ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07900

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 576 del 24/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 24/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/02/2016
Stato iter:
25/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 25/02/2016
Resoconto PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
 
RISPOSTA GOVERNO 25/02/2016
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/02/2016
Resoconto PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/02/2016

SVOLTO IL 25/02/2016

CONCLUSO IL 25/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07900
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Mercoledì 24 febbraio 2016, seduta n. 576

   PAGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2004/39/CE (cosiddetta direttiva «MiFID»), il servizio di consulenza è stato incluso nel novero dei servizi di investimento sottoposti a riserva, rendendo accessibile tale servizio esclusivamente alle società di intermediazione mobiliare ed alle banche, salve le parziali deroghe introdotte successivamente per i consulenti finanziari e per le società di consulenza finanziaria;
   ai sensi del regolamento attuativo emanato da Banca d'Italia il 29 ottobre 2007, le «società di intermediazione mobiliare di consulenza» che intendono prestare unicamente il servizio di consulenza in materia investimenti (a condizione che non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela e non assumano rischi in proprio), devono avere un capitale minimo di euro 120.000;
   in base al Titolo I, Capo 1, paragrafo 4, del regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 24 ottobre 2007, le società di intermediazione mobiliare di consulenza devono inoltre detenere fondi propri in misura pari almeno al capitale minimo richiesto: conseguentemente, il patrimonio di vigilanza detenuto dalle società di intermediazione mobiliare di consulenza deve essere pari almeno ad euro 120.000;
   il patrimonio di vigilanza ha la funzione di copertura patrimoniale in relazione alla prestazione dei servizi e ai rischi assunti, come illustrati nel predetto regolamento emanato dalla Banca d'Italia: l'adeguatezza patrimoniale corrisponde, infatti, all'idoneità astratta del patrimonio a dare copertura al livello di rischio che caratterizza il singolo operatore di mercato, dotandolo di mezzi propri sufficienti per fronteggiare l'insorgenza di eventuali perdite;
   tuttavia, le società di intermediazione mobiliare di consulenza possono solo prestare consulenza senza «assunzione di rischi», come previsto dall'articolo 1, comma 4, del richiamato regolamento del 29 ottobre 2007 e dalle relative prescrizioni operative rilasciate in fase autorizzativa;
   non appare quindi chiaro quale sia il rischio connesso all'attività svolta dalle società di intermediazione mobiliare di consulenza che deve essere «presidiato» con il capitale di vigilanza: tali società di intermediazione mobiliare di consulenza svolgono, infatti, la loro attività senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi, facendo quindi venir meno l'esigenza di mantenere un patrimonio di vigilanza per le società di intermediazione mobiliare di consulenza;
   nel medesimo senso può richiamarsi il fatto che il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE (che costituiscono il quadro normativo di riferimento nell'Unione europea con riferimento alle norme prudenziali degli enti creditizi e delle imprese di investimento) non si applicano agli enti che prestano solamente il servizio di consulenza in materia di investimenti senza autorizzazione a detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti (quali appunto le società di intermediazione mobiliare di consulenza), poiché, per tale motivo, essi non possono mai trovarsi in posizione debitoria nei confronti dei propri clienti;
   inoltre, nel caso in cui la società di intermediazione mobiliare di consulenza svolga anche l'attività di sponsor nell'ambito delle operazioni di emissione di cambiali finanziarie, tale attività deve essere svolta dalla società di intermediazione mobiliare esclusivamente senza il «mantenimento» in portafoglio delle cambiali finanziarie emesse, le quali potranno essere sottoscritte esclusivamente da investitori professionali;
   anche in tale ultimo caso non sembra pertanto sussistere una necessità di tutela che richieda la costituzione di un patrimonio di vigilanza minimo;
   a conferma di quanto sopra esposto, occorre anche ricordare come non sussista alcuna disciplina in tema di patrimonio di vigilanza applicabile alle società di consulenza finanziaria, le quali svolgono attività speculare rispetto alle società di intermediazione mobiliare di consulenza, ossia la consulenza in materia di investimenti senza detenzione di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, ma che, diversamente dalla società di intermediazione mobiliare di consulenza, non devono detenere un patrimonio di vigilanza;
   la ratio della scelta regolamentare di escludere le società di consulenza finanziaria dall'obbligo di detenere un patrimonio di vigilanza si fonda sull'assenza di detenzione di denaro o di strumenti finanziari della clientela, la quale comporta l'avversione a qualunque forma di rischio, con la conseguente inopportunità di assoggettare tali società alle stringenti regole di vigilanza prudenziale;
   le medesime argomentazioni applicabili alle società di consulenza finanziaria dovrebbe tuttavia estendersi anche alla disciplina dettata per le società di intermediazione mobiliare di consulenza;
   in tale contesto appare pertanto necessario superare una evidente disparità di trattamento tra le società di intermediazione mobiliare di consulenza e le società di consulenza finanziaria, le quali, pur fornendo un identico servizio con le medesime limitazioni operative, sono sottoposte a differenti regimi in tema di vigilanza prudenziale, a tutto svantaggio delle società di intermediazione mobiliare di consulenza;
   tale disparità, oltre ad apparire del tutto illogica e immotivata, appare inoltre fonte di gravi distorsioni concorrenziali tra gli operatori della consulenza finanziaria, in palese contrasto con i principi costituzionali, nonché con gli stessi obiettivi di efficienza del mercato perseguiti dall'ordinamento settoriale –:
   quali iniziative intenda assumere al fine di rivedere il quadro normativo in materia e di superare gli obblighi relativi al patrimonio di vigilanza vigenti per le società di intermediazione mobiliare di consulenza, eliminando in tal modo un onere privo di ogni reale motivazione prudenziale, nonché una disparità di trattamento, ad avviso dell'interrogante illegittima e ingiustificata, tra operatori sotto tale profilo omogenei, quali le medesime società di intermediazione mobiliare di consulenza e le società di consulenza finanziaria, che distorce la concorrenza in tale settore. (5-07900)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07900

