ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07866

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 575 del 23/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: MORETTO SARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/02/2016
Stato iter:
16/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/03/2016
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 16/03/2016
Resoconto MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/02/2016

DISCUSSIONE IL 16/03/2016

SVOLTO IL 16/03/2016

CONCLUSO IL 16/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07866
presentato da
MORETTO Sara
testo di
Martedì 23 febbraio 2016, seduta n. 575

   MORETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con l'introduzione delle banconote e delle monete in euro, quelle in lire hanno cessato di avere corso legale il 28 febbraio 2002, a conclusione del periodo di doppia circolazione;
   l'articolo 87, della legge 27 dicembre 2002, n.289, introducendo rispettivamente il comma 1-bis, all'articolo 3, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e il comma 1-bis, all'articolo 52-ter, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, aveva fissato al 28 febbraio 2012 la data ultima per poter convertire le banconote e le monete in euro presso le filiali della Banca d'Italia;
   decorso tale termine le medesime disposizioni di legge prevedevano che le somme si prescrivessero a favore dell'Erario;
   l'articolo 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto, con decorrenza al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del medesimo decreto, la prescrizione a favore dell'Erario delle banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione, assegnando il relativo controvalore al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
   la Corte costituzionale, con sentenza n. 216 del novembre 2015, ha dichiarato illegittima la norma che anticipava la prescrizione dal 28 febbraio 2012 al 6 dicembre 2011 perché in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, sotto i profili della lesione all'affidamento nella sicurezza giuridica e dell'irragionevole e dell'ingiustificata preferenza accordata ai possessori di titoli del debito pubblico; sempre secondo la Corte, la norma contrasterebbe, inoltre, con gli articoli 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in quanto realizzerebbe, di fatto, una sorta di espropriazione ai danni dei possessori delle banconote in lire, della quale beneficiano in prima battuta lo Stato e in seconda analisi i possessori del debito pubblico;
   secondo la Corte, il fatto che, al momento dell'entrata in vigore della disposizione censurata, fossero già trascorsi circa nove anni e nove mesi dalla cessazione del corso legale della lira non è idoneo a giustificare il sacrificio della posizione di coloro che, confidando nella perdurante pendenza del termine originariamente fissato dalla legge, non avevano ancora esercitato il diritto di conversione in euro delle banconote in lire possedute;
   con un comunicato stampa del 5 febbraio 2016, la Banca d'Italia ha reso noto che, in attuazione della citata sentenza n. 216 del 2015 della Corte costituzionale, il 22 gennaio sono iniziate, presso le sue filiali, le operazioni di conversione delle lire: dopo due settimane, le operazioni effettuate erano 74, per un ammontare complessivo di poco più di un miliardo di lire e un controvalore di circa 564.000 euro, e circa 2.300 sono state le richieste di chiarimenti e segnalazioni pervenute a partire dalla pubblicazione della sentenza della Corte;
   nel dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale, il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di garantire certezza e trasparenza alle operazioni di conversione, ha esplicitamente previsto l'obbligo di dimostrare di aver presentato la richiesta di cambio tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, specificandone l'importo;
   al momento, coloro che non sono in grado di dimostrare di aver presentato una istanza di conversione entro i termini originari, non potranno quindi vedere soddisfatta la loro pretesa;
   il Ministero dell'economia e delle finanze ha informato che sono in corso gli indispensabili approfondimenti giuridici e finanziari, per prevedere la conversione delle lire in euro in tutte le altre situazioni che coinvolgono soggetti che non sono in grado di dimostrare di aver effettuato la richiesta di cambio;
   la Banca d'Italia ha inoltre segnalato che, ai sensi dei Trattati europei, la conversione potrà avvenire solo impiegando risorse finanziarie dello Stato, al quale la Banca d'Italia, a suo tempo, ha versato il controvalore delle lire ancora in circolazione al 6 dicembre 2011  –:
   quali siano gli sviluppi degli approfondimenti che il Ministero sta effettuando per garantire i soggetti in buona fede che non possono dimostrare l'avvenuta presentazione della richiesta di cambio delle lire in euro, ferma restando l'esigenza di salvaguardia degli equilibri finanziari.
(5-07866)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 16 marzo 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione V (Bilancio)
5-07866

  L'interrogazione in Commissione n. 5-07866 dell'On. Moretto concerne la conversione delle lire in euro e, in particolare, le modalità di attuazione della sentenza della Corte Costituzionale del novembre 2015.
  Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che nel novembre 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che anticipava dal 28 febbraio 2012 al 6 dicembre 2011 il termine ultimo per la conversione delle lire.
  Conseguentemente, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia hanno definito le modalità con le quali dare esecuzione alla sentenza.
  Ai sensi dei Trattati europei, la conversione può solo avvenire impiegando risorse finanziarie dello Stato, al quale la Banca d'Italia, a suo tempo, ha versato il controvalore delle lire ancora in circolazione al 6 dicembre 2011. Le operazioni di cambio sono pertanto riprese in esecuzione delle istruzioni impartite dal Ministero dell'economia e delle finanze, ricevute dalla Banca d'Italia il 21 gennaio scorso.
  A due settimane dall'avvio, le operazioni effettuate sono state 74, per un ammontare complessivo di poco più di un miliardo di lire e un controvalore di circa 564.000 euro.
  A partire dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sono state ricevute dall'Amministrazione centrale della Banca d'Italia circa 2.300 richieste di chiarimenti e segnalazioni, alcune delle quali indirizzate anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Banca risponde individualmente a ciascuna richiesta, analizzando i diversi casi alla luce delle istruzioni operative ricevute. Finora è stato dato riscontro quasi alla metà delle comunicazioni pervenute.
  Nel dare esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di garantire certezza e trasparenza alle operazioni di conversione, ha esplicitamente previsto l'obbligo di dimostrare di aver presentato la richiesta di cambio tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, specificandone l'importo.
  Pertanto, la Banca d'Italia può procedere alla conversione delle lire solo se tale obbligo è rispettato. Operazioni di cambio che non soddisfino questa condizione, avanzate cioè da persone che non sono in grado di dimostrare di aver presentato una istanza di conversione entro i termini originari, non essendo previste nell'attuale quadro legislativo, richiedono l'introduzione di una nuova norma. La conversione potrà avvenire anche sulla base di una diversa documentazione, purché la stessa presenti analoghe caratteristiche di affidabilità, che saranno valutate caso per caso dalla Banca d'Italia.
  Per quanto riguarda le cause legali in corso, ove sussistano le condizioni di cui sopra la Banca d'Italia proporrà la stipula di specifici accordi transattivi con gli avvocati dei ricorrenti.
  Per altri eventuali casi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato che sono in corso gli indispensabili approfondimenti giuridici e finanziari, per i quali la Banca d'Italia presterà la propria collaborazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

emissione monetaria

moneta fiduciaria

espropriazione