ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07901

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 576 del 24/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 24/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 24/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/02/2016
Stato iter:
25/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 25/02/2016
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 25/02/2016
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/02/2016
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/02/2016

SVOLTO IL 25/02/2016

CONCLUSO IL 25/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07901
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Mercoledì 24 febbraio 2016, seduta n. 576

   SOTTANELLI e VEZZALI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   a seguito del terremoto in Sicilia del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, sono stati disposti in un primo momento, con ordinanza della protezione civile del 21 dicembre del 1990, la sospensione e il differimento del versamento delle imposte, dei contributi sociali e dei premi assicurativi obbligatori o la possibilità di effettuare tale pagamento a rate. In un secondo momento, con l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, è stata introdotta la possibilità, per coloro che non avessero ancora versato le imposte per gli anni 1990-1991-1992, di regolarizzare automaticamente la loro posizione entro il 16 marzo 2003 versando soltanto il 10 per cento dell'ammontare ancora dovuto;
   il termine per il versamento è stato successivamente prorogato più volte. L'articolo 3-quater del decreto legge n. 300 del 2006 ha prorogato al 31 dicembre 2007 i termini per il pagamento, chiedendo però il versamento del 30 per cento dell'ammontare ancora dovuto per le imposte, l'articolo 36-bis del decreto legge n. 248 del 2007 ha prorogato al 30 giugno 2008 i termini per il pagamento, ristabilendo il versamento del 10 per cento dell'ammontare dovuto per le imposte;
   i contribuenti che avevano pagato il 100 per cento degli importi dovuti, hanno iniziato una dura e lunga battaglia volta a far valere il diritto alla equiparazione ai contribuenti che hanno beneficiato del condono, mediante la presentazione di migliaia di richieste di rimborso di quel 90 per cento pagato in più e con ricorsi tributari di massa che tutt'ora sommergono le Commissioni tributarie;
   con la sentenza n. 20641, del 1o ottobre 2007, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la norma di favore (di cui all'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002) anche a chi aveva comunque assolto regolarmente ai propri debiti tributari: «deve ritenersi spettante a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo ad un decimo, beneficio che si attua concretamente, secondo due simmetriche possibilità di definizione in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell'intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege»;
   con riferimento al fatto che tale norma di favore interessava anche le imprese localizzate nei territori colpiti dal sisma, nel 2012 la Commissione europea ha comunicato l'avvenuta registrazione degli aiuti connessi al terremoto 1990 quali «aiuti di Stato non notificati»;
   l'Agenzia delle entrate dapprima ha impartito agli uffici l'indicazione di proseguire nel contenzioso, ritenendo che la sentenza della Corte di cassazione del 2007 «non potesse dirsi espressione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale», in seguito, forte dell'avvio di un'indagine formale della Commissione europea che paventava l'ipotesi che la misura di agevolazione potesse essere qualificata come «aiuto di Stato», l'agenzia ha deciso di proseguire i contenziosi concernenti i dinieghi dei rimborsi e di «opporsi alla richiesta di dare esecuzione alle sentenze della Corte di cassazione favorevoli ai contribuenti che esercitano attività d'impresa»;
   sulla vicenda sono intervenuti ulteriori pronunciamenti della Corte di cassazione, da ultimo la sentenza n. 10241 del 2 maggio 2013 che ha confermato che il rimborso del 90 per cento spetta a tutti i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 che hanno instaurato il contenzioso entro il 31 marzo 2012, in ottemperanza a quanto stabilito in precedenza dall'ordinanza n. 9577 del 12 giugno 2012 e in controtendenza con la sentenza n. 23589 del 20 dicembre 2012 della Corte che, invece, aveva previsto che i termini per presentare l'istanza per il rimborso scadessero il 1o gennaio 2005. Anche la sentenza n. 471-1-13 della commissione tributaria provinciale di Siracusa riconosce il beneficio a tutti i contribuenti che hanno instaurato il contenzioso con l'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2012;
   i ricorsi accolti hanno stabilito che l'Agenzia dovrebbe rimborsare svariati milioni di euro ai cittadini che hanno versato gli importi per intero;
   con questo stato di cose, lo Stato rischia non solo di dovere rimborsare il 90 per cento e gli interessi, ma anche le spese processuali quale parte soccombente;
   il comma 665 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attribuisce ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché abbiano presentato apposita istanza. Per gli esercenti attività d'impresa il beneficio è sospeso fino a verifica della compatibilità comunitaria;
   la norma chiarisce, inoltre, che i termini per la presentazione dell'istanza, da perfezionare entro due anni, decorrono dal 1o marzo 2008, ossia dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248. In sostanza, si attribuisce il diritto al rimborso ai soggetti che hanno avanzato apposita istanza entro il 1o marzo 2010;
   a tal fine, con il medesimo comma 665, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017; con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi;
   a distanza di oltre un anno non è stato ancora emanato il decreto ministeriale;
   la Corte di Cassazione, da ultimo con l'ordinanza n. 18179 del mese di settembre del 2015, ha confermato che i contribuenti siciliani hanno diritto al rimborso, nonostante l'agenzia continui imperterrita a proseguire i giudizi –:
   alla luce di quanto sopra esposto, se non ritenga necessario procedere al più presto all'emanazione del decreto che consentirebbe ai cittadini siciliani aventi diritto di recuperare le somme pagate e non dovute. (5-07901)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07901