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Alessandro Pagano pone quesiti in ordine alla disciplina delle SIM che prestano esclusivamente il servizio di consulenza senza detenzione di disponibilità liquide o strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi in proprio. In particolare, si chiede quali iniziative si intendano assumere al fine di superare gli obblighi relativi al patrimonio di vigilanza previsti dalla normativa vigente.
  Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che in occasione del recepimento della direttiva 2004/39/CE (cosiddetto MIFID), il Regolamento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 – in materia di capitale minimo e operatività all'estero delle SIM, nonché deposito e sub-deposito dei beni della clientela – ha previsto che le SIM autorizzate alla sola prestazione del servizio di consulenza senza detenzione di disponibilità liquide o strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi in proprio devono avere un capitale iniziale pari ad almeno 120.000 euro.
  Con comunicazione del 31 marzo 2014 la Banca d'Italia ha chiarito che le SIM che prestano consulenza «senza detenzione» non rientrano nell'ambito applicativo della nuova normativa prudenziale europea (Regolamento UE n. 575/2013, cd. CRR, e Direttiva 2013/36/UE, cd. CRD IV) e ha confermato per le stesse, a livello nazionale, la regola per cui il patrimonio di vigilanza non può essere inferiore al capitale iniziale. Al fine di assicurare continuità nell'applicazione delle norme, limitando possibili aggravi per gli operatori, si è scelto di applicare tale regola riferendosi al patrimonio di vigilanza calcolato in base al Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24 ottobre 2007, senza richiedere il rispetto dei più stringenti criteri di calcolo dei «fondi propri» previsti dalla normativa europea per le altre SIM.
  La Banca d'Italia ha, in particolare, sottolineato che tale previsione è finalizzata ad assicurare il perseguimento degli obiettivi della vigilanza prudenziale previsti dalla normativa primaria, quali la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, la sua stabilità e il buon funzionamento, nonché la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli operatori (articolo 5 TUF). Tenuto conto delle peculiarità operative delle SIM, la normativa prudenziale è stata declinata in coerenza con il principio di proporzionalità attraverso regole volte ad assicurare il rispetto degli obiettivi della vigilanza con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari (articolo 6 TUF).
  La Banca d'Italia ha, infine, segnalato che, su un totale di 82 SIM, quelle attualmente autorizzate alla prestazione del solo servizio di consulenza senza detenzione delle disponibilità della clientela né assunzione di rischio in proprio sono undici. Dal recepimento della MIFID nel 2008 il numero di tali intermediari si è più che dimezzato.
  Con riferimento alla presunta disparità di trattamento tra SIM di consulenza e società di consulenza finanziaria, di cui è cenno nell'interrogazione, si fa presente che le SIM di consulenza, che intendono prestare unicamente il servizio di consulenza in materia di investimenti (senza detenere disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela e senza assumere rischi in proprio), devono avere un patrimonio di vigilanza minimo di 120.000 euro, mentre le società di consulenza finanziaria, che svolgono attività analoga rispetto alle SIM di consulenza, non sono obbligate a detenere, ai sensi della normativa vigente, un patrimonio di vigilanza.
  In via generale, si precisa che le SIM di consulenza finanziaria e le società di consulenza finanziaria sono due fattispecie con caratteristiche distinte:
   le SIM di (sola) consulenza sono imprese di investimento a tutti gli effetti ai sensi della direttiva MiFID e, pertanto, sono soggette alle disposizioni nazionali attuative della direttiva per quanto concerne requisiti organizzativi e regole di condotta;
   le società di consulenza finanziaria sono invece una fattispecie introdotta dal Legislatore italiano nel 2009 e regolata solo a livello nazionale, in regime di esenzione rispetto alla direttiva europea anzidetta.

