ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07795

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 570 del 16/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: AGOSTINELLI DONATELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07795
presentato da
AGOSTINELLI Donatella
testo di
Martedì 16 febbraio 2016, seduta n. 570

   AGOSTINELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha introdotto l'Imu in «anticipazione sperimentale»; Il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 ha stabilito, a partire dal 2014, l'applicazione dell'Imu ai soli immobili diversi dall'abitazione principale; presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili: fabbricati e terreni agricoli. L'Imu è quindi dovuta dai contribuenti per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso dell'immobile e in relazione ai mesi dell'anno per i quali il bene è stato posseduto; la legge di stabilità 2014, n. 147 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013) ha introdotto una nuova imposta unica comunale (Iuc) che si articola in tre componenti: l'Imu (disciplinata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011), la Tari e la Tasi; la legge di stabilità 2016 ha confermato l'imposta;
   in risposta ad un ricorso di un cittadino che aveva visto respingere dal comune le proprie istanze per il rimborso dell'Imu pagata per gli anni 2012 e 2013, la Corte tributaria provinciale di Massa Carrara, con ordinanza n. 219 del 19 marzo 2015, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge istitutiva dell'imposta unica sugli immobili (IMU), in relazione agli articoli 53 e 42 della Costituzione, ritenendo «non manifestamente infondata» l'eccezione di incostituzionalità sollevata, con conseguente remissione degli atti alla Corte Costituzionale;
   l'ordinanza di remissione ha messo in evidenza, innanzitutto, il contrasto con il principio di capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione, essendo l'Imu dovuta «indipendentemente dalla percezione di un reddito da parte del proprietario del bene. Il soggetto passivo è, cioè, tenuto al pagamento dell'imposta anche se privo di reddito, o se percettore di un reddito non sufficiente alla copertura dell'imposta: evenienze non improbabili, specie in tempi di recessione economica e di contrazione delle offerte di lavoro»;
   da questo punto di vista si profila, pertanto, anche un possibile contrasto con l'articolo 42 della Costituzione, in quanto la necessità di pagare l'Imu potrebbe condurre alla perdita del diritto di proprietà sulla abitazione principale;
   l'Imu costituisce una delle principali voci di entrata nella gran parte dei bilanci comunali, sicché l'eventuale dichiarazione di illegittimità di tale tributo potrebbe avere per l'interrogante effetti dirompenti sulle casse comunali, non solo per l'avvenire ma, forse, anche con effetti retroattivi;
   anche in dottrina, diversi giuristi ritengono necessario un radicale ripensamento dell'impianto normativo dell'Imu, in modo da dare piena attuazione al principio costituzionale della capacità contributiva, attribuendo all'imposta carattere progressivo; a tal fine, de iure condendo, sarebbe necessario per l'interrogante sommare tutti i valori patrimoniali per ciascun soggetto passivo ed applicare una rettifica, in diminuzione, della base imponibile, in funzione del reddito complessivo dichiarato nell'annualità di imposta precedente;
   questo meccanismo servirebbe ad introdurre, nel calcolo dell'imposta, la componente della «personalità», così abbandonando un criterio di imposizione esclusivamente di tipo «reale», premiando la fedeltà fiscale e penalizzando l'evasione pregressa; sarebbe così possibile tenere conto di altri parametri di natura personale o familiare, quali, ad esempio, la destinazione urbanistica dell'immobile o la condizione economica generale del contribuente e della sua famiglia. Infatti, una normativa sulla imposizione immobiliare che sia equa e costituzionalmente compatibile non può non considerare la condizione della famiglia del contribuente e delle sue esigenze primarie, allo scopo di adattare la tassazione con modalità ad assetto variabile, alla sua reale capacità contributiva –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione sopra esposta e del contenzioso pendente presso la Corte Costituzionale relativo alla imposta municipale unica;
   se sia stato stimato quali possano essere le ripercussioni sulle casse comunali e sulla finanza pubblica di un'eventuale sentenza della Consulta che confermi le criticità sollevate dalla corte tributaria Provinciale di Massa Carrara;
   quali iniziative di competenza abbia assunto o intenda mettere in campo, anche de iure condendo e in via precauzionale, per evitare eventuali gravi conseguenze per le casse comunali e la finanza pubblica generale. (5-07795)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale

economia pubblica

finanze pubbliche