ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07800

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 570 del 16/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: BRIGNONE BEATRICE
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 16/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/02/2016
MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/02/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/02/2016


Elenco dei co-firmatari che hanno ritirato la firma
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma Data ritiro firma
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 16/02/2016 16/02/2016
Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 16/02/2016
Stato iter:
29/02/2016
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/02/2016

RITIRATO IL 29/02/2016

CONCLUSO IL 29/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07800
presentato da
BRIGNONE Beatrice
testo di
Martedì 16 febbraio 2016, seduta n. 570

   BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI e PASTORINO. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   nel mese di novembre 2015 è stata trasmessa al Parlamento la relazione sull'attuazione della legge n. 194 del 1978, che stabilisce norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nella quale sono presentati i dati definitivi relativi all'anno 2013 e quelli preliminari per l'anno 2014;
   la relazione non riporta i dati assoluti sull'obiezione di coscienza, fenomeno che raggiunge la media del 70 per cento dei medici, con punte di oltre il 90 per cento al Sud e il 40 per cento degli ospedali che non garantiscono in nessun modo il servizio;
   il Consiglio d'Europa ha condannato l'Italia per la mancata applicazione della legge n. 194 del 1978;
   poche settimane fa, un noto giornale statunitense, il «New York Times», ha pubblicato un articolo sulla reale situazione della attuazione della legge n. 194 del 1978. L'articolo parlava della città di Ascoli Piceno, dove l'obiezione del personale sanitario e dei medici è giunta al 100 per cento. Anche la trasmissione «Presa Diretta», mandata in onda su Rai 3, durante il servizio dedicato alla controversia applicazione della legge n. 194 del 1978, ha mostrato come molte donne siano costrette a fare la coda all'alba nel sottoscala del San Camillo di Roma per la pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza;
   la relazione annuale del Ministero della salute indica che il tasso di abortività delle italiane è tra i più bassi d'Europa: 9 interruzioni volontarie di gravidanza ogni 1000 donne. In altri Paesi è il doppio o il triplo: 15.9 in Gran Bretagna, 18.1 in Francia, 20.13 in Svezia, 31.3 nella Federazione Russa;
   i dati sopra indicati potrebbero far pensare che sia aumentato il ricorso alla contraccezione. Tuttavia i dati dimostrano il contrario: l'Italia è agli ultimi posti, collocandosi prima di pochissimi Paesi dell'area UE per uso di contraccettivi, collocandosi davanti a soli quattro stati: Cipro, Romania, Lituania e Repubblica Ceca;
   un ulteriore altro dato sconcertante si registra in virtù del fatto che il nostro Paese è agli ultimi posti anche per il tasso di natalità;
   si deduce, quindi, che la percentuale di abortività italiana, è bassa perché tantissime donne, non potendo interrompere volontariamente la gravidanza in strutture ospedaliere pubbliche, si vedono costrette a ricorrere alle pratiche dell'interruzione volontaria di gravidanza clandestinamente e con metodi «fai da te»;
   l'articolo 5, comma 3 e 4, della legge n. 194 del 1978 recita: «Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi a una delle sedi autorizzate a praticare l'interruzione della gravidanza»;
   di fatto la certificazione molto spesso non viene rilasciata con l'urgenza dettata dalla legge, pertanto le donne si trovano a dover interrompere la gravidanza anche dopo il termine delle dodici settimane di gestazione, come invece prescrive la legge;
   inoltre, l'articolo 5, comma 5 recita: «Se non è riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere l'interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzatale procedura applicata qualora non vi sia urgenza d'interruzione di gravidanza, le procedure presso gli enti ospedalieri che praticano l'IVG»;
   tale procedura, applicata in casi di non urgenza, di fatto secondo gli interroganti annulla la vigenza effettiva della legge e mette in discussione la possibilità di decisione e l'autodeterminazione della donna, già provata per la scelta che si trova a dover affrontare. Inoltre, si chiede alla donna di ripensare alla scelta fatta dandole sette giorni di riflessione, potendo così configurarsi una ipotesi per gli interroganti di «violenza psicologica istituzionale»;
   i dati pubblicati nella relazione annuale relativa all'applicazione della legge n. 194 del 1978 non tracciano secondo gli interroganti, una fedele fotografia della realtà –:
   se i fatti riportati in premessa corrispondano a vero e se il Ministro interrogato ne sia a conoscenza;
   se non ritenga utile assumere iniziative per abrogare il comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 194 del 1978 per evitare pressioni psicologiche alle donne che hanno già deciso di interrompere la gravidanza;
   se non ritenga opportuno assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a garantire, in tutte le strutture sanitarie, la piena applicazione della legge n. 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza, ricorrendo anche alla mobilità del personale medico e paramedico per garantire il rispetto delle prescrizioni legislative stesse. (5-07800)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aborto