ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07878

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 575 del 23/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: QUARANTA STEFANO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 23/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ATTORRE ALFREDO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 23/02/2016
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 23/02/2016
SCOTTO ARTURO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 23/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 23/02/2016
Stato iter:
24/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/02/2016
Resoconto QUARANTA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 24/02/2016
Resoconto BUBBICO FILIPPO VICE MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 24/02/2016
Resoconto QUARANTA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/02/2016

SVOLTO IL 24/02/2016

CONCLUSO IL 24/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07878
presentato da
QUARANTA Stefano
testo di
Martedì 23 febbraio 2016, seduta n. 575

   QUARANTA, D'ATTORRE, COSTANTINO e SCOTTO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il Senato ha approvato in seconda deliberazione il disegno di legge di riforma costituzionale (S. 1429-D), già approvato da entrambe le Camere in prima deliberazione;
   il provvedimento è ora passato nuovamente all'esame della Camera dei deputati per la seconda deliberazione, che deve essere adottata ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima, ex articolo 138 della Costituzione, ovvero in aprile 2016;
   ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», dopo il prossimo voto della Camera dei deputati, la legge sarà pubblicata — senza promulgazione, come previsto dall'articolo 3 della legge menzionata — nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi tre mesi – tempo massimo – 500 mila elettori, cinque consigli regionali, o un quinto dei componenti di una delle Camere potranno avanzare richiesta di referendum e la Corte di Cassazione ne valuterà la legittimità;
   quanto al referendum confermativo, o (meglio) oppositivo, il Presidente del Consiglio Renzi ha parlato di voto nel mese di ottobre 2016, ma sembrerebbe che, in realtà, si stia lavorando per anticipare il voto, fissandolo in concomitanza con le ormai prossime elezioni amministrative;
   è evidente che, dovendo la Corte di Cassazione decidere «con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni», come previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge n. 352 del 1970, a partire dal voto finale sul testo della riforma previsto in aprile, i tempi per la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale e per la presentazione in Cassazione della richiesta di referendum da parte dei parlamentari, di maggioranza e opposizione – già da tempo prospettata – nonché quelli per il decreto di indizione del referendum potrebbero consentire la fissazione della data per il voto anche per luglio, se non addirittura giugno, considerando anche che la data della consultazione deve essere fissata per «una domenica compresa tra il 50o e il 70o giorno successivo all'emanazione del decreto»;
   se avvenisse ciò, verrebbe totalmente aggirato il termine di 3 mesi per la richiesta di referendum da parte di cittadini, previsto dall'articolo 138 della Costituzione, vanificando il loro diritto di richiedere il referendum tramite la raccolta delle firme di 500 mila elettori; il termine di tre mesi potrebbe, di fatto, ridursi soltanto nel caso in cui tutti i soggetti titolari — 500 mila elettori, 1/5 dei membri di una Camera, 5 consigli regionali — esercitassero il loro diritto in tempi più brevi;
   votare prima del decorso dei tre mesi, o del minore tempo eventualmente sufficiente per la raccolta delle firme, significherebbe azzerare il diritto di 500 mila elettori di chiedere il voto popolare sulla riforma; per il passato, va segnalato, si è sempre preferito attendere il decorso del termine, come nel caso dell'indizione del referendum sulla legge costituzionale per il federalismo (2001) che – come da comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2001 – prevedeva lo svolgimento dello stesso «entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dei tre mesi stabiliti dall'articolo 138 della Costituzione (prevista per il 12 giugno prossimo) così da consentire all'apposito Comitato di cittadini di promuovere ed eventualmente completare la raccolta delle 500.000 firme prescritte»;
   è appena il caso di ricordare, al riguardo, come il diritto garantito ai cittadini elettori, e non al Governo, di richiedere referendum tramite la raccolta di 500 mila firme è sancito dalla Costituzione proprio per garantire il rispetto della funzione del referendum costituzionale: riaffermare la sovranità diretta (e ineliminabile) dei cittadini nel ratificare o meno le modifiche alla Carta fondamentale su cui si regge la democrazia;
   la richiesta di anticipata indizione del referendum cancellerebbe tale diritto e integrerebbe una grave violazione della Costituzione e dello spirito dell'articolo 138 della Costituzione che prevede che il referendum sia uno strumento di democrazia diretta a disposizione dei cittadini e delle minoranze, non del Governo;
   mai come ora, infatti, il voto degli italiani tutti sulla riforma serve a garantire quel controllo e quel sindacato del popolo italiano sulle modifiche alla Carta, voluto dai Costituenti, e ad arginare le forzature di una maggioranza che voglia imporre la volontà di una parte (oggi maggioritaria in Parlamento, ma secondo gli interroganti minoritaria nel Paese) sulla Carta fondamentale di tutti i cittadini;
   se ciò dovesse accadere, i comitati promotori del referendum – secondo la Corte costituzionale – potrebbero ben sollevare conflitto tra poteri dello Stato davanti alla stessa Corte, anche in relazione ad un decreto di indizione intempestivo;
   qualora il Governo decidesse di indire comunque la consultazione referendaria, pur in pendenza della raccolta firme, vanificherebbe l'iniziativa popolare e il diritto dei cittadini a partecipare pienamente alla consultazione referendaria, fin dalle prime fasi, ovvero di esserne non semplici ratificatori, ma soggetti e, come tali, pienamente informati su contenuti ed effetti di una riforma che, lo si ricorda, modifica non uno, ma più di 40 articoli della Costituzione, aggravando, tra l'altro, e non a caso, anche le condizioni di accesso ai referendum e agli istituti di democrazia diretta –:
   se, ove venga presentata una richiesta di referendum «confermativo», il Governo intenda conformarsi alla decisione adottata nel 2001, allorché fu stabilito che all'indizione del referendum si sarebbe potuto procedere entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dei tre mesi previsti dall'articolo 138 della Costituzione, atteso che, a parere degli interroganti, un'eventuale anticipazione del referendum rappresenterebbe un grave vulnus alle regole democratiche e, in particolare, non risulterebbe rispettato il diritto costituzionale dei cittadini di raccogliere le firme e di promuovere autonomamente il referendum sulle riforme costituzionali volute dal Governo. (5-07878)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-07878
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

referendum

elettorato

conflitto di poteri