ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07804

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 571 del 17/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: DI BATTISTA ALESSANDRO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2016
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2016
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2016
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2016
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2016
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17/02/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17/02/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 26/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/02/2016

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 26/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07804
presentato da
DI BATTISTA Alessandro
testo di
Mercoledì 17 febbraio 2016, seduta n. 571

   DI BATTISTA, SCAGLIUSI, MANLIO DI STEFANO, GRANDE, SIBILIA, DEL GROSSO e SPADONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   l'interrogante già con un atto di sindacato ispettivo – l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-06279, rimasta priva di risposta – ha sottoposto all'attenzione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale la vicenda del minore A.L. che, a pochi mesi di vita, è stato condotto in Romania dalla madre signora G.L.L., senza fare più rientro in Italia e senza intrattenere alcun tipo di rapporto con il padre signor S.L.;
   il signor S.L. ha adìto l'autorità giudiziaria italiana ottenendo, in primo grado, un provvedimento (sentenza del 28 giugno 2013), emesso dal tribunale di Teramo, con il quale è stato disposto l'affidamento del minore in via esclusiva al padre, con obbligo di immediato rientro in Italia del piccolo A.;
   la corte d'appello di L'Aquila, a seguito del gravame proposto dalla signora G., ha però ribaltato completamente l'esito del giudizio di prime cure riconoscendo la sentenza n. 7660/2010 del tribunale di primo grado del settore 3 di Bucarest, nel frattempo emessa dalle autorità giudiziarie rumene e passata giudicato (provvedimento che in ogni caso garantisce al padre il diritto «di avere relazioni personali con il minorenne ossia potrà visitarlo all'alloggio dell'attrice due volte al mese, nel primo e nel terzo week-end, il sabato e la domenica, potrà trascorrere un mese, ossia il mese di agosto di ogni anno, al suo alloggio in Italia»);
   come si evidenziava nel citato atto di sindacato ispettivo, a prescindere dagli aspetti giuridici relativi a questioni di litispendenza internazionale, è di fondamentale importanza assicurare il diritto del padre, S.L., di vedere suo figlio, di trascorrere del tempo con lui, di contribuire al suo mantenimento ed alla sua educazione, di sapere dove si trovi e di avere notizie sul suo stato di salute;
   purtroppo ad oggi ancora nessun risultato è stato ottenuto (ed anzi si sono perse del tutto le tracce del piccolo A.) ed i diritti del signor S.L. vengono, giorno dopo giorno, sempre più calpestati e violati;
   viceversa sono molteplici i trattati e gli accordi internazionali in materia, posti a tutela del fanciullo, con i quali si garantisce il diritto dei minori ad intrattenere rapporti personali con entrambi i genitori: Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (ratificata dall'Italia con legge n. 64 del 1994), Regolamento (CE) n. 2201 del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2003 (cosiddetto regolamento di Bruxelles II-bis), della Convenzione ONU di New York del 20 novembre 1989 sui diritti dell'infanzia (ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 1991);
   il signor S.L. ha tentato tutte le vie istituzionali al fine di poter rivedere suo figlio ed al fine di capire dove si trovi;
   si è rivolto all'ambasciata d'Italia a Bucarest, ma, nonostante i numerosi contatti e le attività poste in essere dall'ufficio diplomatico, alcun risultato concreto è stato ottenuto;
   è stata inoltre attivata la procedura di cui all'autorità centrale presso il Ministero della giustizia, prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 15 gennaio 1994, n. 64, la quale ha però dato riscontro evidenziando che «non pare potersi utilizzare lo strumento convenzionale per ottenere il ritorno in Italia di A., non potendosi – o non potendosi più – ravvisare una sottrazione internazionale a distanza di tanti anni ed essendosi nel frattempo consolidata in Romania la residenza abituale del minore»;