  Anche le società di consulenza finanziaria che non detengono somme per conto dei clienti, ma ugualmente affrontano dei rischi operativi connessi con lo svolgimento dell'attività di impresa, devono possedere alcuni requisiti patrimoniali specifici ai sensi dell'articolo 4 del DM 5 aprile 2012, n. 66 (Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria).
  Infatti, l'iscrizione all'albo delle società di consulenza finanziaria è consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5.000.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.
  Si soggiunge che la disciplina sull'albo dei consulenti finanziari, con una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria, è stata recentemente modificata dalla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) per consentire l'avvio dell'Albo mediante la trasformazione dell'attuale Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari (APF) nel nuovo Organismo per la tenuta dell'albo e la vigilanza sui consulenti finanziari.
  Poiché l'albo non è ancora operativo, al momento, non vi sono società di consulenza finanziaria iscritte.
  Le disposizioni della legge di stabilità per il 2016 che hanno introdotto modifiche al TUF per consentire la trasformazione dell'APF nel nuovo organismo per i consulenti finanziari stabiliscono un iter preciso per l'avvio del nuovo albo che presuppone in primis la modifica da parte della Consob del proprio regolamento in materia. La Consob sta elaborando tali modifiche che saranno poste in consultazione pubblica non appena possibile.
  Si segnala, infine, che il Ministero è già impegnato ad elaborare le necessarie modifiche alla disciplina dell'attività di consulenza finanziaria che è stata oggetto di revisione, assieme a tutta l'attività di intermediazione finanziaria, da parte della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) che deve essere a breve recepita nel nostro ordinamento, nel rispetto dei criteri di delega previsti dall'articolo 9 della legge di delegazione europea 2014 (legge 114/2015). In tale ambito, sono oggetto di valutazione tutti gli aspetti della consulenza finanziaria, ivi compreso quello dei requisiti patrimoniali per le SIM di consulenza, al fine di garantire la coerenza delle regole ed evitare arbitraggi regolamentari, sempre nel rispetto della disciplina MiFID.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

societa' di servizi

consulenza e perizia

prestazione di servizi