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla problematica dei rimborsi del 90 per cento delle somme versate a titolo di imposta per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesti dai contribuenti residenti nelle province siciliane di Catania, Ragusa e Siracusa interessate dal sisma del 1990 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, della legge 289 del 2002 e sollecitano in tempi brevi l'emanazione del decreto per stabilire l'assegnazione dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue. L'applicazione dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 ha dato luogo ad un rilevante contenzioso, instaurato avverso i dinieghi taciti delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti che, prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione agevolativa, avevano effettuato il pagamento per intero delle imposte dovute.
  Il contenzioso si è incentrato prevalentemente in primo luogo sulla sussistenza del diritto alla restituzione delle imposte versate dai contribuenti in eccedenza rispetto alla misura agevolata del 10 per cento e in secondo luogo sul termine di decadenza per la presentazione delle relative istanze di rimborso (quarantotto mesi, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o due anni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992), nonché sulla decorrenza del medesimo termine (dalla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 che ha introdotto l'agevolazione in questione, ovvero della legge n. 31 del 2008 che da ultimo ha prorogato la disposizione agevolativa).
  La prima questione è stata risolta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato con orientamento consolidato la spettanza del diritto dei contribuenti al rimborso delle imposte versate in eccedenza rispetto alla misura agevolata del 10 per cento.
  Tale orientamento è stato recepito dall'Agenzia delle entrate con la direttiva n. 1/2013 del 10 gennaio 2013, che ha fornito indicazioni agli Uffici per l'abbandono sul punto del contenzioso pendente, fatta salva la sostenibilità di ulteriori questioni tra cui quella relativa all'applicazione del termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, per la quale sussisteva favorevole giurisprudenza di legittimità.
  Nella medesima direttiva veniva, altresì, specificato il temporaneo divieto di effettuare i rimborsi in favore dei contribuenti esercenti attività economiche, imposto dalla decisione n. C (2012) 7128 del 17 ottobre 2012 della Commissione europea, attesa l'indagine in corso circa la natura di aiuti di Stato incompatibili delle diverse agevolazioni disposte dallo Stato italiano in occasione di eventi naturali calamitosi, come già evidenziato in sede di risposta del Governo all'interrogazione n. 5-07535 dell'onorevole Causi, discussa il 26 luglio 2012 in Commissione VI Finanze.
  Da ultimo, l'articolo 1, comma 665, della menzionata legge n. 190 del 2014 ha disposto il rimborso delle imposte versate in eccedenza rispetto alla misura del 10 per cento prevista dall'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, non esercenti l'attività di impresa, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31.
  La novella legislativa recata dal comma 665, se da un lato ha reso incontestabile il diritto al rimborso e l'applicazione del termine di decadenza di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, dall'altro non ha inciso su altre problematiche giuridiche, pure rilevanti ai fini della trattazione delle istanze di rimborso e della gestione dei contenziosi in corso.
  Al fine di recepire il nuovo dettato legislativo, l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni alla Direzione regionale della Sicilia per la gestione anche in contenzioso dei rimborsi in questione, affermando che vanno considerate tempestive le istanze di rimborso presentate entro il 1o marzo 2010, atteso che il termine decadenziale di due anni, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, ossia dal 1o marzo 2008.
