ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07845

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 573 del 19/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: GALGANO ADRIANA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 19/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FITZGERALD NISSOLI FUCSIA DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 19/02/2016
CATALANO IVAN MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 19/02/2016
TINAGLI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2016
IANNUZZI CRISTIAN MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 19/02/2016
VECCHIO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 19/02/2016
NESI EDOARDO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 19/02/2016
DAMBRUOSO STEFANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 19/02/2016
ZOGGIA DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2016
D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 19/02/2016
VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 19/02/2016
OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 19/02/2016
RICCIATTI LARA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 19/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 19/02/2016
Stato iter:
26/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/07/2016
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 26/07/2016
Resoconto GALGANO ADRIANA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/02/2016

SOLLECITO IL 06/06/2016

DISCUSSIONE IL 26/07/2016

SVOLTO IL 26/07/2016

CONCLUSO IL 26/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07845
presentato da
GALGANO Adriana
testo di
Venerdì 19 febbraio 2016, seduta n. 573

   GALGANO, FITZGERALD NISSOLI, CATALANO, TINAGLI, CRISTIAN IANNUZZI, VECCHIO, NESI, DAMBRUOSO, ZOGGIA, D'AGOSTINO, VEZZALI, OLIARO e RICCIATTI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   nella seduta del 7 ottobre 2015, il Governo ha accolto l'ordine del giorno al disegno di legge sulla concorrenza n. 9/3012-A/51, in cui si impegnava il Governo medesimo a valutare l'opportunità di esaminare i criteri per ridefinire organicamente, entro sei mesi, l'attuale sistema di distribuzione e vendita dei farmaci, nell'ottica di abbassare i prezzi favorendo la concorrenza e garantire la presenza capillare sul territorio e l'accessibilità dei farmaci per tutti cittadini;
   recenti studi hanno evidenziato che a distanza di dieci anni dalla riforma «Bersani» che ha permesso la vendita dei prodotti Sop (senza obbligo di ricetta) nelle parafarmacie e nella gdo (grande distribuzione organizzata), oltre il 90 per cento del mercato, sia in volumi che in valori, continua a passare per il canale delle farmacie tradizionali. Sui Sop non da automedicazione (i sop non appartenenti alla sottocategoria degli otc ossia i cosiddetti prodotti da banco o di automedicazione), nel 2013 le farmacie hanno coperto il 93 per cento delle vendite in volumi e il 94,5 in valore. Sugli otc le percentuali si riducono un po’ ma restano sempre preponderanti: poco meno di 91 per cento in volumi e poco meno di 92 per cento in valore;
   l'obiettivo della liberalizzazione della vendita dei medicinali di fascia C-sop/otc è quello di realizzare un vantaggio per i pazienti, con una riduzione dei prezzi tramite una vera concorrenza e un complessivo risparmio;
   con l'apertura delle parafarmacie e la liberalizzazione del prezzo del farmaco cosiddetto otc, ogni punto vendita può stabilirne autonomamente il prezzo. Dal 2007 le statistiche registravano diminuzioni di prezzo dei farmaci otc del 20 per cento secco in tutt'Italia;
   ad oggi non sono stati ancora realizzati gli impegni presi in merito alla liberalizzazione dei farmaci di fascia «C», così come ribadito dal presidente dell'Autorità antitrust, nell'ambito della discussione sul disegno di legge concorrenza, allorché ha spiegato che «nell'ottica di raggiungere sempre maggiori benefici in termini di concorrenza di prezzo e/o qualità, l'auspicio è che il processo di liberalizzazione della distribuzione dei farmaci possa proseguire non solo attraverso un ampliamento del numero degli esercizi e un loro rafforzamento, ma anche consentendo la vendita al di fuori della farmacia, e sempre in, presenza di un farmacista, dei medicinali di fascia C» –:
   quali urgenti iniziative intenda assumere per garantire l'attuazione dell'impegno preso con l'ordine del giorno n. 9/3012-A/51, ridefinendo organicamente la distribuzione e la vendita dei farmaci, nell'ottica di abbassare i prezzi favorendo la concorrenza e, garantendo la presenza capillare sul territorio e l'accessibilità dei farmaci per tutti i cittadini. (5-07845)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 26 luglio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-07845

