ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07904

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 576 del 24/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 24/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/02/2016
Stato iter:
25/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 25/02/2016
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 25/02/2016
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/02/2016
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/02/2016

SVOLTO IL 25/02/2016

CONCLUSO IL 25/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07904
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Mercoledì 24 febbraio 2016, seduta n. 576

   BUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 13, comma 2, della legge delega n. 23 del 2014 sulla riforma fiscale, delega il Governo ad introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti del tabacco al fine di semplificare gli adempimenti e razionalizzare le aliquote;
   in attuazione della richiamata norma è stato emanato il decreto legislativo n. 188 del 2014, entrato in vigore il 1o gennaio 2015, il quale, oltre ad apportare modifiche in materia di tassazione dei tabacchi e dei loro succedanei, effettua un «riordino» della disciplina dei liquidi da inalazione ed introduce la categoria dei «tabacchi da inalazione senza combustione»;
   la stessa legge n. 23 del 2014, all'articolo 1, comma 8, prevede la possibilità per l'esecutivo di adottare decreti legislativi «contenenti disposizioni correttive e integrative», entro 18 mesi dall'entrata in vigore dei singoli provvedimenti fiscali;
   il decreto legislativo n. 188 del 2014 all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), prevede dunque una revisione delle aliquote sui tabacchi lavorati, tabacchi da inalazione senza combustione e liquidi da inalazione senza combustione a mezzo di «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita» previa trasmissione alle Commissioni parlamentari «competenti per materia, nonché a quelle competenti per i profili finanziari, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati»;
   la relazione tecnica al decreto legislativo n. 188 del 2014 prevede un aumento del gettito (accisa + IVA) su base annuale pari a 48 milioni di euro per le sigarette, 36 milioni di euro per i «prodotti da fumo diversi dalle sigarette» e 115 milioni di euro per i liquidi da inalazione; considerata l'assenza di previsioni sui «tabacchi da inalazione senza combustione», un bilanciamento con le perdite dovute all'abbattimento della tassazione sui fiammiferi pari a 3 milioni di euro e con l'abrogazione della disposizione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013 pari a 50 milioni di euro, la realizzazione delle maggiori entrate complessive nette previste dal citato decreto sono state quantificate in 145 milioni di euro per il 2015 e 146 milioni di euro dal 2016;
   il Governo, in data 5 agosto 2015, in sede di risposta ad un'interrogazione, ha confermato «un maggior gettito nel primo semestre del 2015, rispetto all'analogo periodo del 2014, di euro 130,8 milioni a titolo di accisa e di euro 28,9 milioni a titolo di imposta sul valore aggiunto, per un totale di euro 159,7 milioni», registrando un gettito per i liquidi da inalazione «pari a 3,4 milioni di Euro»;
   nella risposta del Governo, l'esiguità del gettito dai liquidi da inalazione è stata imputata principalmente a due fattori: l'incertezza dell'esito dei contenziosi attivati nei confronti della normativa (il 16 dicembre 2015 il TAR, ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale per un nuovo giudizio di legittimità del tributo) ed i presunti «comportamenti elusivi degli operatori» –:
   quanto ammonti il gettito relativo all'anno 2015 di ogni categoria di prodotto di cui al Capo III-bis e all'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995. (5-07904)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07904

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame si chiede di conoscere «a quanto ammonta il gettito relativo all'anno 2015 di ogni categoria di prodotto di cui al Capo III-bis e all'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995».
  Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riferisce, di seguito, i dati richiesti.

.

  Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane precisa che la commercializzazione dei tabacchi da inalazione senza combustione, che interessa per ora tre prodotti, è stata avviata a partire dal mese di ottobre 2014.
  In merito, invece, ai prodotti di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995 (prodotti succedanei dei prodotti da fumo), si rappresenta che il tributo, previsto con decorrenza dal 1o gennaio 2014, non ha di fatto trovato concreta applicazione in quanto il Tar per il Lazio ha dapprima sospeso e – a seguito della pronuncia n. 83/2015 della Corte costituzionale – annullato con sentenza n. 229/2016 il decreto ministeriale 16 novembre 2013, attuativo del citato articolo 62-quater.
  Peraltro, prima che intervenissero dette pronunce, con il decreto legislativo n. 188 del 2014, alla luce delle motivazioni descritte nell'ordinanza del Tar per il Lazio, è stato rivisto il sistema di tassazione delle cosiddette sigarette elettroniche, limitando la tassazione ai liquidi ed escludendo dalla stessa i cosiddetti «dispositivi» e le relative parti di ricambio, ossia gli strumenti utilizzati per il consumo dei prodotti.
  Anche tale ultima normativa, vigente dal 1o gennaio 2015, è stata impugnata da alcuni operatori e associazioni del settore e il Tar per il Lazio, con ordinanze n. 2900/2015 e 2914/2015 dell'8 luglio 2015, ha disposto la sospensione del pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi non contenenti nicotina, rinviando all'udienza del 4 novembre 2015 la decisione di merito, che, tuttavia, non è intervenuta in quanto il Tar, con ordinanza 3166/2015, ha rimesso anche la nuova normativa all'esame della Corte costituzionale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

tabacco

industria del tabacco

accisa