  Le linee interpretative prospettate dall'Agenzia delle entrate prevedono l'immediata operatività dell'articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, dal momento che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria in esito agli opportuni approfondimenti tecnici hanno convenuto che i rimborsi possano essere eseguiti indipendentemente dall'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sui criteri di assegnazione dei fondi.
  Infine, deve essere ribadita la non rimborsabilità delle imposte agli operatori economici.
  La sospensione dei rimborsi per gli esercenti attività economiche, di impresa o di lavoro autonomo, era stata inizialmente disposta in via cautelativa, in attesa della conclusione della procedura formale di indagine avviata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE con la decisione dalla Commissione europea n. C (2012) 7128 final del 17 ottobre 2012. Successivamente, con decisione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, la Commissione europea ha dichiarato i benefici fiscali in questione aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. Si aggiunge che con ordinanza del 15 luglio 2015, causa C-82/14, la Corte di giustizia UE ha dichiarato l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 in contrasto con gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di IVA, in quanto «non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio nazionale». Si deve pertanto ritenere che il divieto di rimborsare le imposte agli esercenti attività economiche discenda dalla definitiva decisione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, con cui la Commissione europea, nel dichiarare i benefici fiscali in questione aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, ha stabilito che «L'Italia annulla inoltre tutti i pagamenti in essere dell'aiuto ... con effetto dalla data di adozione della presente decisione» (articolo 4, comma 5, della decisione) e che «A partire dalla data della presente decisione, nessuno di questi regimi [tra cui quello di cui all'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002; n.d.r.] può essere usato come base di riferimento per la futura concessione o pagamento di aiuti» (punto 135 della citata decisione).
  Tanto premesso in ordine allo stato attuale di lavorazione delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti siciliani interessati dal sisma 1990, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.
  Il numero totale delle istanze presentate e acquisite al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate è pari a 190.750, per un valore provvisorio pari ad euro euro 213.189.478,04.
  Nell'ambito di tale numero totale:
   32.566 sono le istanze nelle quali è valorizzata la somma richiesta a rimborso per un importo pari ad euro 211.291.534,04;
   158.184 sono le istanze prive del valore del rimborso richiesto; per queste domande gli uffici hanno acquisito al sistema informativo un valore convenzionale pari a 12 euro, per un importo complessivo registrato pari ad euro 1.897.944,00;
   65.507 istanze riguardano anche la restituzione di ritenute di lavoro dipendente; di queste, 60.413 sono prive del valore del rimborso richiesto e, come per le altre, gli uffici hanno acquisito al sistema informativo un valore della domanda convenzionale pari a 12 euro;
   322 sono le istanze per le quali sono già stati erogati i rimborsi nel novembre del 2015, per un importo complessivo pari ad euro 776.751,72;
   186 sono le istanze successivamente per le quali i relativi rimborsi, per euro 190.133,62, saranno erogati presumibilmente già nel corrente mese di febbraio.

  Da ultimo l'Agenzia comunica che le istanze per le quali gli uffici hanno denegato la spettanza dei rimborsi sono 738 per un importo di euro 4.329.552,58.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

termine di pagamento