  Il Ministero della salute ha emanato il decreto 18 aprile 2012 «Attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537», in base al quale i medicinali per cui non è consentita la vendita negli esercizi commerciali sono individuati nell'allegato A del provvedimento; quelli ricompresi nella parte terza dell'allegato A, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e la cui inclusione nell'elenco dei medicinali è provvisoria, sono in attesa delle valutazioni della Commissione consultiva Tecnico Scientifica dell'AIFA, all'epoca in fase di ricostituzione; quelli vendibili senza ricetta anche negli esercizi commerciali sono invece indicati nell'allegato B.
  Successivamente, è stato adottato il decreto ministeriale Salute 15 novembre 2012, poiché, medio tempore, la CTS, ricostituitasi, ha deliberato sui criteri utilizzati da AIFA e sull'elenco stilato dal Ministero della salute per individuare i medicinali vendibili o meno negli esercizi commerciali e sono anche intervenute modifiche di anagrafica e regolazione dei prodotti inseriti nel decreto ministeriale Salute 18 aprile 2012.
  Il Ministero della salute ha poi chiesto ad AIFA di estendere i criteri precedentemente individuati anche alle specialità medicinali non commercializzate e l'Agenzia ha ottemperato con un procedimento ad hoc del cui avvio si è pubblicata comunicazione sul portale istituzionale dell'Agenzia in data 16 novembre 2012 (cfr. http://www.agenziafarmaco.gov.it). Il procedimento si è concluso con l'adozione del decreto ministeriale Salute del 21 febbraio 2014.
  Ulteriori attività di riclassificazione di taluni medicinali da parte di AIFA sono intervenute, in seguito, con Determina n. 212 del 6 marzo 2014 e con decreto del 17 aprile 2014 di rettifica, precedenti al decreto ministeriale Salute 21 febbraio 2014, anch'esso rettificato con decreto ministeriale Salute 8 maggio 2014.
  Nel 2015, poi, AIFA ha concluso le procedure di rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del SSN, ridefiniti in base al criterio dei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili. La Determina con i nuovi prezzi (n. 1267 del 6 ottobre 2015 in Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2015) nel suo allegato A contiene i farmaci riclassificati in fascia C.
  Sul versante giurisprudenziale, meritano cenno alcune decisioni recenti.
  Con sentenza n. 216 del 9 luglio 2014 la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità, sollevata con ordinanza n. 00333/2012 dal TAR per la Calabria, sull'articolo 5 comma 1 del decreto-legge n. 223 del 2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nella parte in cui non consente agli esercizi commerciali ivi previsti (le cosiddette parafarmacie) la vendita di medicinali in fascia C soggetti a prescrizione medica, ha statuito archiviando, così, con efficacia erga omnes, un'annosa querelle sul tema.
  La Corte ha infatti dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
  In particolare, ha osservato che, per costante giurisprudenza ribadita nel corso degli anni, il regime delle farmacie rientra a pieno titolo nella materia «tutela della salute». Ciò in quanto la «complessa regolamentazione pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci è preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista» (così la sentenza n. 87 del 2006, confermata dalle successive sentenze n. 255 del 2013, n. 231 del 2012, n. 150 del 2011, n. 295 del 2009 e n. 430 del 2007).
  Proprio allo scopo di garantire, attraverso la distribuzione dei farmaci, un diritto fondamentale come quello alla salute, il legislatore ha organizzato il servizio farmaceutico secondo un sistema di pianificazione sul territorio, per evitare che vi sia una concentrazione eccessiva di esercizi in certe zone, più popolose e perciò più redditizie, e nel contempo una copertura insufficiente in altre con un minore numero di abitanti. Il sistema della pianificazione ha trovato piena regolazione con le leggi 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), e 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), la cui disciplina è stata ulteriormente modificata ed aggiornata anche in tempi molto recenti (vedi l'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1).