   risulterebbe, però, dalla documentazione che l'ambasciata d'Italia in Romania ha cortesemente fatto sapere al signor S.L., che il minore non si trovi più in Romania, poiché il Ministero dell'educazione e della ricerca scientifica della Romania riporta in una nota che «Nell'anno scolastico 2014-2015, il minore sopramenzionato è stato iscritto alla Scuola Ginnasio n. 86, Settore 3, Bucarest, nella classe II. Egli non ha frequentato i corsi, per cui l'unità d'insegnamento ha preso contatto con la madre e la nonna materna che hanno comunicato la loro intenzione di sollecitare un trasferimento del minore senza specificarne il motivo o l'unità in cui quest'ultimo avrebbe continuato i suoi studi. ... Dalle applicazione informatiche SIIR e BDNE risulta che il minore non è iscritto ad un'altra scuola del Paese»;
   pertanto, ad oggi, il piccolo A.L. risulta a tutti gli effetti scomparso;
   conseguentemente, in data 26 novembre 2015, il padre del piccolo A., ha presentato denuncia di scomparsa del minore alla procura della Repubblica presso il tribunale di Teramo senza ricevere, ad oggi, alcuna notizia;
   infine si consideri che il signor L. ha anche preso contatti con il commissario straordinario per le persone scomparse in persona del prefetto Piscitelli il quale, a seguito di un incontro avuto il 30 dicembre 2015 con il padre del minore A., ha riferito di aver appreso dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che «il bambino sta bene e vive con la madre» senza chiarire in quale Paese si trovi e come possa essere messo in contatto con il padre;
   a ciò si aggiunga che il commissario straordinario, prefetto Piscitelli, durante il predetto incontro del 30 dicembre 2015, ha rassicurato S.L. sulla possibilità di inserire il nome di A. nella «Yellow Notice», ossia una lista di minori scomparsi che consentirebbe l'intervento dell'Interpol e che, evidentemente, avrebbe maggiori probabilità di rintracciare il minore in tutta Europa;
   il medesimo prefetto Piscitelli, con una recente mail, ha inoltre avvisato il signor S.L. che, prima di inserire A. nella «Yellow Notice», avrebbe dovuto acquisire il parere del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo sulla denuncia di scomparsa;
   alla luce delle considerazioni appena effettuate risulta evidente come sia del tutto farraginosa e complicata la procedura volta a garantire i diritti di un genitore di avere notizie e di avere rapporti con i propri figli condotti all'estero;
   nello specifico la pluralità di funzioni e competenze, in capo ai Ministeri competenti, non sembrano dare le adeguate garanzie, mancando un coordinamento efficace necessario per far fronte al difficile problema dei figli minori sottratti da uno dei due genitori;
   a maggior ragione la situazione si complica laddove, come nel caso di specie, i figli minori vengono sottratti in Italia e poi portati all'estero con tutte le problematiche del caso in ordine alla difficile di collaborazione e cooperazione a livello extra statuale;
   il drammatico fenomeno della sottrazione internazionale dei figli minori da parte di uno dei coniugi, si sta purtroppo diffondendo sempre di più negli ultimi anni e, per tale ragione, si ritiene necessario che il Governo dia delle risposte immediate alle istanze dei genitori che chiedono solo di tutelare i loro diritti e quello dei minori sanciti, come si è detto, dalle molteplici convenzioni internazionali e disposizioni nell'ambito dell'Unione europea citate –:
   di quali informazioni disponga il Governo in ordine alle condizioni di salute del minore A.L. e quali iniziative il Governo intenda assumere affinché il medesimo possa, nel più breve tempo possibile, incontrare ed intrattenere normali e quotidiani rapporti con il padre S.L.;
   se siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa e della gravità del fenomeno della sottrazione internazionale dei minori;
   quali iniziative di competenza intendano adottare al fine di garantire una procedura rapida ed efficace che dia riscontro alle esigenze di tutela del diritto di un genitore di avere notizie e di vedere il proprio figlio condotto all'estero, nonché al diritto del minore di intrattenere rapporti personali con entrambi i genitori, come espressamente sancito e riconosciuto da più fonti di diritto internazionale;
   se non ritengano necessario adottare iniziative normative volte all'introduzione di strumenti efficaci che consentano un coordinamento tra i Ministeri di competenza e, con specifico riferimento alla sottrazione e scomparsa di minori, quali iniziative di competenza intendano adottare al fine di agevolare la cooperazione internazionale in materia giudiziaria e di polizia, e di garantire un efficace raccordo e coordinamento tra i Paesi interessati;
   se possano fornire chiarimenti in ordine all'inserimento o meno del piccolo A.L. nella «Yellow Notice» dell'Interpol e se non ritengano in ogni caso necessario, alla luce della sua scomparsa, che il minore A.L. venga immediatamente inserito nella predetta International Yellow Notice, al fine di segnalare la scomparsa e la sottrazione del minore alle forze di polizie europee. (5-07804)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti del bambino

sequestro di persona

protezione dell'infanzia