Legislatura: 17Seduta di annuncio: 576 del 24/02/2016
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2016
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 25/02/2016 Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 25/02/2016 Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 25/02/2016 Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 25/02/2016
SVOLTO IL 25/02/2016
CONCLUSO IL 25/02/2016
FRAGOMELI e PELILLO. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le spese sanitarie costituite, in senso stretto, esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere;
con provvedimento 29 gennaio 2016, di approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2016-PF» e con provvedimento 15 gennaio 2016, di approvazione dei modelli 730, emanati dall'Agenzia delle entrate, si chiarisce che le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di detrazione previsto per quelle analoghe sostenute in Italia;
nei medesimi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, inoltre, si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non assimilabili alle spese sanitarie;
la disciplina in vigore, che si applica al trasferimento ordinario da e verso una struttura ospedaliera all'estero, tuttavia danneggia i soggetti costretti a sopportare consistenti oneri per trasporti d'urgenza dovuti a ricovero all'estero;
il trasporto d'urgenza in effetti avrebbe tutti i caratteri di un primo intervento sanitario con una strumentazione simile a quella di una sala operatoria ed è pertanto equiparabile all'assistenza specifica –:
se non ritenga opportuno assumere iniziative per comprendere tra le spese detraibili, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, anche le spese per il trasferimento urgente e il relativo soggiorno all'estero per motivi di salute, anche prevedendo, qualora si ritenga necessario un intervento di carattere normativo, la quantificazione dell'onere per il bilancio dello Stato. (5-07903)
Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR prevede la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le spese sanitarie.
Come recentemente ribadito dall'Agenzia delle entrate nel provvedimento del 29 gennaio 2016, di approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2016-PF» e con provvedimento del 15 gennaio 2016, di approvazione dei modelli 730, le spese mediche sostenute all'estero beneficiano delle predetta detrazione al pari di quelle sostenute in Italia.
Tuttavia, nei medesimi provvedimenti si precisa che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non assimilabili alle spese sanitarie.
Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere: «se non si ritenga opportuno comprendere tra le spese detraibili, ai sensi dell'articolo 15 del TUIR, anche le spese per il trasferimento urgente e il relativo soggiorno all'estero per motivi di salute [...]»;
Al riguardo, la riconducibilità delle spese in esame – sostenute tanto in Italia quanto all'estero – fra le spese detraibili, di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 15 del TUIR, dovrebbe essere disposta mediante apposito intervento legislativo che dovrà tener conto dei riflessi, in termini di minor gettito, a carico del bilancio dello Stato.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):imposta diretta
indennita' e spese
spese sanitarie