  La pianificazione territoriale, però, osserva ancora la Corte, non è l'unico strumento col quale si è ritenuto di garantire, in relazione all'approvvigionamento dei medicinali, l'uguale tutela della salute dei cittadini in tutte le parti del Paese.
  In conclusione, la Corte considera che «... non c’è alcuna irragionevolezza nel prevedere che per determinati medicinali, periodicamente individuati dal Ministero della salute dopo aver sentito l'Agenzia italiana del farmaco, permanga l'obbligo della prescrizione medica e, di conseguenza, il divieto di vendita nelle parafarmacie. Ed invero, nonostante siano condivisibili le osservazioni compiute dal TAR rimettente per quello che riguarda l'esistenza di una serie di elementi comuni alle farmacie e alle parafarmacie, è indubbio che fra i due esercizi permangano una serie di significative differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza. Le farmacie, infatti, proprio in quanto assoggettate ad una serie di obblighi che derivano dalle esigenze di tutela della salute dei cittadini, offrono necessariamente un insieme di garanzie maggiori che rendono non illegittima la permanenza della riserva loro assegnata. Non si tratta di accogliere l'opinione secondo cui i farmacisti che hanno superato il concorso per l'assegnazione di una farmacia danno maggiori garanzie rispetto a quelli preposti alle parafarmacie, poiché gli uni e gli altri hanno il medesimo titolo di studio e sono iscritti a tutti gli effetti all'albo professionale. Si tratta, invece, di prendere atto che la totale liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C soggetti a prescrizione medica – che sono medicinali con una maggiore valenza terapeutica, risultando altrimenti privo di senso l'obbligo di prescrizione – verrebbe affidata ad esercizi commerciali che lo stesso legislatore ha voluto assoggettare ad una quantità meno intensa di vincoli e adempimenti, anche in relazione alle prescrizioni. Né può giungersi a diversa conclusione invocando l'articolo 41 della Costituzione, e il principio di tutela della concorrenza. A questo riguardo va rilevato che, come si è sottolineato, il regime delle farmacie è incluso – secondo costante giurisprudenza di questa Corte – nella materia della «tutela della salute», pur se questa collocazione non esclude che alcune delle relative attività possano essere sottoposte alla concorrenza, come altre nell'ambito della medesima materia...».
  Peraltro, anche il TAR Veneto, con sentenza n. 1143 del 6 novembre 2015 riferendosi alla sentenza della Consulta suddetta ha affermato che le parafarmacie, cui non è consentita la vendita di medicinali soggetti a prescrizione medica, non essendo inserite nel sistema di pianificazione di cui al decreto-legge n. 201 del 2011 potrebbero alternarne il sistema, in danno dei cittadini.
  Per quanto riguarda i dati elaborati da AIFA, l'Agenzia ha pubblicato un'analisi (http://www.agenziafarmaco.gov.it) circa l'andamento della spesa e dei consumi relativa ai medicinali di fascia C a partire dal 2006, anno di emanazione del cosiddetto «Decreto Bersani» fino al 2013. Gli esiti dello studio, riassunti anche in altra sezione del sito istituzionale (http://www.agenziafarmaco.gov.it) e dettagliati nelle tabelle ad esso annesse, dimostrano che «gli effetti dei provvedimenti di liberalizzazione in realtà non sembrerebbero aver portato alcun vantaggio ai pazienti, a parte la comodità di avere una più facile disponibilità di punti vendita che però potenzialmente li espone alle conseguenze di consumare più farmaci che non sono – come da AIFA più volte sottolineato – una merce simile a qualunque altra».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto farmaceutico

concorrenza

ribasso dei prezzi