condivisibile o meno, rappresenta però il centro del problema. La mancanza di modelli comportamentali corretti da poter seguire;
   il religioso don Aniello Manganiello, già parroco di Scampia e ancora attivo nel quartiere attraverso l'associazione sportiva «ASD Don Guanella», pur conoscendo bene la realtà del territorio e il moltiplicarsi di reati commessi da adolescenti, si dice convinto che la risposta non può essere il carcere minorile ma bisogna reagire investendo di più sull'accompagnamento educativo, «valorizzando le scuole e le associazioni che si impegnano con adolescenti e preadolescenti. Questo si fa già, in parte, ma non è sufficiente»;
   molti dei minori reclusi, spesso immigrati o rom, hanno alle spalle situazioni difficili, di abbandono, di violenza fisica e psicologica, di sfruttamento. Quelli tra loro che, negli istituti italiani hanno la possibilità di intraprendere o terminare gli studi continuano ad essere un numero troppo esiguo, perché manca la presenza costante di educatori, che sarebbero invece indispensabili per il recupero dei ragazzi;
   è necessario un cambiamento radicale del nostro sistema carcerario a cominciare proprio dall'approccio verso la criminalità minorile;
   la Norvegia, dove nell'arco di 20 anni sono riusciti a trasformare una nazione con un alto tasso di criminalità e un sistema carcerario duro, in un paese baluardo della dignità umana, dimostra che quello in Italia non è il sistema giusto per abbattere il crimine. A provarlo sono i numeri: solo il 20 per cento di chi va in carcere torna a delinquere, mentre in Italia la percentuale di recidivi arriva quasi al 70 per cento. Le guardie penitenziarie, sono le figure fondamentali e l'aspetto più positivo dell'intero sistema penitenziario norvegese, grazie alla loro accurata formazione pratica e teorica, in grado di sostenere e aiutare il detenuto nella fase riabilitativa. Il sistema carcerario norvegese non mira a punire, ma a rieducare, e questo è lo stesso principio sancito dalla nostra Costituzione, «Art. 27, comma 3. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», che però purtroppo non è applicato;
   in Italia, il sovraffollamento, la mancanza di corsi di studi e di formazione lavorativa continuativa che possa permettere di reinserirsi nella società una volta scontata la pena, il tasso di suicidi (153 nell'anno 2013, 61 nel primo semestre 2014), sia tra i detenuti sia tra il personale della polizia penitenziaria, dimostra quanto la situazione sia critica;
   secondo l'interrogante, è inaccettabile che un Ministro della Repubblica abbia espresso pubblicamente un'ipotesi di inasprimento di trattamento verso i minori, alimentando reazioni di intolleranza, anziché promuovere e sollecitare misure alternative alla detenzione. Tutto ciò appare ancor più grave considerando la conoscenza del Ministro su quelle che sono le cronicità del sistema penitenziario italiano, in particolare di quello minorile, e dell'accertamento della Corte europea dei diritti umani per la violazione da parte dell'Italia dell'articolo 3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica «proibizione della tortura», pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a causa del sovraffollamento carcerario;
   si ricorda che, nonostante il riconoscimento nel giugno 2015, da parte del segretario generale del Consiglio d'Europa, delle misure messe in campo dall'Italia e dei progressi fatti, i risultati ottenuti non risolvono in radice una situazione grave, come è rilevabile da alcuni punti di criticità. La condizione di sovraffollamento estremo è di per sé un vulnus ai diritti dei detenuti, poiché, come ha affermato la Corte europea, l'avere a disposizione uno spazio eccessivamente ridotto costituisce trattamento disumano e degradante a prescindere da altri fattori: condizioni igieniche, luce, acqua, accesso a servizi sanitari, e altro –:
   alla luce di quanto emerso dalla relazione del Tavolo 5 degli Stati Generali sull'esecuzione penale, se il Governo voglia fornire chiarimenti circa il rischio reale di abbassare a 16 anni l'età punibile e se, in un contesto di collaborazioni internazionali, non ritenga opportuno e auspicabile avviare iniziative di confronto e scambio con le istituzioni norvegesi, affinché si possano individuare metodi, criteri e modalità replicabili nel nostro sistema penitenziario. (5-07907)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trattamento crudele e degradante

esecuzione della sentenza

diritti umani